Con la sentenza n. 26037 del 2016 la Corte Suprema ha ritenuto l’applicabilità del raddoppio dei termini agli accertamenti qualora dai PVC di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015 ed i relativi avvisi di accertamento siano stati notificati entro il 31 dicembre 2015, sebbene la notizia di reato non sia stata presentata, essendo sufficiente in tal caso la sola astratta sussistenza, al momento della constatazione della violazione, di elementi idonei a far insorgere l’obbligo di denuncia per reati tributari. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 26037 depositata ieri.
I giudici Costituzionali con la sentenza n. 247/2011, avevano puntualizzato che il legislatore con le disposizioni normative di cui al DL 223/2006 non ha introdotto un raddoppio dei termini già esistenti, ma ha introdotto ex novo un diverso termine decadenziale (“lungo”) allorquando sussista l’obbligo per l’Amministrazione di presentare la notizia di reato all’autorità giudiziaria in relazione alle violazioni riscontrate. Secondo la Corte Costituzionale, l’applicabilità del termine “lungo” si verifica anche quando gli elementi integranti il potenziale reato, per cui vi è obbligo d’invio della notitia criminis, emergono in un momento successivo allo spirare degli ordinari termini decadenziali.
Gli Ermellini avevano confermato che il raddoppio dei termini “scatta”, in ogni caso, in presenza dell’obbligo di presentazione della notizia di reato, a prescindere dal fatto che poi essa sia stata inoltrata all’Autorità giudiziaria e tanto più dall’esito dell’eventuale procedimento penale instauratosi (ex pluris, Cassazione sentenza n. 9974/2015).
Il legislatore era intervenuto sulla materia con l’art. 2, commi 1 e 2, del DLgs. 128/2015, stabilendo che il raddoppio non opera qualora la denuncia sia stata presentata oltre la scadenza ordinaria dei termini. Il terzo comma, però, aveva introdotto un regime transitorio per cui erano fatti salvi gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto, quindi al 2 settembre 2015, nonché gli effetti degli inviti a comparire per l’adesione notificati alla stessa data e dei PVC dei quali il contribuente avesse avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti impositivi fossero stati notificati entro il 31 dicembre 2015.
Dopo pochi mesi da tale intervento, la legge di stabilità 2016 ha nuovamente modificato la materia, a valere sugli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2016 e successivi: da una parte, ha allungato i termini ordinari di accertamento, portandoli da 4 a 5 anni per le dichiarazioni presentate e da 5 a 7 anni per le omesse, dall’altra parte, ha “improvvisamente” cancellato la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati fiscali, come stabilito dai commi 130 e 131 dell’articolo unico della legge 208/2015.
Il successivo comma 132, però, ha introdotto un nuovo regime transitorio per i periodi d’imposta anteriori al 2016 dal quale si applicano le nuove disposizioni: in particolare, per le annualità pregresse, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, in caso di omissione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia penale per reati tributari, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione, non operando tale raddoppio qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria sia stata presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo.
L’orientamento prevalente dei giudici di merito si sarebbe implicitamente abrogato il regime transitorio dell’art. 2 comma 3 del DLgs. 128/2015, il quale faceva salvi gli avvisi di accertamento già emessi alla data del 2 settembre 2015, sulla base di elementi penalmente rilevanti emersi a termini ordinari decaduti (cfr. C.T. Prov. di Reggio Emilia n. 90/2016; C.T. Prov. Roma n. 20399/41/16; contra: C.T. Reg. Milano n. 4296/35/16).
Gli Ermellini nella sentenza in commento hanno confermato quanto già in precedenza affermato con la sentenza n. 16728 del 09 agosto 2016 statuendo che la legge di stabilità del 2016 non ha affatto abrogato il regime transitorio di cui all’art. 2, comma 3 del DLgs. 128/2015. In particolare la non abrogazione del regime transitorio si evince, secondo i giudici di legittimità, sia in considerazione degli ordinari criteri regolativi della successione nel tempo delle leggi tributarie, sia in particolare, del fatto che il comma 132 della legge di stabilità 2016 norma soltanto quelle fattispecie non già regolamentate dal precedente regime transitorio di cui all’art. 2, comma 3 del DLgs. 128/2015, ovvero di atto non notificato entro il 2 settembre 2015, nonché gli altri casi “fatti salvi” dal predetto comma 3.
Nella sentenza n. 16728/2016 i giudici di legittimità statuiscono che il comma 132 della legge di stabilità per il 2016 e il precedente art. 2 del d.lgs. n. 128/2015 coesisterebbero e regolerebbero due fattispecie diverse: “qualora gli avvisi di accertamento, sia pure relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, non siano stati ancora notificati, si applica la disciplina dettata dal comma 132 dell’art. 1 l. n. 208/2015; qualora, invece, gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano già stati notificati, si applica la disciplina dettata dall’art. 2 del d.lgs. n. 128/2015. La salvezza contemplata da quest’ultima norma, riferendosi senza distinzione agli effetti degli avvisi, non può che riguardare l’intero corredo disciplinare …al cospetto del quale è destinata a cedere l’applicabilità immediata delle norme introdotte nel 2015 in tema di raddoppio dei termini, derivante dalla loro natura procedimentale”
Per quanto sopra esposto per la Cassazione, si applica il raddoppio dei termini di accertamento, anche nel caso in cui la notizia di reato sia stata presentata successivamente allo spirare degli ordinari termini di accertamento, oppure non sia neanche stata presentata, per tutti gli avvisi di accertamento notificati sino al 2 settembre 2015.
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