La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22395 depositata il 26 settembre 2017 intervenendo in tema di accertamento fondato sui movimenti bancari  ha affermato in tali circostanze grava sul contribuente l’onere della prova che consenta di dimostrare analiticamente che i dati ricavabili dai movimenti bancari relativi ad operazioni imponibili non sono rilevanti fiscalmente.

La vicenda ha visto protagonista un contribuente che aveva omesso la presentazione della dichiarazione ed a cui, successivamente, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento fondato su indagini  bancarie ex art. 32 DPR 600/1973. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici respinsero le doglianze del ricorrente. Il contribuente impugnava la decisione dei giudici di prime cure con ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello in riforma della sentenza impugnata accolgono le doglianze del contribuente sostenendo che lo stesso aveva fornito e dimostrato la provenienza dei versamenti eseguito sul conto corrente e che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi era giustificata dal fatto che nell’anno in questione lo stesso aveva percepito solo redditi di lavoro dipendente.

L’Amministrazione finanziaria impugna la decisione di appello con ricorso in cassazione fondato su due motivi. In particolare, l’Agenzia, lamentava che i giudici di merito hanno ritenuto sufficiente la prova liberatoria offerta dal contribuente, pur non essendo sufficiente una deduzione (e relativa prova) generica e non puntuale.

Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Amministrazione finanziaria limitatamente al secondo motivo. Infatti in merito al primo motivo, ritenuto infondato, per la Corte ricorda che  “si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. S.U. 22232/2016: Cass. n. 16736/2007; Cass. 12215/2017)

Per i giudici di legittimità la sentenza impugnata non si conforma ai principi di diritti stabiliti dalla Suprema Corte, ed in particolare dal principio di diritto statuito dalla sentenza della Cassazione n. 15857/2016 che statuiva che: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili”, non essendovi correlazione temporale tra i dati considerati dalla C.T.R., ai fini della valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, in relazione ai vari movimenti bancari contestati, e l’anno oggetto dell’accertamento.