agevolazioni fiscali, decadenza agevolazioni, Con la sentenza della Cassazione n. 8052 del 03 aprile 2013 viene stabilito un importante principio. Infatti qualora il contribuente invii la documentazione occorrente oltre i termini stabiliti dalla normativa per poter usufruire di agevolazioni fiscali a causa della inefficienza della pubblica amministrazione o burocrazia , che dir si voglia, la circostanza può costituire una giustificazione per il contribuente.

La vicenda.

Un piccolo proprietario contadino aveva presentato la richiesta per l’ottenimento di benefici fiscali. La domanda, legittima, però dichiarata decaduta dalla Commissione tributaria centrale. Per una ragione semplicissima: “avere presentato in ritardo, oltre il termine triennale, il certificato dell’Ipa”.
Prospettiva ribaltata, ora, dai giudici della Cassazione, i quali accolgono la tesi del contribuente. Quest’ultimo, difatti, ha motivato il “ritardo nel rilascio del certificato” con “cause burocratiche”, addebitabili alla pubblica amministrazione.
E questa giustificazione viene accolta, non solo per il fronte delle “agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina”. Ciò che conta, in generale, è che il contribuente dimostri, come avvenuto in questa vicenda, che “il superamento del termine è stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione” e che egli ha “operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile”.
Conseguenza logica, in questo caso, che, proprio per i ritardi della burocrazia, non è affatto “ravvisabile la decadenza dall’agevolazione”.