Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 marzo 2020, n. 6441 – Nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo

Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 marzo 2020, n. 6450 – La natura di enti pubblici economici per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi, alla stregua del D.Lgs. n. 540 del 1999, art. 2 che, come esposto nei paragrafi che precedono, al successivo art. 5, prevede espressamente la applicabilità ai rapporti di lavoro delle disposizioni del capo 1, titolo 2, del libro 5 del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa

La natura di enti pubblici economici per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi, alla stregua del D.Lgs. n. 540 del 1999, art. 2 che, come esposto nei paragrafi che precedono, al successivo art. 5, prevede espressamente la applicabilità ai rapporti di lavoro delle disposizioni del capo 1, titolo 2, del libro 5 del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 marzo 2020, n. 6439 – Legittima l’apposizione di un patto di prova al contratto a tempo indeterminato stipulato con un dipendente in precedenza già assunto, ma con contratto a tempo determinato, all’esito del superamento di un periodo di prova per le medesime mansioni ma solo ove, in base all’apprezzamento del giudice di merito, risponda all’interesse di entrambe le parti sperimentare la persistente convenienza del rapporto

legittima l'apposizione di un patto di prova al contratto a tempo indeterminato stipulato con un dipendente in precedenza già assunto, ma con contratto a tempo determinato, all'esito del superamento di un periodo di prova per le medesime mansioni ma solo ove, in base all'apprezzamento del giudice di merito, risponda all'interesse di entrambe le parti sperimentare la persistente convenienza del rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 marzo 2020, n. 6438 – Licenziamento per soppressione del posto di lavoro con compiti ridistribuiti tra gli altri dipendenti

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 marzo 2020, n. 6438 Licenziamento - Soppressione del posto di lavoro - Compiti ridistribuiti tra gli altri dipendenti - Anzianità lavorativa Ritenuto in fatto 1. Adito da D.P. con ricorso ai sensi della L. n. 92 del 2012 per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 marzo 2020, n. 6393 – La mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”, o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili

La mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura "nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 marzo 2020, n. 6289 – Anche in caso di distacco del lavoratore, con mutamento delle mansioni, anche solo parziale purché effettivamente idoneo a ledere il patrimonio di professionalità acquisito, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 è richiesto, quale elemento costitutivo e condizione di legittimità della fattispecie, il consenso del lavoratore distaccato

Anche in caso di distacco del lavoratore, con mutamento delle mansioni, anche solo parziale purché effettivamente idoneo a ledere il patrimonio di professionalità acquisito, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 è richiesto, quale elemento costitutivo e condizione di legittimità della fattispecie, il consenso del lavoratore distaccato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 marzo 2020, n. 6264 – Il rapporto intercorrente con i medici convenzionati ex art. 48 della legge n. 833 del 1978, in quanto non connotato da subordinazione, possa essere ricompreso nell’ambito di applicazione delle direttive che presuppongono la nozione comunitaria di lavoratore

Il rapporto intercorrente con i medici convenzionati ex art. 48 della legge n. 833 del 1978, in quanto non connotato da subordinazione, possa essere ricompreso nell'ambito di applicazione delle direttive che presuppongono la nozione comunitaria di lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 marzo 2020, n. 6239 – Qualora il ricorrente presenti la dichiarazione dei redditi, affermando di essere soggetto IRAP, ma ne ometta (in tutto o in parte) il versamento, l’Agenzia delle entrate è legittimata ad emettere la cartella di pagamento, a norma dell’art. 36-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, poiché la sussistenza dell’autonoma organizzazione, quale presupposto applicativo dell’imposta, è stata dichiarata dallo stesso contribuente, salvo prova contraria in sede contenziosa

Qualora il ricorrente presenti la dichiarazione dei redditi, affermando di essere soggetto IRAP, ma ne ometta (in tutto o in parte) il versamento, l'Agenzia delle entrate è legittimata ad emettere la cartella di pagamento, a norma dell'art. 36-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, poiché la sussistenza dell'autonoma organizzazione, quale presupposto applicativo dell'imposta, è stata dichiarata dallo stesso contribuente, salvo prova contraria in sede contenziosa

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