Nella Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) sono previste varie misure di assunzione agevolata per il 2020 effettuate da aziende per l’assunzione di disoccupati, apprendisti, lavoratori qualificati, giovani e atlete. L’agevolazione consiste in uno sgravio dei contributivi che in alcuni casi può raggiungere il 100% ed aventi una durata variabile. Tra queste è stata prevista la proroga dell’agevolazione contributiva per tutti il 2020 delle assunzioni degli under 35
Assunzione giovani
Permane per tutto il 2020 (come statuito dal comma 10 dell’art. 1 della legge n. 160/2019) l’agevolazione contributiva per l’assunzione di dipendente aventi i seguenti requisiti:
- con età non superiore ai 35 anni, fino al 31/12/2020, e successivamente per gli under 30;
- con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- che rivestono la qualifica di operai, impiegati e quadri;
- che non devono avere avuto precedenti contratti di lavoro a tempo indeterminato.
La misura introdotta dalla legge n. 205/2017 dai comma 99 e seguenti prevedeva l’applicazione di tale sgravio contributivo per il solo anno 2018 per gli under 35 per poi essere applicato ai soli under 30. Lo sgravio consiste in uno sconto contributivo pari al 50% fino a 36 mesi con un tetto massimo annuo di 3.000,00 euro.
norma di riferimento comma 10 art. 1 legge 160/2019
10. All’articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 ». All’articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati. All’articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « l’esonero contributivo di cui all’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 » sono sostituite dalle seguenti: « l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».
Bonus assunzione al Sud
Per le assunzioni di lavoratori nel mezzogiorno d’Italia con le seguenti caratteristiche:
- con un’età compresa tra 16 e i 34 anni in stato di disoccupazione
- lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
l’azienda, operante nei territori della Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia Abruzzo, Molise, Sardegna, può usufruire di uno sgravio pari al 100 per cento con un tetto massimo di 8.000,00 euro per la durata di 12 mesi
effettuate nei territori della Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia Abruzzo, Molise, Sardegna è previsto
Assunzione personale ad alta qualificazione
La legge di Bilancio 2020 con il comma 11 dell’articolo 1 ha statuito la proroga dell’esonero contributivo, istituito dal comma 706 dalla legge 145/2018, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, di lavoratori con laurea magistrale o dottorato di ricerca. I lavoratori per i quali è possibile usufruire di tale agevolazione contributiva, consistente in un esenzione totale per 12 mesi e con un tetto massimo di 8.000,00 euro annui, devono avere alcuni requisiti:
- il titolo deve essere ottenuto fra il 2018 e il 30 giugno 2019;
- aver ottenuto un determinato voto di laurea;
- per i titolari di un dottorato di ricerca averlo ottenuto entro i 34 anni.
norma di riferimento comma 11 art. 1 legge 160/2019
11. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 714 e’ abrogato; b) il comma 715 e’ sostituito dal seguente: « 715. Al fine di ottenere l’esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalita’ e i controlli previsti per l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L’Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in modalita’ telematica, dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita’ di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
Assunzione agevolata per gli apprendisti di primo livello
Bonus assunzioni disoccupati e lavoratori in cassa integrazione
Per le imprese che assumano lavoratori che percepiscano la Naspi avrà diritto al 20% della disoccupazione ancora non goduta. Per le assunzioni di donne non occupata residente nel Mezzogiorno o disoccupati da almeno un anno spettano sgravi contributivi del 50 per cento.
Altra agevolazione contributiva è prevista per l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da almeno 3 mesi. La misura dello sgravio contributivo è pari al 10% per i primi 12 mesi, mentre per i beneficiari dell’assegno di ricollocazione lo sgravio sale al 50% fino a 4.000,00 euro per 18 mesi.
Bonus atlete
Per le atlete assunte dalle società sportive femminili è stato previsto, fino al 2022, l’esonero contributivo, con un tetto annuo di euro 8.000,00.
Inoltre è stata confermata l’agevolazione contributiva, per le aziende con meno di 20 dipendenti, per le assunzioni con contratto a tempo determinato per la sostituzione delle lavoratrici in congedo.
Altre misure
Il comma 503 dell’articolo 1 della legge 160/2019 prevede per gli imprenditori agricoli professionali fino a 40 anni l’esenzione per 24 mesi dal versamento, per le nuove iscrizioni che avvengono entro i 40 anni di età, dei contributi previdenziali.
norma di riferimento comma 503 art. 1 legge 160/2019
503. Al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con eta’ inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, e’ riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero di cui al primo periodo non e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis ».
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