Accertamento notificato a familiare non convivente è nullo – Cassazione sentenza n. 5410 del 2017

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5410 del 3 marzo 2017 intervenendo in tema di notifiche ha statuito che quanto contenuto nei commi primo e secondo dell’art. 139 c.p.c. sono norme applicabili alla notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente per il richiamo operato dall’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con un unica eccezione relativa alla lettera c) secondo cui «salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario».

La vicenda ha avuto protagonista un contribuente a cui l’Agenzia delle Entrate notificava due avvisi di accertamenti per due periodi di imposta. Il contribuente, avverso tali atti impositivi, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva la doglianze del ricorrente in riferimento alla nullità della notifica. L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza della CTP. I giudici della CTR hanno evidenziato che la notifica risultava essere stata eseguita a mani del padre C. G. il quale era residente in un comune diverso da quello del domicilio fiscale del contribuente, dovendosi altresì considerare per tal motivo errata la dicitura «convivente».

L’Agenzia delle Entrate impugna la decisione della CTR con ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini rigettano il ricorso dell’Amministrazione finanziaria puntualizzando che la notificazione, «… deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace».

Pertanto, in base al principio statuito dalla sentenza in commento, qualora la notificazione non avviene in mani proprie, il destinatario dell’atto deve essere ricercato nel comune del domicilio fiscale e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, e, nel caso in cui non venga trovato in tali luoghi, l’ufficiale giudiziario è tenuto a consegnare ivi l’atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, trattandosi comunque di persone la cui posizione giustifica – in caso di accettazione dell’atto senza esternazione di alcuna riserva – la presunzione di una sollecita consegna di esso al destinatario.

Pertanto risulta chiaro che la validata della notificazione con queste modalità essa non deve aver luogo presso l’abitazione del familiare non convivente in quanto in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell’atto (Sez. 6 – 2, Ord. n. 7750 del 05/04/2011; Sez. 1, n. 6817 del 02/07/1999; Sez. 1, Sentenza n. 1843 del 20/02/1998).

2017-03-26T19:05:34+02:00
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