I giudici di legittimità hanno anche evidenziato come hanno ripetutamente affermato che “In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.), e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa.”.