La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 25161 dell’8 novembre 2013 intervenendo in materia di benefici sulla prima casa ha sancito che il garage annesso all’abitazione permette al contribuente di rientrare nell’agevolazione della prima casa a condizione che:- non fa aumentare la superficie vivibile dell’abitazione;
- non può essere qualificato di lusso.
La vicenda ha riguardato due coniugi a cui veniva notificato un avviso di liquidazione cui veniva revocato il beneficio cosiddetto “prima casa” perché, a seguito di sopralluogo, l’abitazione era risultata “di lusso” in quanto avente superficie superiore a mq. 240,00 in relazione a un garage che l’Amministrazione aveva ritenuto abitabile, col conseguente recupero della maggiore imposta di registro.
I contribuente avverso l’atto impositivo proponevano ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze dei ricorrenti ed annullavano l’avviso di liquidazione. L’Amministrazione Finanziaria impugnava la decisione dei giudici di prime cure in sede di appello. I giudici della Commissione Tributaria Regionale confermarono la sentenza di primo grado e “rilevava che il locale in discussione, in un precedente rogito d’acquisto, era stato in effetti indicato come garage; e che, dalla documentazione fotografica, “mai contestata dall’Ufficio”, l’immobile “usufruisce di un passo carrabile con cancello dal quale si accede nel vano in discussione, il cui accesso avviene tramite porta basculante”; e che, infine, poteva notarsi “che per il pavimento e per le finestre sono stati usati materiali e infissi in ferro che usualmente vengono applicati nei locali adibiti ad autorimessa”; cosicché, cioè da tutti gli indicati elementi, la CTR ricavava che realmente trattavasi di un garage non abitabile, con la derivata riduzione della superficie abitabile sotto i 240 mq. e il derivato diritto all’agevolazione.”
Contro la sentenza dei giudici di merito l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, basandolo su due motivi di doglianza, inanzi alla Corte Suprema.
Nel caso di specie, discende la riduzione della superficie abitabile sotto i 240 metri quadri dell’abitazione principale ed il conseguente diritto all’agevolazione sulla prima casa.