Avviso di pagamento: impugnabile autonomamente – Cassazione sentenza n. 21597 del 2016

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21597 del 26 ottobre 2016 è intervenuta in tema di impugnabilità degli avvisi di pagamento c.d. “bonario” confermando il proprio orientamento ha affermato la piena e totale ammissibilità della impugnazione di tale atto che è prodromico alla emissione della cartella di pagamento.

La vicenda ha avuto origine a seguito della comunicazione ad una società di  avvisi di pagamento per Tributi locali. La società contribuente impugnava tali avvisi di pagamento con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che riteneva ammissibile il ricorso proposto. Diversa sorte veniva riservata dalla Commissione Tributaria Regionale, a cui si era rivolto l’ente impositore, che riteneva l’avviso di pagamento non rientra tra gli atti indicati nell’elenco previsto dal comma 1 dell’art. 19 del D. Lgs 546/1992.

La società impugnava la decisione della CTR sottoponendola all’esame della Corte Suprema l’ammissibilità dell’impugnazione avverso gli avvisi di pagamento.

Gli Ermellini accogliendo le doglianze della ricorrente hanno censurato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale affermando come “..con specifico riferimento al caso qui all’esame, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l’amministrazione chiede il pagamento di un tributo, in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’art. 19 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili.”.

I giudici di legittimità hanno anche evidenziato come hanno ripetutamente affermato che “In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.), e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa.”.

2017-01-22T21:40:37+01:00
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