La Corte di Cassazione sez. tributi con la sentenza n. 23624 depositata il 17 ottobre 2013 intervenendo in tema di tassa di possesso ha affermato che non versa l’imposta di bollo l’auto che ha un interesse collezionistico o storico sulla scorta di quanto previsto dall’Asi (Automotoclub Storico Italiano).
La vicenda ha visto protagonista il proprietario di autoveicolo storico colpito dalla Tassa di possesso. Infatti il contribuente aveva ricevuto la cartella di pagamento emessa per insufficiente versamento delle tasse automobilistiche. Avverso la cartella di pagamento, il contribuente, ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accolgono le doglianze del contribuente annullando la cartella di pagamento. La Regione ricorre contro la sentenza del giudice di prime cure alla Commissione Tributaria Regionale che conferma la sentenza di primo grado.
La Regione soccombente ricorre alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza del giudice di appello.
Per i giudici di legittimità “l’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI, delegata all’adempimento di tale compito dall’art. 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effetto ‘ad rem’, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli. (Nella specie, immatricolati da oltre vent’anni con determinate caratteristiche tecniche)”.
Gli Ermellini continuano a scrivere nella sentenza in commento che “Ne consegue che la contestazione circa l’insussistenza dei requisiti legittimanti l’esenzione deve essere oggetto di un apposito avviso di accertamento e non può, invece, costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, sul mero presupposto del non avvenuto adempimento dell’imposta integrale”.
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