La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10984 del 5 maggio 2017 intervenendo in tema di accertamento standardizzato ha affermato che è illegittimo l’accertamento fondato sull’applicazione degli studi di settore basato sull’antieconomicità quando il contribuente è in fase di start-up.

La vicenda, come sopra indicato, ha riguardato una società esercente attività editrice di giochi da tavolo a cui l’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di accertamento basato sull’applicazione degli studi di settore. La società contribuente avverso tale atto impositivo alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici respingevano le doglianze della ricorrente. La contribuente impugnava la decisione dei giudici di prime cure innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello respingevano il ricorso proposto dalla società precisando che l’atto impugnato era adeguatamente motivato. In particolare in ordine alla applicabilità dello studio di settore che a confutazione delle difese endoprocedimentali della società contribuente, con specifico riguardo alla contestata “antieconomicità” della sua gestione aziendale.

La società proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini accolgono le doglianze del contribuente proprio in considerazione della fase di avvio dell’attività della società che doveva adeguare i giochi da tavolo attraverso la realizzazione della versione italiana sia dal punto di vista linguistico che grafico. Infatti per i giudici di legittimità proprio per tale attività, in fase di avvio, non poteva trovare applicazione il concetto di antieconomicità e di conseguenza lo studio di settore, “pacifico essendo che l’onere di provare tale fatto costitutivo della pretesa erariale grava sull’ Ente impositore (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016, Rv. 640541 – 01).”

Ritiene la Corte, che sul punto la CTR nella sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e delle norme tributarie “sia con riguardo al contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento, in rapporto alle controdeduzioni della contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale, sia in ordine alla stessa fondatezza meritale della pretesa fiscale portata dallo stesso e specificamente alla asserzione di “antieconomicità” della attività economica della società contribuente, non essendosi sotto tale profilo nemmeno considerato che la stessa si trovava in fase di start up. In accoglimento dei motivi proposti la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.”