L’Inps con propria circolare n. 111 del 24 luglio 2013, che fà seguito alla circolare n. 34/2013 del Ministero del Lavoro, ha fornite le indicazioni per l’applicazione degli incentivi all’assunzione, previsti dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della Legge 28 giugno 2012 n. 92, in favore di coloro che assumano le seguenti categorie di lavoratori:
– uomini o donne con almeno 50 anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
– donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
– donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
Per la definizione dei criteri di individuazione delle suddette situazioni è necessario far riferimento al DM del 20 marzo 2013 (lavoratori svantaggiati) ed alla circolare n. 34/2013 recentemente diffusa dal Ministero del lavoro.
In base a tali istruzioni, l’Inps, con il messaggio n. 12212/2013, si è soffermato sugli incentivi per l’assunzione di donne appartenenti a particolari categorie, precisando innanzitutto che con riferimento alla nozione di lavoratrice “priva di un impiego regolarmente retribuito”, si intende la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):
– non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
– né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.
Dunque, la situazione di “priva di impiego regolarmente retribuito” prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e non richiede la previa registrazione della donna presso il centro per l’impiego.
La donna “priva di impiego regolarmente retribuito” può essere oggetto di un rapporto agevolato, ai sensi dell’articolo 4, L. n. 92/2012, se risiede in una delle aree ammissibili ai finanziamenti, nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.
La circolare n. 34 del Ministero del lavoro – ha sottolineato l’Istituto – chiarisce che deve trattarsi di un’area indicata nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il nostro Paese; per il periodo 2007-2013.
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione contributiva non è richiesta una durata minima del requisito della residenza in capo alla lavoratrice, purché si tratti di una residenza effettiva e non apparente; il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate.
In conseguenza dei chiarimenti pubblicati con la circolare n. 34/2013 – a parziale scioglimento della riserva formulata nel paragrafo 1 della circolare Inps n. 111/2013 – i datori di lavoro interessati potranno applicare anche la riduzione contributiva prevista per le donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” ovvero ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
Rimane ancora preclusa – in attesa della pubblicazione del necessario decreto ministeriale – l’applicazione della riduzione contributiva per le donne di qualsiasi età, “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, impiegate in un settore economico o per una professione caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale che supera – in sfavore della donna – di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere.
L’Inps rende noto, inoltre, che a decorrere dal 30 luglio 2013, all’interno del Cassetto previdenziale aziende ed aziende agricole del sito www.inps.it, sarà disponibile il modulo “92-2012” per la comunicazione on- line finalizzata alla fruizione dell’incentivo. Lo stesso modulo “92-2012” deve essere utilizzato anche per le assunzioni, proroghe e trasformazione a scopo di somministrazione.
Il datore di lavoro potrà eliminare una comunicazione già inviata solo nella stessa giornata in cui ha proceduto all’invio, prima dell’elaborazione da parte dei sistemi centrali.
Per ogni dubbio o segnalazione i datori di lavoro, comprese le agenzie di somministrazione, potranno inviare un quesito alla Sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale aziende.
I quesiti di interesse generale e le relative risposte saranno pubblicate come FAQ nel portale INTRANET dell’istituto e sarà creato un elenco esportabile che verrà periodicamente aggiornato.
Norma e prassi di riferimento
- Art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012;
- art. 4, commi 12, 13 e 15, legge n. 92/2013;
- art. 40, reg. (Ce) n. 800/2008; art. 1, commi 1175-1176, legge n. 296/2006;
- circ. Inps 12.12.2012, n. 137;
- circ. Inps 24.7.2013, n. 111
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