Con sentenza n. 13112 del 27 maggio 2013, la Cassazione intervenendo in materia di licenziamento collettivo ha affermato che il lavoratore licenziato alla fine di una procedura collettiva può ottenere il trattamento di mobilità, anche se il recesso è intervenuto dopo i 120 giorni previsti dalla legge come termine massimo entro il quale deve essere risolto il rapporto di lavoro, senza che sia stato stipulato un accordo sindacale per prolungare la scadenza. Inoltre, il termine dei 60 giorni dal licenziamento, imposto al dipendente per chiedere il pagamento dell’indennità, ha carattere ordinatorio e può essere superato in presenza di una valida giustificazione.
Nella fattispecie la Corte d’Appello aveva negato a un ex dipendente di un calzaturificio il diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità, per via del suo licenziamento a seguito di cessazione dell’attività.
In particolare, il licenziamento comminato in data 31 maggio 2002 era avvenuto oltre il 120mo giorno dalla chiusura della procedura di mobilità, questo per consentire al dipendente il disbrigo delle ultime pratiche dato il suo ruolo di contabile.
Per i giudici della Corte d’Appello è stato fondamentae il superamento del 120mo giorno e la mancata previsione da parte dell’accordo collettivo a chiusura della procedura di mobilità della protrazione del licenziamento del dipendente, condizione necessaria prevista dal comma 4, dell’art. 8 del decreto legge n. 148/1993 per ottenere il collocamento in mobilità.
I giudici di merito hanno altresì evidenziato che il dipendente, stante l’inerzia del datore di lavoro, avrebbe potuto inoltrare una tempestiva istanza di mobilità, così come previsto dal comma 1, dell’art. 4 del citato decreto legge, cosa che il lavoratore aveva fatto, ma oltre il termine di 60 giorni stabilito dalla legge.
La Corte di Cassazione evidenzia che la ratio tipica della mobilità è quella di evitare che eventuali inadempimenti del datore di lavoro abbiano effetti negativi sui dipendenti licenziati, soprattutto nelle ipotesi di cessazione dell’attività.
Nello specifico, la Corte osserva che il posticipo del licenziamento non era previsto dall’accordo collettivo di chiusura della procedura di mobilità, questo a seguito della mancata tempestiva regolarizzazione del dipendente, avvenuta solo nel giugno 2002 e, dunque, circostanza imputabile al datore di lavoro.