Quando l’Aspi sarà a regime (dal 1° gennaio 2017) sostituendo tutte le forme di sostegno al reddito oggi esistenti, si delineerà un nuovo scenario per quanto riguarda gli oneri sostenuti dai datori di lavoro. Innegabilmente le aziende di minori dimensioni (che in passato non pagavano l’una tantum in caso di licenziamento) subiranno un aggravio dei costi che, invece, risulteranno meno pesanti per le aziende medio grandi. Questo quanto emerge dal quadro definitivo dei profili contributivi relativi alla nuova Assicurazione sociale per l’impiego che è stato di recente completato con la circolare Inps n. 44 del 2013.
Tra gli elementi di costo si evidenziano il contributo addizionale sui contratti non a tempo indeterminato (1,4o%) e quello riferito alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, entrambi introdotti dalla riforma Fornero. In tal senso appare interessante mettere a confronto le prestazioni spettanti ai lavoratori e focalizzare i relativi costi.
Va in primo luogo osservato che una delle principali logiche si cui si basa la legge 92/2012 è quella di pervenire a un’universalizzazione delle tutele in favore dei lavoratori, nella sfortunata ipotesi di perdita dell’occupazione. In tal senso, la norma garantisce, a regime, l’accesso a un’unica forma di sostegno al reddito uguale per tutti che, dal 2017, sarà l’Aspi.
Attualmente, e fino al 31 dicembre 2016 invece, coesisteranno prevalentemente due diverse misure (Aspi e mobilità), differenti in termini di durata, entità, requisiti di accesso e costo che sono riassunti nelle tabelle pubblicate a parte. L’indennità di mobilità è, infatti, circoscritta ai dipendenti di imprese operanti nell’area di intervento della Cassa integrazione straordinaria (Cigs); l’Aspi, invece, riguarda tutti i lavoratori dipendenti in qualsiasi azienda. Ovviamente, per entrambe le prestazioni, sono previsti dei requisiti di fruizione che riguardano le situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti. Dal 2017 resteranno in piedi le sole condizioni previste dalla legge per beneficiare dell’Aspi, cioè due anni di di contribuzione di cui uno per l’Aspi.
Riguardo ai costi, va precisato che – fino a tutto il 2016 – le aziende rientranti in area Cigs, continueranno a sostenere mensilmente un onere (0,30% ) per la mobilità, ulteriore rispetto a quello di finanziamento del l’Aspi, ma destinato a sparire dal 2017. Rispetto ai costi complessivamente intesi, si può osservare come il collocamento in mobilità dei lavoratori, fino a quando sarà possibile, rimane più salato rispetto al costo che si sostiene in relazione alle cessazioni dei rapporti di lavoro da cui scaturisce l’Aspi; va, tuttavia, osservato che mentre il sistema a supporto della mobilità riguarda il finanziamento delle sole situazioni che effettivamente determinano l’accesso alla relativa prestazione, quello per l’Aspi prescinde dalla fruizione della prestazione.
La socializzazione dei costi va letta come possibile effetto dell’estensione delle tutele. A beneficiarne saranno soprattutto le aziende più grandi, i cui oneri – a regime – sono destinati a ridursi. Nel periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2016), chi paga la contribuzione prevista dalla legge 223/91 (art. 5, c. 4), non deve versare anche il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro previsto dalla legge di riforma. Quest’ultimo, diversamente articolato, in relazione all’anzianità aziendale, si applica in modo uniforme sia ai lavoratori a tempo pieno, sia ai part time. Quanto alla sua riconducibilità su base mensile, il criterio interpretativo adottato dall’Inps va, probabilmente, nella direzione sia di evitare possibili iniquità che si sarebbero potute realizzare (per un lavoratore con anzianità pari a 11 mesi e 29 giorni il contributo non sarebbe stato versato) sia forme elusive concretizzabili attraverso interruzioni temporalmente mirate.
Uno dei maggiori effetti della voluta socializzazione dell’estensione delle tutele, la si può ravvisare nella generalizzazione del contributo relativo alle cessazioni dei rapporti di lavoro. Un analogo costo, per la disoccupazione, non esisteva con riferimento alla cessazione dei rapporti.
FORMULA PER CALCOLO ASPI
RR=RI1 + RI2x4,33
N. SC
RR = Retribuzione di riferimento
RI1 = Retribuzione imponibile previdenziale
del 1° anno precedente a cessazione rapporto
RI2 = Retribuzione imponibile previdenziale
del 2° anno precedente a cessazione rapporto
N. SC = Numero di settimane di contribuzione
del biennio precedente a cessazione rapporto
Se RR non>1.180 euro (valore del 2013)
allora Aspi = RR x 75%
Se RR>1.180 euro (valore del 2013)
Aspi = (1.180 x 75%) + (RR -1.180) x 25%
ESEMPIO DI CALCOLO ASPI
Licenziamento:
Gennaio 2013-2014 settimane intere nel biennio
precedente il licenziamento
RI = 24.000 (2012) + 22.000 (2011) = 46.000
RR= 46.000 : 104 X 4,33 = 1.915,19
(superiore a 1.180)
Dapprima occorrerà determinare la prestazione base (75% di 1.180 euro) che sarà pari a 885 euro.
A detto importo dovrà sommarsi il 25% del differenziale tra il reddito di riferimento mensile del lavoratore (1.915,19 euro) e la soglia 2013 (1.180 euro).
La quota di prestazione ulteriore sarà 183,79 euro (1.915,19 euro – 1.180 euro) x 25%
L’importo totale complessivo della nuova indennità sarà (885 euro + 183,79 euro) = 1.068,79
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