La Corte di Cassazione con la sentenza n. 711 del 13 gennaio 2017 interviene in tema di accertamenti fiscali basati su indagini finanziarie ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. 600/73. Gli Ermellini hanno confermato il principio di diritto secondo cui qualora l’accertamento “si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale (Cass. nn. 15857/2016, 4829/2015); ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente dall’art. 51, secondo comma, numero 2, del DPR n.633/1972 (Cass. sent. n.21303/2013). “

La vicenda ha riguardato una società a cui, in seguito ad un indagine finanziaria, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per maggiori ricavi. Il contribuente avverso tale atto impositivo  depositava ricorso innanzi alla Commissione Tributaria. i giudici di merito, dopo un parziale sgravio dell’Agenzia, rigettavano le doglianze del ricorrente.

Avverso la decisione della CTR il contribuente proponeva ricorso in cassazione basato su due motivi. I giudici del palazzaccio accolgono solo il primo motivo ritenendo insufficiente e contraddittoria la sentenza impugnata ritenendo la stessa “assertiva e non è svolto alcun argomento motivazionale a sostegno della ritenuta insufficienza probatoria degli affidavit prodotti dal contribuente” Pertanto erra il Giudice di merito che non consideri, sulla base delle necessarie argomentazioni introdotte dalle parti, queste due fasi, ambedue necessarie a perfezionare l’accertamento.

I giudici di legittimità hanno statuito l’obbligo da parte dell’Amministrazione finanziaria di esaminare le ragioni del contribuente e provare eventualmente  l’inefficacia degli elementi giustificativi da questi addotti a sostegno delle proprie difese.