Pertanto, in base al principio statuito dalla sentenza in commento, qualora la notificazione non avviene in mani proprie, il destinatario dell’atto deve essere ricercato nel comune del domicilio fiscale e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, e, nel caso in cui non venga trovato in tali luoghi, l’ufficiale giudiziario è tenuto a consegnare ivi l’atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, trattandosi comunque di persone la cui posizione giustifica – in caso di accettazione dell’atto senza esternazione di alcuna riserva – la presunzione di una sollecita consegna di esso al destinatario.

Pertanto risulta chiaro che la validata della notificazione con queste modalità essa non deve aver luogo presso l’abitazione del familiare non convivente in quanto in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell’atto (Sez. 6 – 2, Ord. n. 7750 del 05/04/2011; Sez. 1, n. 6817 del 02/07/1999; Sez. 1, Sentenza n. 1843 del 20/02/1998).