Il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, introdotto a decorrere dal 1° luglio 2026, ridisegna l’assetto degli obblighi dei datori di lavoro in fase di instaurazione del rapporto di lavoro. Il nuovo quadro regolatorio impone una disamina rigorosa delle procedure di gestione documentale e dei flussi del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), alla luce della Deliberazione COVIP del 19 giugno 2026 e dei correlati chiarimenti ministeriali.

L’analisi che segue approfondisce i profili di qualificazione giuridica della fattispecie, l’esatta perimetrazione della platea dei lavoratori e gli adempimenti richiesti alle strutture aziendali.

L’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo: per chi scatta l’obbligo

Sotto il profilo dell’estensione dell’obbligo, la normativa individua criteri stringenti per l’attivazione del flusso di adesione automatica. Il meccanismo si applica obbligatoriamente a tutti i datori di lavoro del settore privato (con esclusione del solo lavoro domestico) in relazione ai lavoratori dipendenti che stipulano un contratto di lavoro subordinato.

Tuttavia, ai fini dell’attivazione dell’automatismo, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro integrano un primo e decisivo filtro: restano in ogni caso esclusi i rapporti di lavoro di durata inferiore ai due mesi. L’obbligo regolamentare si attiva pertanto solo in presenza di contratti (a tempo indeterminato o determinato) la cui vigenza temporale sia pari o superiore a sessanta giorni.

La perimetrazione della platea e le distinzioni COVIP

L’applicazione del nuovo automatismo necessita di una puntuale segmentazione delle posizioni individuali. Le Direttive COVIP operano infatti distinzioni precise in base alla storia previdenziale del soggetto, distinguendo tra:

  • Lavoratori alla prima assunzione assoluta: Soggetti per i quali trova applicazione lineare il meccanismo di silenzio-assenso immediato con effetto dalla data di ingresso in azienda.

  • Nuova assunzione di soggetti già aderenti: Lavoratori che, al momento del nuovo contratto, mantengono una posizione previdenziale aperta presso una forma pensionistica complementare e che non hanno esercitato il diritto al riscatto totale della posizione maturata.

  • Nuova assunzione di soggetti che hanno esercitato il riscatto: Lavoratori che hanno liquidato integralmente la propria posizione previdenziale pregressa e che, ai fini della norma, vengono assimilati ai soggetti alla prima assunzione.

  • Lavoratori che non hanno mai aderito in precedenza: Soggetti con anzianità lavorativa antecedente al 1° luglio 2026 che hanno storicamente mantenuto il TFR in azienda o nel Fondo di Tesoreria INPS e per i quali permangono le regole ordinarie di conferimento.

La qualificazione giuridica del silenzio-assenso immediato

Sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, l’impianto normativo dispone che il lavoratore sia considerato aderente alla forma pensionistica complementare sin dall’instaurazione del rapporto, con facoltà di rinuncia entro sessanta giorni.

Non si configura, pertanto, un’iscrizione coattiva e immodificabile fin dal primo giorno, bensì una pre-assegnazione legale condizionata dal decorso del termine normativo. Qualora il lavoratore non manifesti alcuna volontà contraria o non selezioni attivamente una diversa destinazione entro la finestra temporale dei sessanta giorni, l’adesione diviene definitiva con effetti decorrenti dalla data di assunzione.

La stabilità degli effetti fin dal principio richiede un’estrema cautela nella gestione contabile delle quote di TFR maturate nel primo bimestre, le quali devono rimanere accantonate (in azienda o presso il Fondo di Tesoreria INPS, ove applicabile) fino al consolidamento o alla rinuncia della posizione.

Compatibilità con il principio di autodeterminazione previdenziale

Il principio di autodeterminazione del lavoratore, inteso come libertà di disporre del proprio salario differito (il TFR) e di scegliere le modalità di tutela pensionistica complementare, esce trasformato dalla riforma.

La compatibilità con l’autodeterminazione è salvaguardata dalla natura reversibile della pre-assegnazione legale durante il primo bimestre. La previsione della facoltà di rinuncia entro sessanta giorni configura il diritto come una libertà negativa: il lavoratore conserva la facoltà di sottrarsi all’investimento previdenziale. La compressione dell’autodeterminazione si sposta sul piano formale ed economico, poiché l’inerzia del lavoratore non è più un comportamento neutro, bensì una condotta alla quale il legislatore associa l’effetto vincolante del conferimento. L’autodeterminazione si manifesta ex post, configurando una “libertà di reazione” anziché una “libertà di azione” originaria.

Natura giuridica dell’adesione automatica: qualificazione della fattispecie

La dottrina giuslavoristica si interroga sulla qualificazione strutturale del nuovo automatismo. Non sussistono gli elementi per configurare l’adesione come un negozio giuridico unilaterale o bilaterale, data l’assenza originaria di una dichiarazione di volontà del lavoratore.

L’orientamento più rigoroso qualifica l’adesione automatica come una fattispecie complessa a formazione progressiva, di matrice prettamente legale. L’instaurazione del rapporto di lavoro costituisce il fatto genetico che attiva provvisoriamente gli effetti previdenziali. Tuttavia, l’effetto finale e definitivo (l’instaurarsi del rapporto associativo con il fondo) rimane sospeso e condizionato dal mancato esercizio del diritto di rinuncia nei sessanta giorni.

Siamo di fronte a un meccanismo in cui la legge sostituisce la volontà privata nella fase costitutiva, qualificando il silenzio non come un comportamento concludente in senso negoziale, ma come un mero fatto giuridico omissione, idoneo a consolidare un effetto già parzialmente prodotto dalla norma.

Il quadro costituzionale: bilanciamento tra gli artt. 2, 38 e 41 Cost.

Sotto il profilo della legittimità costituzionale, la riforma si muove lungo un delicato asse di bilanciamento tra princìpi antagonistici:

  • Articolo 38, comma 2, Cost. (Tutela previdenziale): È il fondamento della riforma. La spinta verso l’adesione automatica attua il dettato costituzionale che impone di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia, integrando il pilastro pubblico con quello complementare.

  • Articolo 2 Cost. (Diritti inviolabili e doveri di solidarietà): L’adesione automatica risponde a una logica di solidarietà intergenerazionale e di auto-responsabilità assistita, dove lo Stato interviene per contrastare il fenomeno della miopia previdenziale dei lavoratori più giovani o meno informati.

