La Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 8486 depositata il 28 marzo 2023, chiamata a dirimere difformi soluzioni giurisprudenziali in ordine all’impugnazione incidentale tardiva, ha statuito i seguenti principi di diritto:
l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale.
Il principio secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all’interesse insorto a seguito di un’impugnazione incidentale tardiva.
il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione.
Il caso sottoposto alle Sezioni Unite della Corte Suprema ha riguardato gli amministratori di una società fallita il cui Curatore citava in giudizio gli amministratori delegati per il danno arrecato alla società e ai creditori sociali per la perdita di bancali. Venivano convenuti in giudizio anche altri amministratori e i sindaci, con i quali, però, nelle more del giudizio di primo grado, erano intervenute una serie di transazioni pro quota. Il Tribunale adito accoglieva la domanda proposta dal fallimento.
I due dei tre convenuti in giudizio proponevano appello avverso la sentenza di primo grado con due separati appelli (uno tempestivo e uno invece oltre i termini di cui all’art. 327 c.p.c.), con la conseguenza che si sono instaurati due giudizi di impugnazione poi riuniti dalla Corte d’Appello. Per cui nel primo giudizio si erano costituiti tempestivamente il Fallimento e uno dei due amministratori, il terzo amministratore (appellante principale nel secondo giudizio instaurato oltre i termini di cui all’art. 327 c.p.c.) si costituiva all’udienza di prima comparizione, con un’impugnazione incidentale adesiva a quella dell’appellante principale tardiva.
La Corte d’appello, riunite le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza in accoglimento degli appelli proposti ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che gli stessi nulla dovevano al predetto Fallimento per essere il relativo credito già estinto in conseguenza dell’intervenuto pagamento da parte degli originari coobbligati.
Con la medesima sentenza la Corte d’appello riteneva infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società fallita, in ragione del fatto che il suo interesse all’impugnazione sarebbe sorto dall’appello incidentale del coobbligato e quindi per asserita violazione degli artt. 334 e 343 co. 1 e 2 c.p.c..
La Corte ha ritenuto ammissibile l’impugnazione proposta dal terzo amministratore qualificandola come “incidentale tardiva adesiva” sulla base del fatto che l’interesse all’impugnazione di quest’ultimo era sorto solo dall’appello incidentale tempestivo del secondo coobbligato, che aveva fatto nascere in capo al terzo amministratore un nuovo e autonomo interesse ad impugnare la sentenza nei confronti del Fallimento in quanto nell’ipotesi di accoglimento di entrambe le domande dei due amministratori egli sarebbe rimasto esposto, da solo e per l’intero, alla condanna emessa dal Tribunale.
Avverso la decisione della Corte territoriale la società assuntrice del Concordato fallimentare del Fallimento, censurandola per avere ritenuto ammissibile il relativo appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
I giudici di legittimità della sezione ordinaria rilevavano la necessità di verificare non solo se il principio fissato dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 24627 del 2007, possa essere confermato, ma anche – così ponendo una seconda specifica questione – se lo stesso «possa essere applicato con riferimento all’interesse insorto a seguito di un’impugnazione non principale, ma incidentale adesiva».
Giunta all’esame delle sezioni Unite, i giudici confermano i principi della sentenza, a sezioni unite, n. 24627 del 2017 ed inoltre ne statuiscono altri, confermando che l’impugnazione incidentale tardiva è dunque ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale.
Inoltre le Sezioni Unite hanno ritenuto altrettanto ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta dal secondo coobbligato in solido, in conseguenza dell’impugnazione principale proposta dal primo coobbligato, e ciò in quanto il terzo coobbligato versa, nei confronti del secondo, nella stessa situazione in cui quest’ultimo si trova nei confronti del primo, quale che sia la ragione per cui si ritenga ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva del secondo.
Principio di diritto statuito dalle SS. UU. con la sentenza del 20 novembre 2007, n. 24627
La sentenza 24627 del 2017 ha stabilito che <<Sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale>>