La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 28401 depositata il 19 dicembre 2013 intervenendo in tema di agevolazione prima casa ha statuito che il contribuente ha diritto ai benefici fiscali sulla prima casa anche se non ha trasferito la residenza a causa della ristrutturazione dell’immobile. Respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria contro il proprietario che aveva fatto passare oltre tre anni: da valutare le cause di forza maggiore che rappresentano un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato, da parte dell’Amministrazione finanziaria, un avviso di liquidazione con cui venivano recuperate a tassazione le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, in quanto il contribuente non aveva provveduto a trasferire, entro il termine di legge, la propria residenza nel comune ove era ubicato l’immobile acquistato, con i benefici “prima casa”.
Il contribuente impugnava tale atto impositivo con ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici respingevano le doglianze del ricorrente. Avverso la decisione del giudice di prime cure il contribuente proponeva appello inanzi alla Commissione Tributaria Regionale, I giudici di appello, in riforma della pronuncia di primo grado accoglievano il gravame dell’appellante. In particolare la CTR statuiva che l’agevolazione inerenti i benefici fiscali della “prima casa” non decadeva quando l’inosservanza all’obbligo di trasferimento della residenza fosse dovuta a causa di forza maggiore, ed il trasferimento fosse intervenuto entro un termine ragionevole, comunque, non superiore ai tre anni, requisiti che, nella specie, erano entrambi sussistenti, necessitando l’immobile acquistato di opere di ristrutturazione.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure, l’Amministrazione finanziaria, proponeva ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del Fisco. I giudici di legittimità hanno affermato che “La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il Fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto – proprio perché inerente ad un suo comportamento – della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento.”
Nella sentenza in commento si legge ancora che “Sono, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza (cfr. Cass. n. 2552 del 2003), dovendo, infine, rilevarsi che la non imputabilità del mancato trasferimento della residenza, per effetto della sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile, esclude, di per sé, la decadenza dall’agevolazione, senza che possano essere, a tal fine, richiesti ulteriori comportamenti (in tesi, il reperimento di altro immobile) a carico del contribuente.”