Con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze n. 63 del 06 maggio 2013 si conferma l’orientamento della giurisprudenza di merito sulla verifica delle movimentazione bancarie
La vicenda nasce dalla notifica dell’avviso di accertamento IVA, IRPEF ed IRAP 2005 con il quale l’Agenzia delle Entrate determinava un maggior imponibile di € 65.586,00 quale maggior reddito di lavoro autonomo risultante da movimentazioni bancarie non giustificato e non documentato.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso nel merito. I Giudici di appello dopo aver respinto tutte le pregiudiziali di nullità degli avvisi del contribuente passano ad esaminare nel merito le doglianze del ricorso.
Nell’esame del merito i Giudici della Commissione Tributaria Regionale confermano un importante principio sull’onere della prova. Infatti hanno riconosciuto che il contribuente ha correttamente fornito la documentazione necessaria a comprovare che le movimentazioni contestate non avevano avuto alcun effetto sul reddito conseguito ed una diversa valutazione delle stesse presuppone una inversione dell’onere della prova a carico dell‘Ufficio, che non può limitarsi semplicemente a negare il valore giustificativo delle scritture private presentate a supporto oppure semplicemente a disconoscere la inidoneità della documentazione prodotta.
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