La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13054 depositata il 24 maggio 2017 interviene in materia di accertamento fiscale basato sull’applicazione delle percentuali di ricarico come unico elemento per l’accertamento analitico – induttivo. Per la Corte Suprema l’accertamento dei maggiori ricavi basato sulla difformità percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza nel solo caso in cui essa raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza.
La vicenda ha riguardato una contribuente a cui l’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento su base induttiva determinando maggiori ricavi applicando sul costo del venduto la percentuale di ricarico media propria del settore e pari al 162%, in luogo di quella del 133% applicata dal contribuente. Avverso tale atto impositivo la contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici non ritengono meritevole di accoglimento le doglianze della ricorrente. La contribuente impugna la decisione di prime cure con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermano la sentenza di primo grado ritenendo legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate.
La contribuente impugna, la sentenza di appello, con ricorso alla cassazione basato su tre motivi.
Gli Ermellini accolgono il ricorso della contribuente ritenendo l’accertamento induttivo, di cui all’art. 39 , comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, illegittimo anche se le percentali di ricarico sono elaborate su base locale e perciò ritenute precise e mirate dall’Agenzia delle Entrate.
I giudici di legittimità rammentano il principio di diritto secondo cui «In tema di accertamento delle imposte ed in presenza di una contabilità regolarmente tenuta – hanno detto gli Ermellini – l’accertamento dei maggiori ricavi di impresa può essere affidato alla considerazione della difformità percentuale di ricaricoapplicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza soltanto se essa raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare, appunto, la documentazione contabile di ogni attendibilità; diversamente, siffatta difformità rimane sul piano del mero indizio, ove si consideri che gli indici elaborati per un determinato settore merceologico, pur basati su criteri statistici, non integrano un fatto noto e certo e non sono idonei, da soli, ad integrare una prova per presunzioni».(Cass. 09/12/2013, n. 27488; Cass. 24/09/2010, n. 20201; Cass. 05/12/2005, n. 26388; Cass. 14/04/2003, n. 5870)
Per i giudici del palazzaccio, infatti, nella fattispecie esaminata non veniva affermato alcun caso di abnormità ed irragionevolezza: tale giustificazione doveva essere perlomeno adottata, a fronte di un dato aritmetico che non evidenziava uno scostamento rilevante tra il ricarico applicato (133%) e quello medio (162%).
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