La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27261 depositata il 25 settembre 2023, intervenendo in tema di IMU/ICI, ha statuito che “… le disposizioni di cui all’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 fanno salva ogni ulteriore azione di accertamento dell’ente locale nei termini di decadenza previsti, senza alcun riferimento a pretese dell’ente impositore che si basino su fonti diverse da quelle prese a base dall’accertamento parziale …”
La vicenda ha riguardato una società per azioni a cui, il Comune, aveva notificato degli avvisi di accertamento ICI/IMU per vari anni. La società impugnò i suddetti atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici di prime cure rigettarono il ricorso della contribuente. Avverso la decisione della CTP la società propose appello. I giudici di appello confermavano la sentenza impugnata. Avverso la decisione dei giudici di secondo grado, la contribuente propose ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini rigettarono il ricorso.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che l’art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 (c.d. legge finanziaria 2007) ha disposto “… disposizioni comuni sulla notifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messi notificatori e l’esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali degli atti di accertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primo atto di riscossione;
[…]
in particolare, la norma sopra indicata subordina alla notifica di atto di accertamento, sia l’attività di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sia l’attività svolta d’ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessi versamenti;
tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati»;
non sono applicabili alla fattispecie in esame le disposizioni previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 4 e dal D.P.R. n. 600 dei 1973, art. 43, comma 3, che consentono di superare il principio dell’unicità e globalità dell’accertamento soltanto quando, a garanzia del contribuente, emerga che l’Amministrazione ha successivamente avuto conoscenza di altri elementi di fatto, nuovi rispetto a quelli posti a fondamento del primo avviso, in quanto trattasi di norme poste unicamente in tema di IVA e di imposte dei redditi; …”
Pertanto alla luce di quanto chiarito dal Supremo consesso gli Enti locali possono emettere accertamenti integrativi o emettere un nuovo accertamento senza limitazioni purchè emessi entro il termine decadenziale, non trovando applicazione il principio di unicità dell’accertamento.
I giudici di piazza Cavour hanno anche chiarito e ribadito che in tema di IMU/ICI “… l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26431 dell’8/11/2017); …”
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