  • Articolo 41 Cost. (Libertà di iniziativa economica): Il contrasto potenziale si ravvisa nella misura in cui la norma impone alle aziende gravosi oneri di gestione amministrativa e flussi informativi rigidi, oltre a sottrarre liquidità immediata (il TFR in azienda) a favore dei mercati finanziari. Il sacrificio della libertà organizzativa del datore di lavoro appare però proporzionato e giustificato dall’interesse superiore della tenuta del sistema sociale del Paese.

Il ruolo dell’autonomia collettiva nella scelta del fondo

La riforma valorizza la funzione regolatoria della contrattazione collettiva, confermando l’impianto negoziale del nostro sistema di welfare. L’autonomia collettiva (nazionale o aziendale) rimane la fonte primaria deputata a individuare la forma pensionistica di riferimento destinata a ricevere i flussi automatici del TFR.

Il legislatore delega alle parti sociali la selezione del fondo negoziale, presupponendo che la governance bilaterale (rappresentanti dei lavoratori e dei datori) garantisca una gestione dei costi e delle linee di investimento coerente con le specificità del settore industriale di riferimento. L’intervento del fondo residuale (COMETA, secondo il regolamento ministeriale vigente) interviene solo in via sussidiaria, confermando che la legge non intende esautorare i sindacati e le associazioni datoriali, ma piuttosto stimolarli a estendere le tutele previdenziali nei contratti collettivi privi di clausole dedicate.

Il coordinamento con il D.Lgs. 252/2005 e con il diritto europeo

La transizione al nuovo regime impone un complesso coordinamento con le fonti sovraordinate ed interne:

  • Coordinamento interno (D.Lgs. 252/2005): La novella legislativa si inserisce modificando la logica dell’articolo 8 del decreto legislativo 252/2005. Sarà necessario un intervento di riordino formale del testo unico per raccordare i vecchi termini semestrali di silenzio-assenso con il regime speciale di adesione immediata, evitando antinomie interpretative sulla decorrenza della contribuzione datoriale.

  • Profili di diritto europeo: Il meccanismo italiano si allinea alle migliori pratiche europee (c.d. automatic enrolment, già sperimentato nel modello britannico e raccomandato dall’OCSE). Sotto il profilo del diritto UE, la misura rispetta i princìpi della Direttiva IORP II (Dir. 2016/2341/UE), finalizzata a promuovere la diffusione della pensione complementare occupazionale. Non si ravvisano violazioni delle regole di concorrenza o di libera circolazione dei capitali (artt. 49 e 63 TFUE), poiché la facoltà del lavoratore di trasferire la propria posizione previdenziale verso altre forme pensionistiche (anche individuali) dopo un periodo minimo di permanenza garantisce l’apertura del mercato europeo delle tutele pensionistiche.

Gli adempimenti informativi e i profili di rischio

L’adempimento cardine in capo al datore di lavoro consiste nella consegna dell’informativa circa le modalità di destinazione del TFR maturando e le caratteristiche della forma pensionistica collettiva di riferimento. Tale documento deve esplicitare gli accordi collettivi applicabili, il funzionamento del silenzio-assenso, lo specifico fondo negoziale di destinazione e la facoltà di parzializzazione o rinuncia.

In dottrina e nelle prime note interpretative si dibatte circa le conseguenze dell’omessa o incompleta consegna di tale documentazione. Sebbene le Direttive COVIP non sanciscano in modo esplicito l’inefficacia automatica del termine dei sessanta giorni in caso di carenza informativa, una ricostruzione sistematica basata sui princìpi di buona fede e correttezza suggerisce che il difetto di informazione possa esporre il datore di lavoro a contestazioni sulla validità del decorso del termine stesso e ad eventuali pretese risarcitorie da parte del lavoratore, qualora l’errata allocazione delle somme determini un pregiudizio patrimoniale o la perdita di rendimenti finanziari.

In assenza di accordi collettivi o fonti istitutive interne che individuino un fondo specifico, il fondo residuale individuato dal regolamento ministeriale vigente è COMETA, destinazione strutturata come recettore delle quote di TFR per i lavoratori rimasti silenti e privi di una copertura contrattuale specifica.

Flusso procedurale per la gestione delle assunzioni

Al fine di garantire la regolarità degli adempimenti ed evitare disallineamenti amministrativi, la gestione del personale deve uniformarsi a un iter cronologico e documentale strutturato.

Fase di Onboarding e raccolta dati

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a consegnare la nuova modulistica informativa predisposta dall’organismo di vigilanza. Poiché l’azienda non dispone autonomamente dei dati storici relativi alla previdenza complementare del dipendente, è necessario somministrare un questionario o una dichiarazione sostitutiva in cui il lavoratore attesti la propria condizione (prima assunzione, titolarità di posizioni previdenziali aperte o avvenuto riscatto delle stesse).

Fase transitoria (Bimestre di osservazione)

Durante i primi sessanta giorni dall’instaurazione del rapporto, l’ufficio del personale monitora l’eventuale ricezione del modulo di rinuncia esplicita o di scelta attiva di un fondo diverso da quello contrattuale. Le quote di TFR maturate in questo lasso di tempo rimangono sospese in attesa del consolidamento.

Fase di consolidamento (Dal 61° giorno)

In caso di mancato esercizio della facoltà di rinuncia entro il termine normativo, il meccanismo legale produce i propri effetti definitivi. Il datore di lavoro dovrà limitarsi a completare gli adempimenti conseguenti all’adesione automatica, formalizzando l’invio dei dati anagrafici e l’avvio del flusso contributivo verso la forma pensionistica di riferimento, con decorrenza economica fissata alla data originaria di assunzione.

 

FAQs di COVIP

Cos’è l’adesione automatica e da quando entra in vigore?

L’adesione automatica è il nuovo meccanismo che prevede la destinazione automatica della contribuzione piena (TFR, contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore) alla previdenza complementare. Introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 204, che modifica l’art. 8 «Finanziamento» del d.lgs. 252/2005), diventerà operativa a partire dal 1° luglio 2026.

A chi si applica?

Riguarda i lavoratori dipendenti privati assunti dal 1° luglio 2026, con una distinzione fra dipendenti privati di prima assunzione e lavoratori neoassunti ma con una pregressa storia lavorativa come dipendenti privati. Per «prima assunzione» si intende il primo rapporto di lavoro subordinato instaurato dopo il 30 giugno 2026. Restano esclusi il pubblico impiego e i lavoratori domestici e, salvo diversa indicazione del decreto attuativo, i lavoratori intermittenti. Per i lavoratori non di prima assunzione si veda la risposta alla FAQ “Cosa succede in caso di lavoratore NON di prima assunzione (Riassunto)?”.

