Corte di Cassazione, ordinanza n. 34041 depositata il 5 dicembre 2023
IVA – diritto alla detrazione
RILEVATO CHE
– La CTP di Belluno accoglieva parzialmente il ricorso proposto da P.M., in qualità di titolare dell’impresa individuale “P.M. Pubblicità di P.M.”, contro l’avviso di accertamento, relativo all’anno 2007, per imposte dirette e IVA, ritenendo detraibile l’IVA limitatamente all’importo di € 10.001,72;
– con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, osservando che:
– la presenza delle fatture d’acquisto era sufficiente per considerare la relativa IVA detraibile, essendo irrilevante che il contribuente non le avesse registrate nel registro delle fatture d’acquisto;
– l’omessa registrazione può essere sanzionata, ma l’IVA versata ai propri fornitori va recuperata;
– l’ammontare dell’IVA detraibile è quello indicato dal primo giudice, non essendo stato contestato;
– l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
– P.M. è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
– Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 19 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, 17, 18 n. 1 lett. d) e 22, nn. 2 e 4 della direttiva n. 388/1977/CE, 167, 242 e 250 della direttiva n. 112/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel riconoscere il diritto del P.M. di detrarre l’IVA relativa agli acquisti da lui effettuati presso i propri fornitori, sebbene il predetto contribuente avesse omesso di istituire i registri IVA e di annotarvi le fatture di acquisto;
– la censura è infondata;
– la giurisprudenza unionale ha più volte puntualizzato che “il principio fondamentale di neutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi” e che “l’Amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimo”, in quanto “i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti dall’art. 17 della Sesta Direttiva” (ex multis, Corte Giust., 11 dicembre 2014, Indexx Laboratories Italia; più recentemente, Corte Giust., 15 novembre 2017, Rochys Geissel; Corte Giust, 15 settembre 2016, Senatex);
– la regola della prevalenza dei requisiti sostanziali su quelli formali trova un limite solo in due casi: il primo ricorre quando l’inosservanza di alcuni requisiti formali abbia prodotto l’effetto di impedire l’acquisizione della prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali, mentre il secondo si configura quando il soggetto passivo abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale (Corte Giust., 17 ottobre 2019, C-653/18, Unitel sp. z.o.o.; Corte Giust, 28 luglio 2016, C-332/15, Giuseppe Astone);
– anche questa Corte ha ripetutamente precisato che, per il principio di neutralità dell’IVA, pur in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture, per cui permane la possibilità di irrogare le relative sanzioni non potendosi qualificare le stesse come meramente formali, sussiste comunque il diritto alla detrazione purché tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la parte abbia omesso di effettuare gli obblighi formali in vista di un intento fraudolento e di evasione, ovvero la violazione sia finalizzata ad impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (ex multis, Cass. n. 143 del 5/01/2022);
– i giudici di appello hanno riscontrato, nella specie, che i requisiti sostanziali erano stati rispettati, escludendo, sia pure implicitamente, che l’inosservanza degli obblighi formali avesse pregiudicato la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali o che vi fosse un intento evasivo o di frode, tanto che nulla è stato allegato sul punto dall’Agenzia ricorrente che ha, anzi, riconosciuto, ai fini delle imposte dirette, la deducibilità dei costi documentati dalle fatture non registrate;
– in conclusione, il ricorso va rigettato;
– nulla va disposto sulle spese essendo il contribuente rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.