La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 42632 depositata il 17 ottobre 2013 intervenendo in tema di reati fiscali ha statuito che il procedimento a carico del presunto evasore fiscale può essere archiviato solamente se il PM ha debitamente informato il MEF e l’Agenzia delle Entrate della richiesta formulata al GIP, ai sensi dell’articolo 408 del codice di procedura penale.
La vicenda ha riguardato un contribuente imputato per i reati di cui agli articoli 2 e 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativamente dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione infedele previsti, nei cui confronti il GIP disponeva, su conforme richiesta del pubblico ministero, l’archiviazione del procedimento.
Avverso il predetto provvedimento l’Avvocatura dello Stato proponeva ricorso per ottenerne il suo annullamento, deducendo la violazione dell’articolo 408 c.p.p. poiché la richiesta di archiviazione formulata dal PM non era stata notificata né al Ministero dell’Economia e delle Finanze né all’Agenzia delle Entrate, che pure avevano chiesto di essere preventivamente informati.
A tal proposito si rammenta che ai sensi del citato articolo 408, il pubblico ministero, quando la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. L’avviso della richiesta è notificato, a cura del PM, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione. Nell’avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
Il giudice adito ha accolto il ricorso proposto nell’interesse del Ministero delle Finanze e delle Entrate. Nella fattispecie, la notizia di reato è stata trasmessa all’autorità giudiziaria dall’Agenzia delle Entrate ex art. 347 c.p.p. Quest’ultima ha quindi assunto la veste di persona offesa dal reato al pari dell’Amministrazione Finanziaria centrale. Si è infatti sostenuto che anche l’Agenzia è persona offesa dai reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, “nella sua specifica veste di ente incaricato normativamente della tutela dell’interesse al corretto adempimento dell’obbligazione tributaria e che può utilizzare molteplici strumenti, non esclusi quelli di carattere penale, per rimuovere gli ostacoli al perseguimento dell’interesse affidatogli dalla legge” (cfr. Cass. n. 7739 del 2011). Peraltro, osserva la S.C., va ritenuto illegittimo e inficiato da nullità il provvedimento con il quale il GIP pronuncia il decreto di archiviazione senza verificare che la richiesta sia stata effettivamente notificata dal PM alla persona offesa che ha dichiarato di voler essere informata. Il diritto a tale notifica non vale invece per il danneggiato dal reato, che però, al pari della persona offesa, può costituirsi parta civile per il risarcimento del danno.
Pertanto secondo i giudici, nel caso esaminato, il GIP ed il PM non si sono attenuti ai suddetti principi di diritto. Di qui la decisione della Terza Sezione Penale del Palazzaccio di annullare il provvedimento di archiviazione, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Pordenone, che dovrà ora provvedere all’adempimento dell’obbligo di notificazione.
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