Qual è il fondo pensione di destinazione dell’adesione automatica?

L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più fondi collettivi di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di fondi collettivi di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l’intero importo del TFR (il Fondo Cometa).

Quanto tempo ha il lavoratore per esprimere la propria scelta?

Il lavoratore ha un termine di 60 giorni dalla data di assunzione (e non più 6 mesi come nel vecchio meccanismo di silenzio assenso) per esprimere una scelta esplicita sulla destinazione del proprio TFR. Se non si esprime entro questo lasso di tempo, scatta l’adesione automatica.

Cosa si intende per “adesione piena” in caso di adesione automatica?

A differenza della normativa precedente, l’adesione automatica in assenza di diversa esplicita scelta comporta il versamento della contribuzione piena: il TFR per intero; il contributo del datore di lavoro nella misura fissata dagli accordi applicabili; il contributo del lavoratore nella misura minima fissata dagli accordi applicabili. Eccezione: il lavoratore ha la facoltà di non versare la contribuzione prevista a suo carico se la sua RAL risulta inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.

Il versamento del TFR maturando deve avvenire integralmente o può essere parziale?

In assenza di scelta esplicita entro 60 giorni scatta l’adesione automatica con conferimento integrale del TFR. Nei 60 giorni utili il lavoratore può scegliere di destinare una parte di TFR nella misura prevista dagli accordi applicabili. Per lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, si può destinare una misura non inferiore al 50%.

Da quando decorre l’adesione automatica e la competenza dei versamenti?

La competenza dei versamenti e la decorrenza dell’adesione automatica scattano dalla data di assunzione. Non si attende più il periodo di ripensamento.

In quale linea di investimento confluiscono i contributi dell’adesione automatica?

I contributi vengono destinati a linee di investimento di default. La riforma stabilisce che non si utilizzerà più il comparto garantito come scelta predefinita. I criteri minimi sono definiti da istruzioni COVIP.

Adesione automatica alla previdenza complementare e destinazione del TFR

Cos’è l’adesione automatica e da quando entra in vigore?

L’adesione automatica è il nuovo meccanismo che prevede la destinazione automatica della contribuzione piena (TFR, contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore) alla previdenza complementare. Introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 204, che modifica l’art. 8 «Finanziamento» del d.lgs. 252/2005), diventerà operativa a partire dal 1° luglio 2026.

A chi si applica?

Riguarda i lavoratori dipendenti privati assunti dal 1° luglio 2026, con una distinzione fra dipendenti privati di prima assunzione e lavoratori neoassunti ma con una pregressa storia lavorativa come dipendenti privati. Per «prima assunzione» si intende il primo rapporto di lavoro subordinato instaurato dopo il 30 giugno 2026. Restano esclusi il pubblico impiego e i lavoratori domestici e, salvo diversa indicazione del decreto attuativo, i lavoratori intermittenti. Per i lavoratori non di prima assunzione si veda la risposta alla FAQ “Cosa succede in caso di lavoratore NON di prima assunzione (Riassunto)?”.

Qual è il fondo pensione di destinazione dell’adesione automatica?

L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più fondi collettivi di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di fondi collettivi di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l’intero importo del TFR (il Fondo Cometa).

Quanto tempo ha il lavoratore per esprimere la propria scelta?

Il lavoratore ha un termine di 60 giorni dalla data di assunzione (e non più 6 mesi come nel vecchio meccanismo di silenzio assenso) per esprimere una scelta esplicita sulla destinazione del proprio TFR. Se non si esprime entro questo lasso di tempo, scatta l’adesione automatica.

Cosa si intende per “adesione piena” in caso di adesione automatica?

A differenza della normativa precedente, l’adesione automatica in assenza di diversa esplicita scelta comporta il versamento della contribuzione piena: il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per intero; il contributo del datore di lavoro nella misura fissata dagli accordi applicabili; il contributo del lavoratore nella misura minima fissata dagli accordi applicabili. Eccezione: il lavoratore ha la facoltà di non versare la contribuzione prevista a suo carico se la sua Retribuzione Annua Lorda (RAL) risulta inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.

Il versamento del TFR maturando deve avvenire integralmente o può essere parziale?

In assenza di scelta esplicita entro 60 giorni dall’assunzione scatta l’adesione automatica che comporta l’integrale destinazione del TFR. Nei 60 giorni utili il lavoratore può scegliere di destinare una parte di TFR nella misura prevista dagli accordi applicabili. Per lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, in assenza di previsioni della contrattazione applicabile, si può destinare una misura non inferiore al 50%.

Il versamento del TFR maturando deve avvenire integralmente o può essere parziale?

In assenza di scelta esplicita entro 60 giorni dall’assunzione scatta l’adesione automatica che comporta l’integrale destinazione del TFR. Nei 60 giorni di tempo utili ad effettuare una scelta diversa il lavoratore però può scegliere di destinare una parte di TFR nella misura prevista dagli accordi applicabili. Per lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, in assenza di previsioni della contrattazione applicabile, si può destinare una misura non inferiore al 50%. Il conferimento parziale — compresa la misura minima del 50% per i lavoratori iscritti prima del 29 aprile 1993 — riguarda l’ipotesi di scelta esplicita entro i 60 giorni; in assenza di qualsiasi scelta opera l’adesione automatica con conferimento integrale.

Da quando decorre l’adesione automatica e la competenza dei versamenti?

La competenza dei versamenti e la decorrenza dell’adesione automatica scattano dalla data di assunzione. Non si attende più il termine del periodo di ripensamento per far partire i conteggi, come avveniva in passato (ossia dal settimo mese).

In quale linea di investimento confluiscono i contributi dell’adesione automatica?

I contributi vengono destinati a percorsi o linee di investimento di default. La riforma stabilisce esplicitamente che non si utilizzerà più il comparto garantito come scelta predefinita. I criteri minimi di queste linee d’investimento sono definiti da apposite istruzioni COVIP. Sarà poi possibile cambiare le scelte di investimento come indicato nella lettera di conferma di avvenuta iscrizione automatica comunicata dal fondo pensione di destinazione.

Come funziona l’adesione automatica per il lavoratore di prima assunzione?

