Ci sembra opportuno in questo periodo di predisporre un vademecum sulle agevolazioni previste per le nuove assunzioni di lavoratori dipendenti alla luce delle modifiche apportate dalla legge Fornero (legge 92/2012) legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) e del decreto sviluppo Italia (legge 214/2011).
Lavoratrici prive di occupazione da 6 oppure 24 mesi. – Dal 1° gennaio del corrente anno è entrata in vigore la norma dell’art. 4 comma 11, legge 92/2012, che prevede agevolazioni contributive, a favore del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratrici di qualsiasi età, consistente in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. La durata dell’agevolazione dipende dalla forma del contratto, se a tempo determinato la riduzione si applica per massimo 12 mesi aumentati di 6 mesi se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato. I requisiti che devono possedere, le lavoratrici al momento dell’assunzione, per usufruire del beneficio e il loro stato di prive di occupazione da almeno 6 mesi se residenti in una delle regioni ammissibili ai finanziamenti europei (Regolamento Ce n. 800/2008 art. 2 comma 18 lettera e) oppure da almeno 24 mesi negli altri casi. La legge Fornero prevede espressamente che “ le donne prive di un impiego regolarmente retribuito” . Pertanto dovrebbero rientrare anche le donne sia inoccupate. La novità della norma è riferita al requisito delle lavoratrici ai fini dell’agevolazione rispetto ai requisiti di altre norme simili come la legge n. 407/90.
Deduzioni Irap per lavoratrici di sesso femminile. – Ai sensi dell’art. 2 comma 2 e 3 della legge n. 214/2011 è previsto di un agevolazioni fiscale consistente in una deduzione Irap per ogni lavoratrice assunta con contratto a tempo indeterminato che passa da 4.600 a 10.600 euro se la dipendente è di età inferiore a 35 anni , e a 15.200 euro se assunta in una delle seguenti Regioni : Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Assunzioni di ultra cinquantenni disoccupati – Sempre dal 1° gennaio 2013 viene aggiunto una nuova agevolazione per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro di quei dipendenti che data la loro età incontrano maggiori difficoltà nel trovare un lavoro. L’agevolazione è stata prevista e regolata dalla legge 92/2012 art. 4 comma8. Rispetto alla legge 407/90 art. 8 il requisito richiesto, relativamente allo stato di disoccupazione, è di solo 12 mesi di iscrizione al Centro per l’Impiego. Oltre al requisito dello stato di disoccupazione vi è anche il requisito dell’età anagrafica del lavoratore che deve avere un età di almeno 50 anni. L’agevolazione prevista e di tipo contributiva con una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Il periodo dell’agevolazione varia a secondo del contrato di assunzione. In caso di assunzione a tempo determinato il periodo di agevolazione è di massimo 12 mesi ed in caso di trasformazione a tempo indeterminato di ulteriori sei mesi. Nel caso in cui il contratto di assunzione sia a tempo indeterminato il periodo massimo agevolabile e di 18 mesi. L’agevolazione dovrebbe essere usufruibile anche per i contratti a tempo parziale ed i contratti a tempo determinato privi di causali in caso di prima assunzione presso lo stesso datore di lavoro.
Incentivi all’esodo e prepensionamento – I comma da 1 a 7 dell’art. 4 della legge 92/2012 regolano una particolare forma di incentivo alla nuova occupazione creata attraverso l’uscita agevolata dei lavoratori anziani per lasciare il posto, si spera, a giovani lavoratori.
Tale normativa concede la possibilità per le aziende con più di 15 dipendenti, e pertanto in tutela reale, di poter stipulare accordi aziendali da stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani.
L’accordo aziendale può essere stipulato anche all’interno delle procedure di mobilità, ex art. 4 e 24 legge 223/1991, Il computo per il calcolo numerico dei lavoratori, evidente che sia parallelo e soggiace, ai medesimi criteri per la media prevista dalla legge n. 223/1991.
Pertanto per l’accordo di prepensionamento e/o esodo, per aziende non sottoposte alle procedure di mobilità, stipulati con organizzazioni sindacali locali, scevro da procedure e vincoli specifici.
Per l’accordo aziendale stipulate dalle aziende già all’istituto della mobilità, invece, occorre far riferimento a tutte le procedure previste per tale istituto. Questo perché l’accordo aziendale per esodo e/o prepensionamento interviene successivamente alla richiesta ed applicazione della mobilità.
Dirigenti aziendali – Il decreto sviluppo ha modificato La legge Fornero introducendo una novità applicativo degli accordi aziendali per esodi e/o prepensionamento. Infatti la normativa viene estesa anche ai dirigenti aziendali nei casi di riduzione del personale dirigente. Trattasi, comunque, di accordi uti singuli specifici per figure apicali, senza alcuna apertura della procedura collettiva di licenziamento. L’accordo aziendale per i dirigenti va stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL della categoria.
Incentivi per assunzioni di dipendenti dalle società strat-up innovative – Altre agevolazioni sono state previste dalla legge 221/2012 artt. 27bis e 28. Sull’argomento si rinvia per approfondimenti all’articolo pubblicato sul sito e che troverete cliccando qui.
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