Ampliamento dei soggetti obbligati
Con la nuova versione dell’articolo 3 del del D.lgs. 231 del 2007 risultano ampliati i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.
Infatti tra i destinatari della normativa e degli obblighi antiriciclaggio rientrano anche:
- le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);
- i soggetti che commerciano in cose antiche e opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è eseguita da gallerie d’arte o case d’asta di cui all’articolo 115 TULPS qualora il valore dell’operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;
- i prestatori di servizi di portafoglio digitale;
- gli agenti in affari anche quando agiscano in qualità di intermediari della locazione di un immobile con canone mensile pari o superiore ai 10 mila euro.
Altra modifica introdotta dal D.Lgs. n. 125/2019 rigurada l’ampliamento della definizione di prestatori di servizi, persone fisiche o giuridiche, facendo rientre in essi anche quelli che utilizzano le monte virtuali. Per cui viene individuata la classificazione di prestatori di servizi di portafoglio digitale definiti come la “persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.
Sui predetti operatori, rientranti nella nuova classificazione di prestatori di servizi di portafoglio digitale, grava l’obbligo dell’iscrizione in una sezione speciale del registro gestito dall’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam).
Nel novero dei prestatori di servizio sono ricompresi anche “(…) in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle stesse valute”.
Criteri per la individuazione della titolarità effettiva e specifiche sul titolare effettivo
Ulteriori modifiche riguardano i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.
Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 125/2019 è chiaramente stabilito che qualora il cliente sia una persona giuridica privata, debbano essere cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Nelle sole ipotesi, in via residuale, è statuito che qualora i criteri stabiliti dalla normativa non permetta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo debba “coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.
Le novità del decreto legislativo in commento prevedono l’istituzione del “Registro dei titolari effettivi” rinviando la sua effettiva istituzione, regolamentazione e modalità operative ad un apposito decreto del MEF, in concerto con il MiSE, con cui saranno stabiliti quali soggetti avranno ad esso accesso ed i diritti da pagare.
cambiano i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.
I titolari effettivi per i clienti diversi dalle persone fisiche vanno individuati nella persona/e fisica/e cui, in ultima istanza, è riferibile:
- la proprietà diretta (superiore al 25% del capitale);
- la proprietà indiretta (partecipazione superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate/fiduciarie/interposta persona) della persona giuridica;
- ovvero il controllo della stessa.
Il controllo si esercita qualora l’esame dell’assetto proprietario non consenta l’individuazione univoca delle persone cui attribuire la proprietà diretta o indiretta, per cui il titolare effettivo sarà individuato in:
- colui/coloro cui spetti la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- oppure i voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
- oppure l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.
Registro dei titolari effettivi
Il termine entro cui il MEF, in concerto con il MiSE, dovrà emanare, con apposito decreto, il regolamento del Registro dei titolari effettivi è il 3 luglio 2020. L’accesso ai dati del Registro potrà essere, in casi eccezionali, può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. Per quanto riguarda i trust l’accesso al registro per individuazione dei titolari effettivi sarà limitato ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato.
Adeguata verifica rafforzata
Il Decreto legislativo introduce, per la clientela che opera con paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, misure di adeguata verifica rafforzata.
A carico degli intermediari finanziari e bancari sono previsti specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con i soggetti operanti in questi Paesi.
Le misure di adeguata verifica rafforzata dovranno essere adottate anche per le operazioni avente ad oggetto:
- petrolio,
- armi,
- metalli preziosi,
- prodotti del tabacco,
- manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico,
- avorio e specie protette
Vigilanza e controlli
Il Decreto legislativo n. 125 del 2019 prevede una serie di strumenti che possono essere utilizzati dalle autorità di vigilanza per ridurre il rischio connesso ai Paesi terzi. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano:
- diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri
- diniego all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani.
