La vicenda ha riguardato il padre di una titolare di un azienda, era risultato da indagine eseguite che lo stesso avesse la delega sul conto aziendale e che molte fatture erano state incassate sul conto personale per cui veniva ritenuto che la Ditta accertata è formalmente intestata alla figlia dell’imputato, il quale ha negato di essere l’amministratore “di fatto” e quindi di poter essere chiamato a rispondere del reato in contestazione (dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. n. 74/00).
L’imputato veniva condannato dal Tribunale, per il reato di cui art. 4 D.Lgs. n. 74/00 (dichiarazione infedele. Avverso la sentenza di primo grado veniva proposto ricorso innanzi alla Corte di Appello. I giudici di appello confermarono la decisione impugnata ritenendo irrilevante quanto sostenuto dall’imputato di non essere addetto alla contabilità e di avere solo aiutato la figlia nella gestione dei rapporti commerciali. Il ruolo di amministratore “di fatto”, con ciò che ne consegue sul piano penale, è emerso dalle dichiarazioni della stessa figlia e da altre circostanze riportate dai militari della Guardia di finanza.
Il ricorrente, oltre ad avere una delega a operare sul conto societario e avere incassato sul conto personale molte fatture, anche quelle non contabilizzate. Inoltre durante la verifica fiscale è stato l’unico capace di soddisfare le richieste dei verificatori e di fornire notizie di carattere commerciale o finanziario relative all’attività, “mentre la titolare formale dell’attività si era mostrata poco informata sulle questioni inerenti la gestione stessa…”.
Tutte le circostanze sopra richiamate hanno chiaramente evidenziato il pieno controllo della gestione sociale, con le sue implicazioni tributarie.
L’imputato avverso la decisione die giudici di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibile il ricorso dell’imputato. Nella sentenza in commento, la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di appello abbiamo fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui “in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto” non occorre l’esercizio di “tutti” i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni e altri, Rv. 264009). Tale potere deve estrinsecarsi nell’esercizio concreto e con un minimo di continuità delle funzioni proprie degli amministratori o/ma di esse, coordinata con le altre. Amministratore di fatto non può perciò essere sic et simpliciter ritenuto colui che si ingerisca comunque, genericamente o una tantum, nell’attività sociale. Avuto riguardo all’oggetto dell’attività degli amministratori di una società di capitali, tra dette funzioni deve considerarsi in primo luogo il controllo della gestione della società sotto il profilo contabile ed amministrativo; a questa va poi aggiunta la stessa gestione con riferimento sia all’organizzazione interna che alla attività esterna costituente l’oggetto della società; e in particolare, con riferimento ad entrambe, la formulazione di programmi, la selezione delle scelte e la emanazione delle necessarie direttive; con riguardo all’organizzazione interna non deve poi prescindersi dai necessari poteri deliberativi i cui effetti si riflettono sull’attività esterna, mentre nell’ambito di quest’ultima deve tenersi conto delle funzioni di rappresentanza (così, n motivazione, Sez. 3, n, 22108 cit.; Sez. 5, n. 1154 del 08/10/1991, Rapisarda, Rv. 191212; cfr. Sez. 3, n. 22108/2015).”
Pertanto in tema di reati fiscali, per i giudici del palazzaccio, l’amministratore “di fatto” può essere individuato in colui il quale eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; “significatività” e “continuità” non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti” i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale (v. Cass. pen. Sez. V, n. 43300/05).
La stessa Corte ha più volte confermato l’orientamento secondo cui l’amministratore “di fatto” risponde quale autore principale del reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/00), in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta (Cass. Sez. III n. 38780/15; Cass. Sez. IV n. 24650/15).