La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10255 depositata il 29 maggio 2020 intervenendo in tema di imposta di successione ha riaffermato che “In tema d’imposta di successione, intervenuta la soppressione del sistema dell’aliquota progressiva in forza dell’art. 69 della l. n. 342 del 2000, deve ritenersi implicitamente abrogato l’art.8, comma 4, del d. Igs. n. 346 del 1990, che prevedeva il cumulo del “donatum” con il “relictum” al solo fine di determinare l’aliquota progressiva da applicare, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall’aliquota fissa sul valore non dell’asse, ma della quota di eredità o del legato”

La vicenda ha riguardato una contribuente a cui veniva notificato un avviso di liquidazione d’imposta principale fondata sulla circostanza che, ai fini del calcolo della franchigia da applicare all’asse ereditario, l’Agenzia delle Entrate aveva tenuto conto di una precedente donazione compiuta in vita dalla de cuis a favore della contribuente. Per cui l’Ufficio riducendo la parte della base imponibile non tassabile, determinava la liquidazione della maggiore imposta. La contribuente impugnava l’atto impositivo ricevuto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale eccependo che all’epoca dell’avvenuta donazione, quest’ultima esente da tassazione con la conseguenza che non se ne poteva tenere conto ai fini della determinazione dell’imposta richiesta. I giudici di prime cure accolsero la doglianza della contribuente. L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello riformava la decisione di primo grado e, per l’effetto, rigettava il ricorso. La contribuente avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini accolsero il ricorso, cassarono la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accolsero il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

I giudici di legittimità hanno ribadito che che “l’art. 8, comma 4, cit. – laddove prescrive il coacervo (o cumulo) del donatum con il relictum – non era finalizzato a ricomprendere nella base imponibile anche il donatum (oggetto di autonoma imposizione), ma unicamente a stabilire una forma di ‘riunione fittizia’ nella massa ereditaria dei beni donati, ai soli fini della determinazione dell’aliquota da applicare per calcolare l’imposta sui beni relitti.” Ritenendo dunque ritenersi che, “anche prima della formale abrogazione dell’art. 7 (co.1 – 2 quater) d.lgs.n. 346 del 1990 ad opera dell’art. 2, comma 50, della legge n. 286 del 2006, il disposto dell’articolo 8, comma 4, cit. trovasse – a seguito ed in forza della menzionata modificazione, da parte della legge n. 342 del 2000, della norma di riferimento sostanziale di cui all’art. 7 medesimo – insuperabile limite di compatibilità.”