La Corte di Cassazione sez. Tributaria con l’ordinanza n. 20013 del 30 agosto 2013 intervenendo in tema di accertamento fiscale ha affermato che sulla base del valore di avviamento, già accertato ai fini dell’imposta di registro, l’Amministrazione Finanziaria può recuperare a tassazione, ai fini IRPEF, la plusvalenza derivante dalla cessione di un’attività commerciale.
La Corte Suprema ha ribaltato la decisione della Commissione Tributaria Regionale accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Il giudice del merito ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento oggetto di controversia per avere l’Ufficio determinato il valore della plusvalenza tassata, in base all’accertamento definitivo del valore fissato ai fini dell’imposta di registro. .
I giudici di legittimità nell’esaminare e decidere sul caso di specie hanno premesso che i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell’imposta che si deve applicare. Per cui quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di una plusvalenza realizzata nell’ambito di un’impresa occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione.
In considerazione di quanto sopra il Collegio ha affermato che l’indicazione, nel bilancio di una società, di un’entrata derivante dalla vendita di un bene, inferiore rispetto a quella accertata ai fini dell’imposta di registro, legittima di per sé l’Ufficio a procedere ad accertamento induttivo mediante integrazione o correzione della relativa imposizione, mentre spetta al contribuente che deduca l’inesattezza di una tale correzione di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato, dimostrando (anche con il ricorso ad elementi indiziari) di avere in concreto venduto proprio al prezzo (inferiore) indicato in bilancio.
I giudici della Corte Suprema evidenziano nelle motivazioni come l’Agenzia delle Entrate, abilitato dalla legge ad avvalersi di presunzioni, può anche utilizzare una seconda volta gli stessi elementi probatori già utilizzati in precedenza e idonei secondo l’ordinamento a provare il fatto posto a base dell’accertamento. La parola è quindi tornata al giudice di appello, per nuovo esame.
I giudici della Corte Suprema evidenziano nelle motivazioni come l’Agenzia delle Entrate, abilitato dalla legge ad avvalersi di presunzioni, può anche utilizzare una seconda volta gli stessi elementi probatori già utilizzati in precedenza e idonei secondo l’ordinamento a provare il fatto posto a base dell’accertamento. La parola è quindi tornata al giudice di appello, per nuovo esame.
Potrebbero interessare anche i seguenti articoli:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 gennaio 2022, n. 841 - Nel ricorso per cassazione può denunciarsi una violazione dell’art. 116 c.p.c. solo quando la pronunzia si sia basata su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti consentiti o…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 novembre 2020, n. 24602 - Il giudice civile non può considerare ininfluente la sentenza di assoluzione conclusiva del suindicato procedimento penale divenuta cosa giudicata, così come non può non vagliare le prove ritualmente…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 ottobre 2021, n. 27253 - Nel caso di sentenza meramente dichiarativa della intervenuta prescrizione il giudice civile deve procedere autonomamente all'accertamento ed alla valutazione dei fatti, anche se non può escludersi la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 novembre 2019, n. 28696 - In tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, della l. n.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 marzo 2022, n. 6779 - La violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, l. n. 212/2000, non determina la sopravvenuta…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 luglio 2021, n. 20013 - Imposta unica sulle scommesse - Soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell'UE
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Prospetto informativo disabili: scadenza, computo
Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che impiegano almeno 15 dipendent…
- Superbonus, ecobonus e sismabonus: proroga, visto
Proroga super bonus, sisma bonus, efficienza energetica, fotovoltaico e colonnin…
- Contratti a tempo determinato: nuove clausole dete
Con la conversione del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 dalla legge 106 del 23 lu…
- Legittimo affidamento e disapplicazione delle sanz
Legittimo affidamento e disapplicazione delle sanzioni: presupposti – Corte di C…
- Contributo perequativo: l’Agenzia delle Entr
Con il Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrat…