La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1980 depositata il 29 gennaio 2020 intervenendo in tema di accertamento fondato sul c.d. redditometro ha riaffermato che “la disciplina del “redditometro” introduce una presunzione legale relativa, imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni «l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni” 

La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento, con metodo sintetico. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di primo grado rigettano le doglianze del ricorrente. Il contribuente impugna la decisione della CTP inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di secondo grado confermano la sentenza impugnata. Il contribuente impugna la decisione della CTR con ricorso in cassazione fondato su cinque motivi.

Gli Ermellini rigettano il ricorso del contribuente ribadendo che “l’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, resta individuata nei decreti, sicchè l’Amministrazione è esonerata da qualunque ulteriore prova rispetto ad essi, ciò non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.” 

I giudici di legittimità in tema di prova contraria hanno riaffermato che “i confini della prova contraria offerta dai contribuente per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente «sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere”. 

Pertanto è possibile concludere che per la Corte Suprema l’accertamento fondato sul redditometro trova applicazione anche se nell’ambito familiare pesano i redditi del convivente. Per cui l’accertamento può essere annullato solo qualora venga dimostrato un concreto aiuto da parte del coniuge o convivente.