La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3227 depositata l’ 11 febbraio 2020 intervenendo in tema di accertamento di tributi armonizzati e relativo obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ha statuito che “nessun elemento in favore dell’assolvimento dell’onere anzidetto da parte della contribuente può desumersi dalle iniziative prese dall’ufficio in sede di mediazione ex art. 17 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, perché, in tale sede, l’ufficio persegue esclusivamente lo scopo di deflazionare il contenzioso, senza necessariamente condividere le concessioni fatte e perché, inoltre, secondo l’orientamento giurisprudenziale sopra riferito, il contribuente è tenuto ad indicare quali particolari argomentazioni, ovvero quali specifiche circostanze, situazioni o documenti, diverse da quelle esplicitati nel ricorso, avrebbe potuto addurre, qualora le fosse stato assicurato il contraddittorio endoprocedimentale”
La vicenda ha riguardato una società in nome collettivo a cui veniva notificato un avviso di accertamento ai fini IVA. La società contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale contestando l’eccezione della mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. I giudici di prime cure rigettavano la doglianza. La decisione della CTP veniva impugnata, dalla ricorrente, inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accoglievano il ricorso. L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ribadendo che “un obbligo generale al contraddittorio endoprocedirnentale, derivante dalla legge n. 212 del 2000, sussiste con riferimento agli accertamenti in materia di tributi armonizzati, qual’è l’IVA, ponendosi in tal caso a carico del contribuente l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato”
Per cui non fa venir meno l’obbligo gravante sul contribuente ai fini dell’annullamento dell’atto impositivo la circostanza che nel ricorso, il contrinuente, adotti le argomentazioni dell’Amministrazione finanziari poste a base della proposta di mediazione.