Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 giugno 2020, n. 12632 – E’ inammissibile il ricorso per cassazione in cui sia denunciata puramente e semplicemente la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” ai sensi dell’art. 112 c.p.c., senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento

E' inammissibile il ricorso per cassazione in cui sia denunciata puramente e semplicemente la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto" ai sensi dell'art. 112 c.p.c., senza alcun riferimento alle conseguenze che l'errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento, essendosi il ricorrente limitato ad argomentare solo sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12720 – Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata ed essenzialmente basato su atti scritti, essendo ormai solo eventuale la possibilità di illustrazione orale delle difese, i requisiti di completezza e di specificità imposti dall’art. 366 cod. proc. civ. perseguono la finalità di consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, e, pertanto, qualora la censura si fondi su atti o documenti è necessario che di quegli atti il ricorrente riporti il contenuto, mediante la trascrizione delle parti rilevanti, precisando, inoltre, in quale sede e con quali modalità gli stessi siano stati acquisiti al processo

Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata ed essenzialmente basato su atti scritti, essendo ormai solo eventuale la possibilità di illustrazione orale delle difese, i requisiti di completezza e di specificità imposti dall'art. 366 cod. proc. civ. perseguono la finalità di consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, e, pertanto, qualora la censura si fondi su atti o documenti è necessario che di quegli atti il ricorrente riporti il contenuto, mediante la trascrizione delle parti rilevanti, precisando, inoltre, in quale sede e con quali modalità gli stessi siano stati acquisiti al processo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12715 – Il ricorso per cassazione tra l’altro deve contenere, “a pena di inammissibilità”, “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” per cui chi ricorre in Cassazione assolva ad un duplice onere: innanzi tutto specifichi il contenuto degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso; in secondo luogo esige che sia individuato in quale sede processuale il documento risulti prodotto

Il ricorso per cassazione tra l'altro deve contenere, "a pena di inammissibilità", "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" per cui chi ricorre in Cassazione assolva ad un duplice onere: innanzi tutto specifichi il contenuto degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso; in secondo luogo esige che sia individuato in quale sede processuale il documento risulti prodotto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12712 – Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito

Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12611 – Benefici previsti per le vittime del dovere ex art. 1, co. 564, L. n. 266/2005 non sono applicabili allo svolgimento di compiti ordinari di servizio

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12611 Benefici previsti per le vittime del dovere ex art. 1, co. 564, L. n. 266/2005 - Addestramenti che avevano determinato un notevole aggravamento della patologia - Condizione di permanente invalidità - Concessione di pensione privilegiata - Equiparazione alle "missioni di qualunque natura" o integrazione di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2020, n. 12446 – Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VALLE D’AOSTA – Sentenza 25 giugno 2020, n. 20 – Revoca della licenza gioco d’azzardo per mancato rispetto della distanza da luoghi sensibili e diritto all’indennizzo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VALLE D'AOSTA - Sentenza 25 giugno 2020, n. 20 Licenza gioco d’azzardo - Revoca - Distanza da luoghi sensibili - Modifica normativa - Sopravvenuti motivi di pubblico interesse - Indennizzo Fatto e diritto Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente, titolare di una licenza di gioco d’azzardo rilasciata in data 06.06.2011, ha [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 giugno 2020, n. 12301 – In tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), vanno assoggettati all’imposta, ai sensi dell’art. 62 del d. lgs. 16 novembre 1993, n. 507, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, che concorrano all’esercizio dell’impresa, e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita

In tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), vanno assoggettati all'imposta, ai sensi dell'art. 62 del d. lgs. 16 novembre 1993, n. 507, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, che concorrano all'esercizio dell'impresa, e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita

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