rimborso iva società liquidazione esposizione bilancio, cassazione sentenza n. 13894 del 2013,La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13894 del 31 maggio 2013 ha statuito confermando l’orientamento della Corte in tema di rimborso d’imposta che il rimborso IVA di una società in liquidazione non è condizionato all’esposizione del credito stesso nel bilancio finale della società (nella specie assente, per essere stato quel credito ceduto), in quanto l’efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all’esercizio dell’impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3530 del 17/02/2006; da ultimo Cass. sentenza 28.6.2012 n. 10808)

La vicenda ha avuto inizio con la richiesta di rimborso IVA presentata da una società posta in liquidazione ed a cui l’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso. l socio della società liquidata aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze del contribuente annullando il diniego al rimborso IVA del quale il socio  S. (siccome cessionario da parte della società) aveva formulato istanza ai sensi dell’art. 30 del DPR n. 633/1972, sul presupposto della intervenuta cessazione dell’attività, istanza che l’Amministrazione aveva disatteso per non essere stato il relativo credito annotato nel bilancio finale di liquidazione.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, avverso la sentenza dei giudici di prime cure, alla Commissione Tributaria Regionale ove il ricorso veniva respinto ed i giudici di merito motivavano tale sentenza rilevando che nella relazione del liquidatore era stato menzionato il credito d’imposta in questione nonché la relativa distribuzione ai soci. Rientrando tale nota (unitamente allo stato patrimoniale ed al conto economico) tra gli elementi essenziali del bilancio finale di liquidazione, la semplice menzione nella stessa del credito d’imposta vantato attribuiva al contribuente il diritto al rimborso.

L’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale  proponeva ricorso per cassare la sentenza alla Corte Suprema affidandosi a due motivazioni.

Gli Ermellini, come già indicato in precedenza nel presente articolo, rigettavano il ricorso condannando l’Amministrazione a rifondere le spese di lite di questo grado