CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 novembre 2013, n. 25161
Tributi – Registro – Agevolazione prima casa – Requisito di lusso – Fattispecie
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 60/32/07, depositata l’I ottobre 2007, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, rigettato l’appello dell’Ufficio, anche in contraddittorio con la chiamata Agenzia del Territorio, confermava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa che aveva annullato l’avviso di liquidazione n. 2G021V000862000, questo emesso nei confronti dei contribuenti O. A. e B. N., coniugi cui veniva revocato il beneficio cosiddetto “prima casa” perché, a seguito di sopralluogo, l’abitazione era risultata “di lusso” in quanto avente superficie superiore a mq. 240,00 in relazione a un garage che l’Amministrazione aveva ritenuto abitabile, col conseguente recupero della maggiore imposta di registro.
La CTR, sulla scorta della prodotta documentazione, rilevava che il locale in discussione, in un precedente rogito d’acquisto, era stato in effetti indicato come garage; e che, dalla documentazione fotografica, “mai contestata dall’Ufficio”, l’immobile “usufruisce di un passo carrabile con cancello dal quale si accede nel vano in discussione, il cui accesso avviene tramite porta basculante”; e che, infine, poteva notarsi “che per il pavimento e per le finestre sono stati usati materiali e infissi in ferro che usualmente vengono applicati nei locali adibiti ad autorimessa”; cosicché, cioè da tutti gli indicati elementi, la CTR ricavava che realmente trattavasi di un garage non abitabile, con la derivata riduzione della superficie abitabile sotto i 240 mq. e il derivato diritto all’agevolazione. Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
I contribuenti resistevano con controricorso.
L’intimata Agenzia del Territorio non si costituiva.
Diritto
1. Col primo motivo del ricorso, l’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deducendo che, atteso il contrasto insorto, erroneamente la CTR non aveva disposto consulenza tecnica d’ufficio idonea stabilire la natura del locale in contestazione. Il quesito era: “se, in presenza di un avviso di liquidazione, per la revoca delle agevolazioni fiscali prima casa, per essere l’immobile considerato di lusso ex art. 6 d.m. 2 agosto 1969, a fronte del contrasto, in sede giudiziale, circa le esatte dimensioni dell’immobile, tra le valutazione tecniche sul calcolo della metratura dell’immobile effettuate dall’Ufficio, basate su stima dell’Agenzia del Territorio, sulle planimetrie catastali e sull’atto di compravendita dell’immobile dell’anno 2002 con quelle indicate da controparte, basate sul precedente atto di compravendita del 1985 e su documentazione fotografica, il giudice tributario sia tenuto a far ricorso alla CTU ex art. 7 d.lgs. 546/92, per dirimere il contrasto, anziché annullare l’atto impositivo impugnato, aderendo acriticamente alle deduzioni del contribuente, secondo cui un vano dell’immobile dovrebbe considerarsi adibito a garage, come tale esente dalla superficie utile ex art. 6 cit. d.m., e non, invece, come locale di sgombero, come inteso dall’Ufficio tributario, con conseguente nullità della sentenza a causa dell’omessa attività processuale”.
Il motivo è inammissibile giacché, secondo costante giurisprudenza, la necessità della CTU s’impone nella sola ipotesi in cui la parte, che nel caso sarebbe peraltro solo quella contribuente, attesa la ripartizione dell’onere della prova in tema di agevolazione, non abbia altrimenti avuta possibilità di dimostrare la circostanza; e, peraltro, la mancata nomina del CTU può esser censurata esclusivamente sotto il profilo del vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel senso che si deve criticare la spiegazione del diniego del giudice che consideri la CTU non indispensabile perché la prova poteva esser data con altri mezzi (Cass. sez. VI n. 5264 del 2012; Cass. sez. I n. 396 del 2006).
2. Col secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deducendo, “in subordine”, insufficiente e contraddittoria motivazione circa “un punto decisivo della controversia”, questo rappresentato dal carattere abitabile o no del locale in discussione, imputando alla CTR di aver aderito alle tesi dei contribuenti senza spiegare le ragioni del suo convincimento e con ciò finendo per “svalorizzare” le prove dell’Ufficio, queste fondate su fatti oggettivi.
Il motivo è infondato, giacché la CTR ha precisamente indicato da quali prove documentali, rogito e fotografie, ha ricavato l’illazione per cui il locale è realmente un’autorimessa; e, sul piano logico, il ragionamento, laddove fa riferimento al passo carraio, oltreché a tutte le altre caratteristiche tipiche dell’esistenza di un garage, non appare contraddittorio; in verità, l’Ufficio chiede a questa Corte un diverso apprezzamento delle prove che, in questa sede, come noto, non è consentito (Cass. sez. Ili n. 4366 del 2013; Cass. sez. VI n. 13398 del 2011).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate a rimborsare ai contribuenti le spese processuali, queste liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre a € 200,00 per esborsi e accessori di legge.