La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6212 depositata il 5 marzo 2020 intervenendo in tema di agevolazioni “prima casa” ha ribadito che “la nota 2″ bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, subordina, alla lett. a), il godimento dell’agevolazione alla ricorrenza di precisi collegamenti territoriali tra l’acquirente ed il Comune in cui è ubicato il bene, prevedendo, come si desume dal tenore letterale della norma, che utilizza avverbi disgiuntivi, due distinti criteri, il primo fondato sulla residenza, e l’altro riferito alla sede di lavoro.”
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui venivano notificati due avvisi di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate provvedeva a revocare le agevolazioni “prima casa” provvisoriamente concesse. Avverso i due atti impositivi il contribuente proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure, preliminarmente riuniti i ricorsi, confermava gli avvisi di liquidazione e dichiaravano dovute le sole imposte e gli interessi non ravvisando l’applicabilità delle sanzioni. Avverso tale decisione, nei limiti in cui venivano dichiarate non dovute le sanzioni, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. Il contribuente proponeva ricorso incidentale. I giudici di appello rigettavano il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria ed accoglievano le doglianze della ricorrente annullando gli avvisi di accertamento e la conseguente cartella esattoriale. Avverso la decisione della CTR l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini cassano la sentenza impugnata e decidono nel merito evidenziando che “la nota 2″ bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, subordina, alla lett. a), il godimento dell’agevolazione alla ricorrenza di precisi collegamenti territoriali tra l’acquirente ed il Comune in cui è ubicato il bene, prevedendo, come si desume dal tenore letterale della norma, che utilizza avverbi disgiuntivi, due distinti criteri, il primo fondato sulla residenza, e l’altro riferito alla sede di lavoro.” Pertanto dal tenore letterale della nota 2 bis si evince che “l’impegno di trasferire la residenza, da assumere in seno all’atto, e la sanzione di decadenza per il relativo inadempimento, riguardano solo l’acquirente che invochi l’omologo criterio territoriale, e non anche il caso in cui si faccia valere il criterio della sede di lavoro”
Pertanto per i giudici di legittimità per fruire dell’agevolazione “prima casa” il contribuente, il quale, non provveda al trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile appena acquistato può usufruire delle agevolazioni solo quando nel rogito ha indicato la sede lavorativa.
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