CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 febbraio 2022, n. 4600 – Non è possibile fruire dell’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, previa rinuncia a un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, in conseguenza del divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e dal carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler usufruire del beneficio