Il lavoratore di prima assunzione come dipendente privato potrà rinunciare all’adesione automatica al fondo collettivo di riferimento scegliendo un qualsiasi fondo pensione o decidendo di lasciare il TFR in azienda/Fondo Tesoreria INPS. In assenza di scelta esplicita, decorsi 60 giorni scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare.

Che cosa succede in caso di lavoratore NON di prima assunzione (Riassunto)?

Per il caso del lavoratore non di prima assunzione (ossia chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato) occorre distinguere tra soggetti che dichiarano di avere un’adesione a previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da TFR e coloro che in fase di assunzione dichiarano di non avere tale forma di adesione.

Per i soggetti non di prima assunzione che dichiarano di avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale, scatta l’adesione automatica, salvo si opti per aderire esplicitamente ad un fondo pensione liberamente scelto. In coerenza con la natura non reversibile della scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare già operata, la quota di TFR continua di norma a essere conferita a previdenza complementare; il punto sarà precisato dalle direttive COVIP.

Per soggetti non di prima assunzione che dichiarano di non avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale non scatta l’adesione automatica e il TFR resta in azienda/Fondo Tesoreria INPS. Il lavoratore può sempre rivedere tale scelta destinando il TFR maturando a favore di un fondo pensione liberamente scelto con apposito modulo di adesione a tale fondo.

Quali sono gli obblighi informativi del datore di lavoro in fase di assunzione?

Il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. Per il lavoratore che dichiara di non essere un soggetto di prima assunzione come dipendente privato il datore deve anche verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. L’informativa è resa all’atto dell’assunzione, in modo da consentire la scelta nei 60 giorni, e il datore conserva traccia della consegna (v. risposta alla domanda “Come si effettua la scelta della destinazione del TFR entro 60 giorni dall’assunzione?”).

Come si effettua la scelta della destinazione del TFR entro 60 giorni dall’assunzione?

Unitamente all’informativa obbligatoria, il datore deve consegnare la modulistica per la destinazione del TFR (il nuovo modulo definito con decreto interministeriale Lavoro-MEF, che aggiorna l’attuale modello «TFR2»; il decreto è in corso di emanazione) della cui compilazione dovrà tenere traccia, rilasciandone una copia controfirmata al lavoratore. Se tale modulistica non è compilata entro 60 giorni dall’assunzione scatta l’adesione automatica per i lavoratori di prima assunzione e per i riassunti con fondo pensione alimentato in precedenza con TFR totale o parziale. Nelle more della disponibilità del nuovo modulo, e in via transitoria, la scelta può essere fatta per iscritto in forma libera.

Rispetto all’adesione automatica cosa deve fare l’azienda?

In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni utili ad effettuare una scelta diversa. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data. Il recupero riguarda il TFR e i contributi maturati nel periodo; la valorizzazione delle quote decorre dall’effettivo versamento al fondo.

Chi comunica al lavoratore l’avvenuta adesione automatica?

Il fondo pensione collettivo di destinazione comunica l’avvenuta iscrizione automatica precisando le linee di investimento di default e le modifiche effettuabili, indicando anche la documentazione informativa essenziale resa disponibile sul sito web, utile ad avere consapevolezza dei diritti connessi alla partecipazione alla previdenza complementare.

Se la contrattazione applicabile prevede l’adesione al fondo collettivo solo dopo il periodo di prova trimestrale, l’adesione automatica è preclusa?

L’adesione automatica è prevista da normativa primaria decorsi 60 giorni dalla data di assunzione in assenza di scelta esplicita, pertanto decorso questo termine, in assenza di scelta esplicita differente, l’adesione automatica deve perfezionarsi a prescindere dalla durata del periodo di prova. In caso di cessazione del rapporto durante il periodo di prova prima del decorso dei 60 giorni, l’adesione automatica non si considera perfezionata.

L’adesione automatica trova applicazione anche in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato?

L’adesione automatica può operare anche nei rapporti a tempo determinato, ma solo se il rapporto ha durata tale da consentire il decorso dei 60 giorni dall’assunzione senza che il lavoratore abbia espresso una scelta; nei rapporti di durata inferiore l’automatismo non si perfeziona. Resta ferma la facoltà del lavoratore a termine di aderire con scelta esplicita.

Quadro normativo e provvedimenti attesi

La riforma è recata dall’art. 1, commi 201-205, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026); in particolare il comma 204 modifica l’art. 8 («Finanziamento») del d.lgs. 252/2005, introducendo i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 9-bis (quest’ultimo riferito ai lavoratori non di prima assunzione). Per la piena operatività si attende il completamento di tre tasselli istituzionali: Istruzioni COVIP (per definire i requisiti minimi delle linee di investimento di default e il superamento del comparto garantito); Direttive COVIP sull’adesione automatica (per chiarire le casistiche complesse, il concetto di prima assunzione e le regole per i lavoratori riassunti); Decreto Interministeriale (Lavoro/MEF) per il rilascio del nuovo Modulo TFR2, diviso in Sezione 1 (Prima assunzione) e Sezione 2 (Successive assunzioni e TFR parziale).

Tabella Comparativa: silenzio-assenso (fino al 30 giugno 2026) verso adesione automatica (dal 1 luglio 2026)

CaratteristicaMeccanismo Attuale (fino al 30/06/2026)Nuovo Meccanismo (dal 01/07/2026)
Tempo di scelta6 mesi60 giorni
Oggetto del versamentoSolo TFR (adesione tacita standard)Contribuzione piena (TFR + Datore + Lavoratore)
Decorrenza economicaDal 7° mese in poiDalla data di assunzione
Comparto di DefaultComparto GarantitoLinea coerente con il profilo/età
Fondo Tesoreria INPSRegolato dalla L. 296/2006Modificato dalla L. Bilancio 2026

 

Informazioni generali sul conferimento del TFR alla previdenza complementare

Quali sono le scelte possibili per i lavoratori dipendenti del settore privato in merito al TFR?

In caso di prima assunzione:

Entro 60 giorni dalla prima assunzione (6 mesi, invece, per chi viene assunto prima del 1° luglio 2026), il lavoratore del settore privato deve decidere cosa fare del proprio TFR. Può destinarlo a una forma pensionistica complementare (compilando il modello TFR2), aderendovi, oppure lasciarlo presso l’azienda, non aderendo ad alcuna forma di previdenza complementare. In quest’ultimo caso la scelta può essere sempre rivista in favore della previdenza complementare.