Le modifiche apportate all’articolo 16 del D.Lgs. n. 231 del 2007 dal D.Lgs. n. 125/2019 prevedono che “In caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dalle autorità di vigilanza di settore nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a). […]
4-bis. Se l’ordinamento di un paese terzo non consente alle succursali e alle società di un gruppo ivi stabilite di adeguarsi alle procedure di gruppo di cui al comma 1, la società capogruppo applica le misure previste dal regolamento delegato della Commissione europea di cui all’articolo 45, paragrafo 7, della direttiva. Laddove queste misure non siano idonee a ridurre il rischio di riciclaggio connesso all’operatività nel paese terzo, le autorità di vigilanza di settore intensificano i propri controlli sul gruppo e possono vietare al gruppo di instaurare rapporti d’affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite nel paese terzo nonche’, se necessario, imporre al gruppo di cessare del tutto la propria operatività nel paese.”
Viene modificato anche il Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in tema di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali.
Possibilità di poter esercitare i poteri ispettivi e di controllo anche nei confronti dei soggetti ai quali gli “obbligati” abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
Nuovi poteri della Guardia di finanza
La nuova versione dell’art. 9 del d.lgs. 231/2007, a seguito delle modifiche di cui al D.Lgs. 125/2019, prevede la possibilità di effettuare ispezioni e controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza per le finalità antiriciclaggio, oltre a poter svolgere gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla Uif.
Inoltre la Gdf può, ora, svolgere attività di acquisizione documentale ai fini antiriciclaggio anche nei confronti di soggetti non sottoposti alla sua vigilanza (es.: intermediari bancari e finanziari sottoposti alla vigilanza di Bankitalia).
Ai fini del contrasto le attività di riciclaggio la Gdf ha accesso oltre che ai dati bancari/finanziari contenuti nell’anagrafe tributaria (art. 7, commi 7 e 11, dpr 605/73) ed alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi anche a dati e informazioni contenute nell’anagrafe immobiliare integrata (ex art. 19, dl 78/2010).
Il ruolo degli Organi di autoregolamentazione
Gli ordini dei dottori commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro avranno il compito del monitoraggio dei propri iscritti e di procedere alla pubblicazione annuale delle sanzioni antiriciclaggio a cui i professionisti sono stati sottoposti dalle autorità competenti. Nel documento annuale si dovrà procedere alla indicazione anche delle sanzioni disciplinari adottate dall’ordine nei confronti dei propri iscritti e le segnalazioni di operazioni sospette effettuate dagli stessi.
Quindi gli Ordini professionali entro il 30 maggio di ogni anno dovranno procedere, dopo averne data preventiva comunicazione al Comitato di sicurezza finanziaria, alla pubblicazione di una relazione sugli eventi dell’anno antecedente contenente:
a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell’anno solare precedente;
b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla Uif;
c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti (ex art. 11, comma 3 e art. 66, comma 1), a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.
Persone politicamente esposte
Il Decreto legislativo modifica la lettera c), inserendo dopo le parole «che siano persone politicamente esposte» le seguenti: «, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2»;
Mentre con le modifiche disposte per l’articolo 1, comma 2, lettera dd), numero 3, il punto 3.1 e’ sostituito dal seguente: «3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarita’ effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari;»;
Per cui sono da considerare politicamente esposte anche le persone fisiche che decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari.
Antiriciclaggio e Gdpr
Il decreto legislativo n. 125 del 2019 ha introdotto delle modifiche anche inerenti la normativa sulla riservatezza dei dati che di seguito si riportano rigardanti il D.Lgs. n. 231/2007:
- all’articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui al comma 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.»;
- all’articolo 39, comma 1, dopo le parole «di finanziamento del terrorismo.» sono aggiunte le seguenti: «In relazione al trattamento di dati personali connesso alle attività di segnalazione e comunicazione di cui al presente comma, i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»
Nuova sanzione
L’articolo 62 (Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati) del D.Lgs. n. 231 del 2007 viene modificato introducendo il comma 7-bis che statuisce: