La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 34041 depositata il 5 dicembre 2023, intervenendo in tema detrazione IVA, ha ribadito il principio di diritto stabilito dalla Corte di Giustizia UE secondo cui “… per il principio di neutralità dell’IVA, pur in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture, per cui permane la possibilità di irrogare le relative sanzioni non potendosi qualificare le stesse come meramente formali, sussiste comunque il diritto alla detrazione purché tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la parte abbia omesso di effettuare gli obblighi formali in vista di un intento fraudolento e di evasione, ovvero la violazione sia finalizzata ad impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (ex multis, Cass. n. 143 del 5/01/2022); …”

La vicenda ha riguardato un’azienda individuale a cui veniva notificato dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento ai fini IVA ed imposte dirette. L’Agenzia non riconosceva la detrazione IVA in quanto il soggetto non aveva registrate alcune fatture sulle scritture contabili. Il contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia di primo grado). I giudici di primo grado accolgono parzialmente le doglianze del contribuente. Avverso la decisione della CTP l’Amministrazione finanziaria proponeva appello. I giudici di appello rigettavano l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. Per i giudici di appello la presenza delle fatture d’acquisto era sufficiente per considerare la relativa IVA detraibile, essendo irrilevante che il contribuente non le avesse registrate nel registro delle fatture d’acquisto; l’omessa registrazione può essere sanzionata, ma l’IVA versata ai propri fornitori va recuperata. L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione dei giudici di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.

I giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso dell’Agenzia, precisano che “… la giurisprudenza unionale ha più volte puntualizzato che “il principio fondamentale di neutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi” e che “l’Amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimo”, in quanto “i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti dall’art. 17 della Sesta Direttiva” (ex multis, Corte Giust., 11 dicembre 2014, Indexx Laboratories Italia; più recentemente, Corte Giust., 15 novembre 2017, Rochys Geissel; Corte Giust, 15 settembre 2016, Senatex);

la regola della prevalenza dei requisiti sostanziali su quelli formali trova un limite solo in due casi: il primo ricorre quando l’inosservanza di alcuni requisiti formali abbia prodotto l’effetto di impedire l’acquisizione della prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali, mentre il secondo si configura quando il soggetto passivo abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale (Corte Giust., 17 ottobre 2019, C-653/18, Unitel sp. z.o.o.; Corte Giust, 28 luglio 2016, C-332/15, Giuseppe Astone); …”

Pertanto nella sentenza in commento viene ribadito che non è possibile limitare, al contribuente, di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta dovuta o assolta a monte, anche in presenza di violazioni formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture. Ciò, in virtù del principio secondo cui la sostanza prevale sempre sulla forma e sarà consentito al contribuente dimostrare il rispetto di tutti i requisiti sostanziali sottesi alle operazioni contestate, attraverso la produzione delle fatture e di ogni altro tipo di documentazione contabile che possa superare le violazioni di tipo formale, quali, per esempio, la corretta tenuta dei registri Iva o l’omessa presentazione della dichiarazione.