In mancanza di una scelta esplicita da parte del lavoratore in merito al TFR opera il meccanismo del silenzio-assenso per gli assunti fino al 30 giugno 2026 e l’adesione automatica per gli assunti dopo il 1° luglio 2026: il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro o, in presenza di più fondi collettivi di riferimento, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti; in tal caso il lavoratore aderisce “automaticamente” al fondo pensione. Se non è previsto un fondo pensione di riferimento, il TFR viene versato al fondo residuale individuato dalla normativa (FONDINPS fino al 30 settembre 2020 e dal 1° ottobre 2020 al “Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini” – “COMETA”).

In caso di nuovo rapporto di lavoro:

Se nel precedente rapporto di lavoro la scelta è stata quella di mantenere il TFR in azienda, oppure se a seguito della cessazione del precedente rapporto di lavoro il lavoratore ha riscattato interamente la propria posizione nel fondo pensione dove versava il TFR, il nuovo datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base della scelta precedente, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.

Se a seguito della variazione del rapporto di lavoro, il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata alimentata da TFR, lo stesso deve indicare al nuovo datore di lavoro a quale forma di previdenza complementare intende conferire le quote di TFR futuro, tenendo conto delle opportunità che derivano dal nuovo rapporto di lavoro. Anche in questo caso si hanno a disposizione 60 giorni dalla data di assunzione (o sei mesi se l’assunzione avviene entro il 30 giugno 2026) per manifestare la propria volontà, fermo restando che la scelta non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento in azienda, ma si limiterà all’individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR che matura dalla data di assunzione. La posizione già maturata può essere mantenuta nel fondo pensione originario (anche senza effettuare nuovi versamenti) o trasferita al nuovo fondo pensione. Se, a seguito della variazione del rapporto di lavoro, si sono persi i requisiti soggettivi per l’iscrizione al fondo di previdenza del precedente rapporto, è sempre possibile riscattare la posizione qualora non sia stata trasferita ad altro fondo.

È possibile conferire al fondo pensione cui si aderisce anche il TFR maturato prima dell’adesione?

Sì, è possibile, se gli accordi lo consentono.

Quali sono le scelte possibili del lavoratore dipendente pubblico in merito al TFR?

Per i dipendenti pubblici le scelte possibili variano a seconda della data di assunzione e della tipologia di rapporto contrattuale instaurato.

Lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000
Questi lavoratori sono sempre in regime di TFR e se aderiscono alla previdenza complementare destinano integralmente gli accantonamenti di TFR maturati dopo l’adesione.

Lavoratori assunti a tempo determinato con contratto in corso o successivo al 30 maggio 2000
Questi lavoratori sono in regime di TFR. Le misure e le condizioni per gli accantonamenti del TFR da destinare, in caso di adesione a previdenza complementare, sono definiti dalla contrattazione collettiva.

Lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001
Questi lavoratori sono in regime di TFS ma possono optare per il TFR mediante l’adesione al fondo pensione di categoria.
In tal caso, le quote di TFR destinate alla previdenza complementare sono stabilite dalla contrattazione collettiva.

Come vengono contabilizzati gli accantonamenti del TFR nella previdenza complementare?
Le quote di TFR dei dipendenti pubblici non sono versate al fondo pensione ma sono accantonate figurativamente presso:
– l’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici), con riferimento ai dipendenti iscritti a detto Istituto;
– il datore di lavoro con riferimento ai dipendenti di amministrazioni che provvedono direttamente all’erogazione del TFS o TFR.

L’INPS, o i datori di lavoro, provvedono, nella prima fase di avvio del fondo pensione, a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un “paniere” di fondi di previdenza complementare attivi sul mercato, individuati con Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2005.
Quando il fondo pensione raggiunge una struttura finanziaria consolidata – d’intesa con l’INPS e con le parti istitutive – si applica invece il rendimento netto effettivo realizzato dal fondo pensione. Il trasferimento di queste somme al fondo pensione avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici); quando si verifica tale circostanza, l’INPS provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.

Informazioni sulle prestazioni in favore degli aderenti alla previdenza complementare

Quali sono le prestazioni pensionistiche di un fondo pensione?

Durante la fase di accumulo, è possibile chiedere al fondo una somma a titolo di anticipazione o di riscatto sempreché sussistano i presupposti individuati dalla normativa e dal fondo pensione, che possono prevedere un minimo di permanenza nel fondo e importi differenziati in relazione ai motivi che giustificano la liquidazione.

Raggiunti i requisiti per la pensione obbligatoria e potendo far valere almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, è possibile ottenere una rendita pensionistica, oppure una prestazione in capitale (solo se il 70% del montante accumulato genera una rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS), oppure una liquidazione in forma di capitale fino a un massimo del 50% del montante accumulato ed il resto in rendita.

È possibile, inoltre, ottenere la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), che consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia, al verificarsi di determinate condizioni previste dalla legge.

La legge 199/2025 ha allargato il ventaglio di prestazioni disponibili in alternativa alla rendita vitalizia per chi detiene un fondo pensione: dal 1 luglio 2026 sono infatti disponibili la rendita a durata definita, pagata per un periodo corrispondente alla vita attesa residua come determinata dalle tavole ISTAT, e prelievi flessibili liberamente determinabili; è stata inoltre introdotta l’erogazione frazionata in un minimo di 5 anni che risulta però prorogata al 31 ottobre 2026.

È possibile chiedere la liquidazione della posizione individuale interamente in forma capitale?

L’intera liquidazione in forma di capitale della posizione individuale è possibile solo se l’importo della pensione complementare è esiguo (la conversione in rendita del 70% del montante accumulato risulta inferiore alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale) oppure se il richiedente ha aderito alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993 (cosiddetto “vecchio iscritto”) iscrivendosi a un fondo pensione preesistente (cioè un fondo già istituito alla data del 15 novembre 1992).

In quali casi è possibile chiedere anticipazioni al fondo pensione?

Per sostenere spese sanitarie a seguito di terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, che riguardano l’iscritto, il coniuge e i figli, si può ottenere fino al 75% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata in qualsiasi momento.

Per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli si può ottenere fino al 75% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata soltanto dopo otto anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Per ulteriori esigenze non documentate è possibile ottenere una somma fino al 30% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata solo dopo otto anni di partecipazione alla previdenza complementare.

È possibile fare più richieste di anticipazione nel tempo?

L’anticipazione può essere richiesta più volte.
Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione individuale.
La somma prelevata a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e quindi la prestazione pensionistica. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento.

