La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17457 depositata il 14 luglio 2017  intervenendo in tema di validità dell’autorizzazione alle indagini bancarie non occorre l’esibizione, all’interessato, dell’autorizzazione a procedere agli accertamenti bancari.

La vicenda ha riguardato una società nei cui confronti veniva eseguita una verifica fiscale ed in particolare indagini finanziarie per l’anno 1999. Alla società venivano contestati una serie di versamenti bancari e prelevamenti per centinaia di migliaia di euro, non giustificati dal legale rappresentante della persona giuridica né evidenziati nei registri obbligatori contabili della società stessa. Il verbale di contestazione veniva inoltrato, dagli accertatori, all’Agenzia delle Entrate che procedeva ad emettere e notificare alla società ed ai soci, con atti separati, avvisi di accertamento con cui  alla società venivano conseguentemente contestati ricavi non dichiarati ai fini Irap ed Iva, mentre ai soci i rispettivi maggiori redditi di partecipazione.

Avverso tali atti impositivi sia i soci, sia la società proponevano separati ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolsero le doglianze dei ricorrenti. L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello rigettano il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ed in particolare avevano ritenuto che la mancata produzione, da parte dell’Agenzia, di copia dell’autorizzazione a procedere agli accertamenti bancari aveva reso illegittimo l’avviso di accertamento. Per quanto concerne i soci, l’illegittimità degli avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione traeva origine e giustificazione dall’annullamento dell’atto impositivo inerente il reddito di impresa della società.

Avverso tale decisione, l’Agenzia proponeva ricorso avanti la Suprema Corte, fondato su tre distinti motivi di impugnazione.

Gli Ermellini accolgono le doglianze del Fisco precisando che, in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie l’autorizzazione risponde a finalità di “mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d’imposta e non richiede alcuna motivazione”.

Per cui per i giudici di legittimità, richiamando la propria precedente giurisprudenza cfr. Cass. civ., sez. trib., 21-07-2009, n. 16874; Cass. civ., sez. trib., 15-06-2007, n. 14023; Cass., 26-09-2014, n. 20420, non massimata; da ultimo, Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-02-2017, n. 3628), ha osservato che “la mancata esibizione della stessa all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall’Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l’illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente”.

In ultimo la Corte Suprema, nelle motivazioni della sentenza in commento, afferma che l’autorizzazione necessaria agli uffici per l’espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall’indicazione dei motivi, non solo perché in relazione ad essa la legge non dispone alcun obbligo di motivazione, a differenza di quanto invece stabilito per gli accessi e le perquisizioni domiciliari, ma anche perché la medesima, nonostante il nomen iuris adottato, esplicando una funzione organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e avendo natura di atto meramente preparatorio, inserito nella fase di iniziativa del procedimento amministrativo di accertamento, non è nemmeno qualificabile come provvedimento o atto impositivo, tipologie di atti per le quali, rispettivamente, l’art. 3 1° comma, L. 7 agosto 1990 n. 241, e l’art. 7 l. 27 luglio 2000 n. 212, prevedono l’obbligo di motivazione”. (Cass. civ., sez. trib., 03-08-2012, n. 14026)