La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1980 depositata il 29 gennaio 2020 intervenendo in tema di accertamento fondato sul c.d. redditometro ha riaffermato che “la disciplina del “redditometro” introduce una presunzione legale relativa, imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni «l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni”
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento, con metodo sintetico. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di primo grado rigettano le doglianze del ricorrente. Il contribuente impugna la decisione della CTP inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di secondo grado confermano la sentenza impugnata. Il contribuente impugna la decisione della CTR con ricorso in cassazione fondato su cinque motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del contribuente ribadendo che “l’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, resta individuata nei decreti, sicchè l’Amministrazione è esonerata da qualunque ulteriore prova rispetto ad essi, ciò non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.”
I giudici di legittimità in tema di prova contraria hanno riaffermato che “i confini della prova contraria offerta dai contribuente per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente «sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere”.
Pertanto è possibile concludere che per la Corte Suprema l’accertamento fondato sul redditometro trova applicazione anche se nell’ambito familiare pesano i redditi del convivente. Per cui l’accertamento può essere annullato solo qualora venga dimostrato un concreto aiuto da parte del coniuge o convivente.
Potrebbero interessare anche i seguenti articoli:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 29919 depositata il 9 luglio 2019 - Il fatto che la posizione di garanzia fosse rivestita anche da altri soggetti, non costituisce poi esclusione di responsabilità per alcuno dei medesimi, poiché in tema…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9452 - In tema di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, la relativa procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14894 - Ove il datore di lavoro per la copertura di posti di una determinata qualifica abbia manifestato la volontà di procedere mediante un concorso interno ed abbia, a tal fine, pubblicato un bando…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 febbraio 2019, n. 3149 - In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 novembre 2020, n. 27078 - In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una asserita erronea valutazione del materiale…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 40395 depositata il 2 ottobre 2019 - Legittimo il sequestro sugli immobili di proprietà della convivente del presunto evasore qualora dal conto in banca possa evincersi che il convivente non avrebbe…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il contributo in conto impianto, anche se ottenuto
Il contributo in conto impianto, anche se ottenuto illecitamente, va tassato per…
- Il trattamento economico, nei contratti di sommini
La Cassazione, con l’ordinanza n. 22066 depositata il 13 ottobre 2020 inte…
- La conciliazione giudiziale non è equiparabile ad
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20913 depositata il 30 settembre…
- Il giudice tributario deve valutare le dichiarazio
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22036 depositata il 13 ottobre 2…
- L’obbligo di motivazione degli atti tributar
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21977 depositata il 12 ottobre 2…