È possibile chiedere un’anticipazione al fondo pensione cui si è iscritti dopo aver chiesto il riscatto del 50% del montante maturato?

Sì, anche dopo aver riscattato il 50% del montante maturato (in caso di inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria) è possibile richiedere un’anticipazione.

Quando è possibile riscattare la posizione individuale maturata?

È possibile riscattare la posizione individuale in forma parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata nei casi di:

  • Cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
  • Mobilità, licenziamento, cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

È consentito il riscatto totale nei casi di:

  • Invalidità permanente, da cui deriva una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
  • Inoccupazione oltre i 48 mesi;
  • Perdita dei requisiti di partecipazione al fondo (ad esempio per licenziamento).

Quando sussiste il diritto di accedere anticipatamente alla pensione complementare?

L’aderente può chiedere la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) in presenza delle seguenti condizioni: cessazione dell’attività lavorativa; maturazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel regime di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa; requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza; almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

La RITA può inoltre essere richiesta dagli aderenti che sono inoccupati da più di 24 mesi, maturano i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e hanno almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Si può chiedere il riscatto della posizione individuale per inoccupazione se l’adesione alla previdenza è intervenuta nel periodo di inoccupazione?

Sì, è possibile chiedere il riscatto anche se l’adesione alla previdenza complementare è avvenuta durante il periodo di inoccupazione, purché siano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa (durata dell’inoccupazione, requisiti contributivi, ecc.).

Si può chiedere il riscatto della posizione individuale per inoccupazione se l’adesione alla previdenza è intervenuta nel periodo di inoccupazione?

È possibile chiedere il riscatto per inoccupazione solo se tale condizione si è verificata successivamente all’adesione alla previdenza complementare.

In caso di Cassa Integrazione Guadagni è consentito il riscatto?

In caso di CIG a zero ore per la durata di almeno 12 mesi è consentito il riscatto parziale.

Cosa accade alla posizione di previdenza complementare dell’iscritto in caso di decesso?

Il decesso avviene prima che l’iscritto abbia richiesto le prestazioni:

In questo caso la posizione individuale maturata dall’iscritto deceduto può essere riscattata in primo luogo dai soggetti designati dall’iscritto; in assenza di designazione, la posizione viene liquidata agli eredi, legittimi o testamentari.

Il decesso avviene in un momento successivo al pensionamento:

In questo caso la destinazione della rendita percepita dipende dalla scelta effettuata dall’iscritto al momento della richiesta della prestazione complementare. Solo nel caso in cui abbia optato per una rendita reversibile, la rendita continuerà ad essere erogata, dopo la sua morte, ai soggetti da lui indicati.

È possibile trasferire la propria posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare iscritta all’Albo COVIP?

Il diritto al trasferimento è consentito a tutti gli iscritti trascorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica complementare. Tale diritto non può essere ostacolato né limitato nel suo esercizio.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare si perde il contributo del datore di lavoro?

Ai sensi della legge n. 199/2025, art. 1, comma 203, dal 1° novembre 2026, se la posizione viene trasferita a una forma pensionistica complementare ad adesione collettiva o a una forma ad adesione individuale (fondo pensione aperto o PIP) si continua a usufruire del contributo del datore di lavoro previsto dagli accordi collettivi.

Cosa accade all’anzianità contributiva quando si trasferisce la propria posizione da un fondo di previdenza complementare a un altro?

Il trasferimento non interrompe l’anzianità di adesione alla previdenza complementare; essa prosegue nella forma pensionistica presso la quale ci si trasferisce.

Quali sono i tempi per ottenere il trasferimento o il riscatto parziale o totale?

Le richieste di trasferimento o di riscatto parziale o totale devono essere soddisfatte dal fondo pensione entro un periodo massimo di sei mesi dalla richiesta dell’aderente.


Informazioni di base sulla previdenza complementare

Che cos’è la previdenza complementare?

La previdenza complementare è il sistema di previdenza privata che consente di integrare la pensione obbligatoria (o pensione di base) con versamenti volontari. Si fonda su una molteplicità di forme pensionistiche (fondi pensione) che raccolgono il risparmio previdenziale degli iscritti e lo valorizzano attraverso i rendimenti ottenuti investendolo sui mercati finanziari.

Chi può aderire alla previdenza complementare?

Chiunque intenda costruirsi una pensione complementare, indipendentemente dall’attività svolta, può aderire a un fondo pensione. L’adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria.

Come ci si può costruire una pensione complementare?

È possibile costruirsi una pensione complementare mediante l’adesione a una delle forme pensionistiche complementari:

  • fondi pensione negoziali (chiusi)
  • fondi pensione aperti
  • piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP)
  • fondi pensione preesistenti

I fondi pensione sono vigilati dalla COVIP, l’Autorità di vigilanza preposta al controllo del settore.

Che cos’è un fondo di pensione negoziale (chiuso) e chi può aderirvi?

Il fondo pensione negoziale è una forma di previdenza complementare rivolta ai lavoratori dipendenti privati o pubblici, costituita in base all’iniziativa delle parti sociali mediante accordi collettivi a qualunque livello, regolamenti aziendali o accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dai sindacati o dalle associazioni di rilievo almeno regionale.

È aperto all’adesione dei lavoratori appartenenti a imprese, gruppi di imprese, enti, settori o categorie per i quali trova applicazione l’accordo istitutivo.

Per i lavoratori dipendenti, gli accordi collettivi e i regolamenti aziendali individuano la misura minima del contributo del datore di lavoro e dei lavoratori.

Che cos’è un fondo di pensione aperto e chi può aderirvi?

Il fondo pensione aperto è una forma pensionistica istituita da banche, SGR, imprese d’investimento e imprese di assicurazione, rivolta in linea di principio a tutti. Possono aderire anche soggetti che non svolgono attività lavorativa.

L’adesione è consentita:

  • su base individuale
  • su base collettiva (in questo caso è previsto il contributo del datore di lavoro e, nella maggior parte dei casi, anche il versamento del TFR)

I fondi pensione aperti sono istituiti come patrimonio di destinazione separato e autonomo ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, con delibera dell’organo di amministrazione della società.

Che cos’è un fondo di pensione preesistente e chi può aderirvi?

Il fondo pensione preesistente è una forma di previdenza complementare già istituita alla data del 15 novembre 1992. È destinato a specifici ambiti di lavoratori dipendenti individuati dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali o interaziendali.

