La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 12909 del 24 maggio 2013 in materia di licenziamento ha chiarito che qualora il lavoratore risulti prestare la sua opera in presenza di un contratto di agenzia ma svolga in concreto la propria attività in analogia ad una prestazione di tipo subordinato, il recesso dal contratto andrà considerato licenziamento.
Nello specifico gli Ermellini hanno precisato che la il recesso dal contratto di agenzia sarà considerato licenziamento, qualora sia dimostrato che la prestazione del lavoratore risulta svolta in maniera analoga a quella del lavoratore subordinato. In tal caso andranno altresì riconosciute al prestatore le retribuzioni previste in caso di licenziamento illegittimo prendendo a parametro le somme corrisposte dal datore a carattere ricorrente.
La vicenda, oggetto della controversia, nasce dal ricorso proposto, al Tribunale, nei confronti di una società per l’accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato ed il relativo illegittimo licenziamento. La persona che ha promosso il ricorso aveva iniziato l’attività lavorativa con un contratto di agenzia avente per oggetto la promozione di contratti di vendita di prodotti alimentari surgelati e congelati. Il Tribunale adito dopo aver accertato l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato condannava la società al reintegro nel posto di lavoro ed al relativo risarcimento del danno.
La società soccombete proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale contestando la qualificazione del rapporto come subordinato anziché come autonomo. I Giudici di appello confermavano la sentenza di primo grado.
La società ricorreva alla Corte di Cassazione avverso la sentenza dei giudici di appello lamentando che il Giudice del gravame avevano omesso di accertare il vincolo etero-direttivo e, contestualmente, abbia ritenuto applicabili alcuni indici sussidiari della subordinazione. Lamenta ancora che detto Giudice non abbia attribuito la dovuta rilevanza alla volontà delle parti dì costituire e mantenere in essere ìm rapporto di lavoro di natura autonoma, omettendo inoltre di considerare una circostanza decisiva al fine di accertare il contenuto di detta volontà.
Gli Ermellini ritengo infondato il ricorso presentato poiché i giudici di gravame hanno chiaramente indicato l’esistenza di “chiari sintomi” di subordinazione, individuati, nell’accurata motivazione, nei seguenti elementi:
- il potere direttivo datoriale (tratto tipico della subordinazione), “esercitato de die in diem attraverso la ripetuta specificazione della prestazione lavorativa richiesta”;
- i frequenti e prolungati controlli cui il De V. era sottoposto da parte del capo-area;
- l’inserimento del De V. nell’organico aziendale con mansioni di coordinatore degli altri dipendenti “per i quali rappresentava il referente per l’illustrazione dei prodotti, la soluzione dei problemi e le strategie di mercato, oltre che per le ferie e i permessi e persino per la selezione del personale”.
A ciò era da aggiungersi, quali ulteriori elementi idonei ad escludere il rapporto di agenzia “l’assenza di un organizzazione con proprio rischio”, la continuità ed esclusività della prestazione, l’orario di lavoro, ed, infine, la sottomissione del lavoratore al potere disciplinare datoriale, esercitato con il licenziamento per giusta causa.