CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 maggio 2013, n. 13894
Società in liquidazione – Credito – Rimborso – Esposizione in bilancio – Condizione – Esclusione.
Osserva
La CTR di Potenza ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n.65/01/2007 della CTP di Matera che aveva accolto il ricorso proposto dalla parte contribuente S. G., in qualità di socio della “S. srl” (in liquidazione) – ed ha così annullato il diniego di rimborso IVA relativa all’anno 1993 del quale lo S. (siccome cessionario da parte della società) aveva formulato istanza ai sensi dell’art. 30 del DPR n. 633/1972, sul presupposto della intervenuta cessazione dell’attività, istanza che l’Amministrazione aveva disatteso per non essere stato il relativo credito annotato nel bilancio finale di liquidazione.
La predetta CTR ha motivato la decisione rilevando che nella relazione del liquidatore era stato menzionato il credito d’imposta in questione nonché la relativa distribuzione ai soci. Rientrando tale nota (unitamente allo stato patrimoniale ed al conto economico) tra gli elementi essenziali del bilancio finale di liquidazione, la semplice menzione nella stessa del credito d’imposta vantato attribuiva al contribuente il diritto al rimborso.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La parte contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art. 5 del DM 26.2.1992, in combinato disposto con gli art. 2423 e 2428 cod civ) la ricorrente Agenzia si duole della violazione del principio (fissato nel predetto DM) dell’onere di appostazione nel bilancio finale del credito vantato per imposte, principio posto a presidio della conoscenza da parte dei terzi creditori insoddisfatti dell’esistenza di poste patrimoniali attive, nel mentre la nota integrativa e la relazione sulla gestione non solo sono documenti differenti che contengono notizie ed informazioni attinenti a diversi momenti e situazioni societarie, ma soprattutto non fanno parte integrante del bilancio di esercizio.
Si tratta di censura che trova contrasto e smentita nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3530 del 17/02/2006; da ultimo Cass. sentenza 28.6.2012 n. 10808) alla quale appare corretto dare continuità, secondo la quale:” In tema di IVA, il credito di una società posta in liquidazione, relativo al rimborso dell’imposta richiesto, a norma dell’art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, all’atto della dichiarazione IVA dell’ultimo anno di attività, non è condizionato all’esposizione del credito stesso nel bilancio finale della società (nella specie assente, per essere stato quel credito ceduto), in quanto l’efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all’esercizio dell’impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell’amministrazione finanziaria”.
Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione (entrambi centrati sul vizio di motivazione, nel primo caso per insufficienza e nel secondo caso per illogicità) la ricorrente Agenzia si duole sia del fatto che il giudicante abbia affermato che nella relazione del liquidatore era stato evidenziato il credito IVA (mentre in realtà la relazione conteneva il generico riferimento ad una cessione di credito non specificata nel suo ammontare né con riferimento all’annualità di imputazione) ed inoltre si duole del fatto che il giudice abbia illogicamente ritenuto che l’Amministrazione debba riconoscere un rimborso d’imposta di cui non conosce né l’entità né il periodo di riferimento.
I soprariassunti motivi di ricorso appaiono inammissibili per difetto della decisività del fatto controverso.
Ed infatti, come dianzi si è rilevato, l’aspetto documentale rilevante ai fini della spettanza del rimborso di cui trattasi consiste nella contabilità IVA (di cui la parte qui ricorrente non ha contestato né l’esistenza né la corrispondenza al credito vantato), sicché appare qui irrilevante la tematica afferente la corretta esposizione delle posizioni creditorie nei libri sociali e nella documentazione ad essi afferente. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità e manifesta infondatezza.
Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
– che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
– che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per esborsi.
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