L’adesione avviene su base collettiva e di solito è previsto un contributo del datore di lavoro.

I fondi preesistenti possono essere:

  • Autonomi: dotati di soggettività giuridica
  • Interni: costituiti come posta di bilancio o patrimonio di destinazione all’interno di banche, imprese di assicurazione o altri enti

Che cos’è un PIP e chi può aderirvi?

Il PIP (Piano Individuale Pensionistico) è una forma pensionistica complementare realizzata attraverso un contratto di assicurazione sulla vita. Vi si può aderire solo su base individuale, indipendentemente dall’attività lavorativa.

Il PIP:

  • non può ricevere TFR dai dipendenti pubblici
  • non può ricevere TFR in modalità tacita dai dipendenti privati

I PIP sono costituiti come patrimonio separato e autonomo rispetto alla compagnia che li istituisce, destinato esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti.

Sono denominati:

  • PIP “nuovi”: conformi al d.lgs. 252/2005 e iscritti all’Albo COVIP
  • PIP “vecchi”: contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006 non adeguati al d.lgs. 252/2005; non possono raccogliere nuove adesioni

 

Che cos’è la posizione individuale?

La posizione individuale (o conto individuale) corrisponde all’ammontare dei contributi versati durante il periodo di adesione al fondo (contributi a carico del lavoratore e, per i lavoratori dipendenti, eventuali contributi del datore di lavoro e TFR) sommati ai rendimenti realizzati con l’investimento nei mercati finanziari, al netto delle spese e dell’imposta sui rendimenti.

Ogni anno l’ammontare e la variazione della posizione individuale rispetto all’anno precedente sono comunicate dal fondo pensione all’iscritto nella “Comunicazione periodica”. Con tale documento viene anche trasmessa “La mia pensione complementare”, che contiene una simulazione della posizione individuale dell’aderente e dell’importo presunto della rendita attesa al momento del pensionamento.

Che cosa significa “capitalizzazione individuale”?

La capitalizzazione individuale è il sistema tecnico-finanziario in base al quale il montante accumulato sul conto individuale di ciascun iscritto (contributi e rendimenti netti ottenuti dagli investimenti) costituisce la base per il pagamento delle prestazioni pensionistiche.

Qual è la differenza tra fondo pensione mono-comparto e fondo pensione multi-comparto?

Il fondo pensione mono-comparto prevede una sola linea (o comparto) d’investimento.

Il fondo pensione multi-comparto, invece, prevede più linee d’investimento con differenti profili di rischio e rendimento. Le linee di investimento sono classificate in base alle seguenti categorie:

  • Garantite – offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi;
  • Obbligazionarie (pure o miste) – investono esclusivamente o principalmente in obbligazioni;
  • Azionarie – investono solo o principalmente in azioni;
  • Bilanciate – investono in azioni e obbligazioni in percentuali simili.

È importante che l’iscritto conosca le varie opzioni di investimento, perché a ognuna corrisponde un profilo di rischio e rendimento diverso. La scelta della linea deve essere effettuata valutando:

  • la propria situazione lavorativa,
  • il patrimonio personale,
  • l’orizzonte temporale di permanenza nel fondo,
  • le aspettative pensionistiche.

Come vengono investiti i contributi versati dagli iscritti al fondo pensione?

I contributi degli iscritti (compresa la quota del TFR e l’eventuale contributo del datore di lavoro) vengono investiti nei mercati finanziari secondo le diverse linee di investimento offerte dal fondo pensione.

Nei fondi pensione negoziali, il patrimonio viene affidato a soggetti professionali autorizzati (banche, imprese d’investimento, SGR, imprese di assicurazione), che investono le risorse del fondo secondo quanto stabilito nella “convenzione di gestione”.

Nei fondi pensione aperti e nei PIP, gli investimenti sono gestiti direttamente dalla società che ha istituito il fondo (banca, SGR, impresa di investimento o impresa di assicurazione).

Dove sono conservate le risorse del fondo pensione?

Le risorse del fondo pensione sono custodite da un depositario autorizzato (ad esempio una banca), che verifica che le operazioni di investimento siano conformi alla normativa (d.lgs. 252/2005 e DM Economia 166/2014) e a quanto stabilito nello Statuto o Regolamento del fondo pensione.

Che cos’è il Fondo di Tesoreria?

Il Fondo di Tesoreria (Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile) è previsto all’art. 1, comma 755, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ed è gestito dall’INPS.

Al Fondo di Tesoreria affluisce il TFR maturando dei lavoratori dipendenti di aziende con almeno 60 addetti, i quali intendano conservare il TFR secondo la disciplina dell’art. 2120 del codice civile mantenendolo in azienda.

Chi controlla il sistema dei fondi pensione?

La COVIP, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, è l’Autorità dedicata a vigilare sul buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.

Attraverso il costante monitoraggio delle strutture organizzative, gestionali e finanziarie di tutte le forme pensionistiche complementari, verifica che esse mantengano un comportamento corretto e trasparente nei confronti degli aderenti, coerente con l’obiettivo di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Che cos’è l’Albo COVIP?

È il Registro pubblico tenuto dalla COVIP a cui sono iscritti tutti i fondi pensione vigilati dalla stessa.

L’Albo contiene gli elementi identificativi dei singoli fondi (numero di iscrizione, denominazione, indirizzo ecc.) ed è consultabile online sul sito della COVIP.

Il numero d’iscrizione all’Albo risulta anche dalla documentazione che il fondo pensione rilascia all’iscritto al momento dell’adesione.


Informazioni sull’adesione alla previdenza complementare

Quali sono i vantaggi dell’adesione alla previdenza complementare?

La previdenza complementare nasce con l’obiettivo primario di integrare la pensione pubblica.

Offre una serie di vantaggi fiscali durante il periodo di adesione e sulle prestazioni (cfr. sezione fiscalità). Inoltre, nelle adesioni collettive il lavoratore beneficia del contributo del datore di lavoro.

Alcune prestazioni permettono agli iscritti, in circostanze ben precise, di accedere ai propri risparmi anche prima del pensionamento:

  • Anticipazioni: possibilità di richiedere una parte delle somme versate, mantenendo attiva l’iscrizione al fondo.
  • Trasferimento: possibilità di cambiare fondo pensione trasferendo tutte le somme accumulate.
  • Riscatti: possibilità, in caso di discontinuità lavorativa, di richiedere tutte le somme versate (riscatto totale) o una parte di esse (riscatto parziale).

