La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 4712 depositata il 22 febbraio 2024, intervenendo in tema di sanzioni per infedele dichiarazione a seguito accertamento a societò di persona, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone – reddito che, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, va imputato al socio ai fini dell’IRPEF, in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l’applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 46” (ora d.lgs. n. 471/1997) (Cass. n.22122/2010; Cass. n.3011/2007; Cass. n.11997/2006) …” 

La vicenda ha riguardato il socio accomandate di una società in accomandita semplice nei cui confronti, di quest’ultima, era stato notificato un avviso di accertamento comportante maggiori redditi. Il suddetto avviso era divenuto definitivo, per cui veniva notificato ai soci un avviso di accertamento il maggior reddito accertato alla società ed imputato “per trasparenza”, ex art. 5 TUIR, nei confronti del contribuente in proporzione alla quota societaria dallo stesso detenuta. Il socio contribuente impugnava tale atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici di primo grado annullavano l’atto impositivo in riferimento all’irrogazione delle sanzioni, tale decisione veniva confermata in appello. Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in cassazione in quanto erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto che al contribuente non fosse imputabile alcun coefficiente di dolo o colpa per il maggior reddito accertato in capo alla società, e quindi, non gli dovessero essere addebitate le sanzioni previste, poiché l’omesso controllo non sarebbe dipeso da negligenza o complicità, ma nella comprensibile fiducia nell’agire dei suoi familiari.

Il Supremo consesso accoglie le doglianze dell’Amministrazione finanziaria. 

I giudici di legittimità ribadiscono il consolidato orientamento  secondo cui “… ove il socio di società di persone non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario risultante dalla rettifica operata dall’Amministrazione a carico della società risponde delle sanzioni per l’infedele dichiarazione, atteso che la loro applicazione trova causa nella dichiarazione di un reddito inferiore a quello imponibile e che il socio non può farsi scudo della società, attribuendo esclusivamente ad essa la violazione fiscale, atteso che la sua posizione nell’ambito della compagine sociale, tanto nel caso in cui non rivesta la carica di amministratore, quanto, a maggior ragione, qualora come la rivesta, gli consente il controllo dell’attività della società e della sua contabilità e, quindi, di verificare l’effettivo ammontare del suo reddito e, pertanto, degli utili conseguiti in proporzione alla propria quota di partecipazione (Cass. n. 2699 del 2002; Cass. n. 2554 del 1997; Cass. S. U. n. 125 del 1993)” (così Cass. n. 10501/14, Cass. n. 22122/10; Cass.n.22011/2017). …”

I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto che nel caso di specie si era “… in assenza di cause di non punibilità, ex art. 6 del d.lgs. n. 472/97, oppure di disapplicazione, ex art. 8 del d.lgs. n. 546/92, la decisione dei giudici d’appello è stata adottata in violazione dell’art. 5 TUIR e dell’art. 2320 c.c., poiché, in virtù di tali disposizioni, il socio non solo è in grado di conoscere i rilievi e gli accertamenti fiscali effettuati nei confronti della società ma il reddito di partecipazione è considerato suo reddito personale, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dei metodi utilizzati dalla società per realizzarli, fermo restando il diritto del socio di agire nei confronti della società in sede civile ordinaria per recuperare la quota di utili a lui spettante, nonché l’esclusione della sua responsabilità qualora sia dimostrata la sua buona fede (Cass. n. 11989/15). Nella vicenda, pertanto, la qualità di socio accomandante del contribuente non ha fatto venir meno l’imputabilità allo stesso, quantomeno per colpa, del maggior reddito accertato, di cui ha beneficiato per l’incremento di ricchezza della società. …”