Perché conviene aderire alla previdenza complementare sin dall’inizio dell’attività lavorativa?

È importante aderire sin dall’inizio della propria vita lavorativa perché l’importo della pensione complementare dipende anche dalla durata del periodo di versamento: più anni di partecipazione = più contributi versati.

Inoltre, un orizzonte temporale più ampio permette di compensare meglio eventuali oscillazioni dei mercati finanziari.

Un pensionato può aderire ad una forma di previdenza complementare?

Il pensionato titolare di una pensione di vecchiaia non può aderire alla previdenza complementare, se non nel caso in cui continui a svolgere attività di lavoro dipendente.

Può invece aderire il pensionato titolare di una pensione anticipata o di invalidità, a condizione che l’adesione avvenga almeno un anno prima del compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia nel regime di previdenza obbligatoria a cui appartiene.

Se si è pensionati di vecchiaia ma si continua a svolgere un lavoro dipendente è possibile aderire ad una forma di previdenza complementare?

Sì. Se si è pensionati di vecchiaia e si continua a svolgere un’attività lavorativa, è possibile iscriversi a un fondo pensione.

L’iscritto a un fondo pensione può continuare a versare i contributi anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile?

Sì. L’iscritto può continuare a versare contributi anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, a condizione che possa far valere, al compimento dell’età prevista per il pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore della previdenza complementare.


Informazioni sul trattamento fiscale della previdenza complementare

Quali sono i benefici fiscali riconosciuti agli aderenti alla previdenza complementare durante la fase di accumulo?

Durante la fase di accumulo è possibile dedurre dal reddito complessivo annuo i contributi versati al fondo pensione fino al limite di 5.300,00 euro. Tale importo comprende anche l’eventuale contributo del datore di lavoro. È esclusa dalla deduzione la quota del TFR.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è consentito dedurre un importo maggiore: nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione è possibile dedurre contributi eccedenti il limite di 5.300,00 euro, pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni ma non effettivamente versati, e comunque per un importo non superiore a 2.650,00 euro annui (per complessivi 7.950,00 euro annui).

I rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti a un’imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% applicato alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario.
Sulla quota di rendimento derivante da titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è del 12,5%.

Inoltre, il montante accumulato nel fondo pensione:

  • non costituisce ricchezza mobiliare ai fini ISEE;
  • non è soggetto al bollo dello 0,2 per mille.

La deducibilità spetta anche per il versamento dei contributi per i familiari a carico?

Sono deducibili anche i contributi versati per i familiari a carico, fermo restando il limite complessivo di 5.300,00 euro. La deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone a carico.

Per poter beneficiare della deduzione fiscale sui contributi cosa si deve fare concretamente?

Se si è lavoratori dipendenti e si effettuano versamenti tramite l’azienda, il calcolo della deducibilità fiscale viene effettuato direttamente in busta paga dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta. Solo eventuali contribuzioni aggiuntive devono essere dichiarate e documentate nella dichiarazione dei redditi.

Se si versano solo contributi volontari, il recupero fiscale avviene in sede di dichiarazione dei redditi.

Se si versano contributi in misura superiore al limite di deducibilità (5.300,00 euro annui, o limite maggiore per gli “occupati post 2007”), è necessario comunicare alla forma pensionistica complementare l’importo dei contributi versati e non dedotti entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento, oppure – se precedente – entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione. Questo serve a evitare che tali somme vengano tassate al momento dell’erogazione.

Nel caso si aderisca contemporaneamente a più forme di previdenza complementare, qual è il limite di deducibilità dei contributi versati a ciascuna?

Se si aderisce contemporaneamente a più forme di previdenza complementare, il limite di deducibilità resta comunque complessivamente pari a 5.300,00 euro annui.

Com’è tassata la prestazione pensionistica liquidata in forma di capitale?

Al momento della pensione, se si sceglie una prestazione legata alla vita attesa residua ISTAT, la parte derivante dai contributi dedotti è tassata con un’aliquota compresa tra 15% e 9%, in funzione degli anni di permanenza nel fondo.

Dal 15° anno di contribuzione, l’aliquota si riduce dello 0,30% per ogni anno fino a un minimo del 9%.

Se invece si opta per una prestazione non legata alla vita attesa residua ISTAT (come le nuove rendite a erogazione frazionata introdotte da metà 2026), la parte derivante dai contributi dedotti è tassata con un’aliquota compresa tra 20% e 15%, con una riduzione annua dello 0,25% a partire dal 15° anno.

Com’è tassato il riscatto?

Quanto deriva dai contributi versati dal 1° gennaio 2007 è soggetto a una ritenuta del 15%. Tale aliquota si riduce in base all’anzianità di partecipazione:

  • dal 15° anno in poi si riduce dello 0,30% per ogni anno;
  • la riduzione massima è di 6 punti percentuali;
  • con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende al 9%.

Se il riscatto è dovuto alla perdita dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle previste dall’art. 14, commi 2 e 3, del d.lgs. 252/2005 (inoccupazione ≥ 12 mesi, mobilità, CIG, invalidità grave, morte dell’aderente), la tassazione è del 23%.

Come sono tassate le somme pagate a titolo di anticipazioni?

Per spese sanitarie per terapie o interventi straordinari:

  • aliquota del 15%;
  • riduzione dello 0,30% per ogni anno oltre il 15°;
  • fino a un minimo del 9%.

Per anticipazioni richieste per:

  • acquisto della prima casa,
  • ristrutturazione della prima casa,
  • motivi diversi,

l’aliquota è pari al 23%.

Com’è tassato il trasferimento della posizione individuale?

Il trasferimento della posizione individuale verso un’altra forma pensionistica complementare è totalmente esente da oneri fiscali.

Il fondo di provenienza può applicare solo eventuali spese amministrative previste dallo Statuto/Regolamento e dalla Nota informativa.

Esiste un Fondo di garanzia a tutela degli iscritti nel caso in cui l’azienda non versi i contributi dovuti?

Sì. Esiste il Fondo di Garanzia dell’INPS, al quale l’iscritto può rivolgersi solo se il datore di lavoro inadempiente è coinvolto in:

  • fallimento,
  • liquidazione coatta amministrativa,
  • amministrazione straordinaria,
  • concordato preventivo,
  • oppure se il credito è rimasto insoddisfatto dopo azioni esecutive.