CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 21597 del 26 ottobre 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con distinte sentenze n. 75/1/2011 ( relativa al tributo TARSU anno 2003) , n. 77/1/2011 ( relativa al tributo TARSU anno 2002), n. 78/1/2011 ( relativa al tributo TARSU anno 2004) e n. 79/1/2011 (relativa al tributo TARSU anno 2005 ), tutte pubblicate in data 4.4.2011, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata , in riforma delle sentenze di primo grado, ha dichiarato la inammissibilità dei ricorsi di primo grado proposti da A s.r.l, avverso gli avvisi di pagamento notificati dalla S.E.M. spa (oggi Equitalia spa), concessionaria del servizio di riscossione dei tributi del Comune di Missanello.
2. La Commissione Tributaria Regionale, con ciascuna delle sentenze sopra indicate, ha ritenuto che l’avviso di pagamento non rientra tra gli atti indicati nell’elenco previsto dal comma 1 dell’art. 19 del D. Lgs 546/1992.
3. Avverso tali sentenze A srl ha proposto un unico ricorso per cassazione, rubricato con il N.RG 12390/2012, affidato a tre motivi.
4. Il Comune di Missanello è rimasto intimato.
5. Con la sentenza n. 76.1.11, anch’essa pubblicata in data 4.4.2011, la Commissione Tributaria Regionale di Potenza, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso proposto da A s.r.l, avverso la cartella di pagamento emessa dalla S.E.M. spa (oggi Equitalia spa), concessionaria del servizio di riscossione dei tributi del Comune di Missanello, in relazione al tributo TARSU anno 2003.
6. La Commissione Tributaria Regionale ha rilevato che la documentazione acquisita agli atti dimostrava che nell’anno 2003 la struttura alberghiera gestita dalla società era funzionate e che, in relazione alla medesima, era stato effettuato con regolarità il servizio di raccolta dei rifiuti; che sussistevano le autorizzazioni all’esercizio dell’attività (n. 2/1987 del Comune e n. 3 del 1992 della Regione Basilicata); che dalla scheda di rilevazione dati, relativa al censimento dell’unità immobiliare, emergeva che il fabbricato, utilizzabile ed agibile, era servito da cassonetti, dalla rete idrica e da quella fognaria.
7. Ha ritenuto che le esenzioni dal tributo sono previste solo nei casi di non utilizzabilità della struttura nel corso dell’anno, ove indicata nella denuncia originaria o di variazione, purchè comprovata da elementi oggettivi o da idonea documentazione.
8. Avverso detta sentenza la società A srl ha proposto ricorso per cassazione, rubricato con il N.RG 12392/2012, affidato a due motivi.
9. Il Comune di Missanello è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. In via preliminare va disposta, per ragioni di connessione, la riunione dei giudizi rubricati con i nn. RG 12392 e 12390 del 2012: il primo ha ad oggetto la sentenza n. 76.1.
11, la quale ha pronunciato sulla legittimità della cartella di pagamento relativa tributo TARSU anno 2003; il secondo ha ad oggetto , tra le altre, la sentenza n. 75.1.2011, che ha deciso sull’impugnativa dell’avviso di pagamento relativo al medesimo tributo ed alla medesima annualità. 11. Va anche rilevato anche che sono in parte sovrapponibili le censure formulate nei ricorsi sopra indicati. I motivi del ricorso n. RG. 12390/2012
12. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c, violazione e falsa applicazione dell’art.19 d.lgs.n.546/1992.
13. Sostiene che gli avvisi di pagamento opposti con i ricorsi di primo grado sono impugnabili perché, al di là del “nomen”, essi hanno natura sostanzialmente impositiva, avendo hanno portato a conoscenza di essa contribuente la pretesa tributaria, esplicitandone le concrete ragioni (fattuali e giuridiche). Invoca le sentenze di questa Corte nn. 21045/2007,16293/2007,3554/2002.
14. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 32 del D. Lgs. 546/1992 .
15. Lamenta che la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto gli appelli proposti dal Comune di Missanello, non costituito nel giudizio di primo grado, anche sulla base di documenti prodotti, per la prima volta, nel giudizio di appello e, comunque, oltre il termine previsto dall’art. 32 del D. Lgs 546/1992.Deduce, inoltre, che dagli stessi atti prodotti dal Comune risulterebbe provato che il servizio di rimozione dei rifiuti non era stato effettuato a far tempo dall’anno 2002.
16. Con il terzo motivo, erroneamente rubricato con il n. 2, la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 58, 62 e 66 del D. Lgs. 507/1993 .
17. Lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio prospettato dalle parti, per non avere la Commissione Tributaria Regionale motivato alcunché in ordine alla mancata effettuazione del servizio di rimozione dei rifiuti , dedotta da essa società in ragione del non funzionamento del complesso alberghiero gestito da essa società, determinato dalla mancanza dei “certificati” dei Vigili del Fuoco, della USL e del certificato di agibilità o di uso, deducendo che quest’ultimo era stato rilasciato dal Comune di Missanello soltanto in data 20 maggio 2011.
18. Assume, inoltre, che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe considerato soltanto le autorizzazioni del 1987 trascurando di valutare che le medesime erano state superate dalle concessioni edilizie del 1987 e che mancava il certificato dei Vigili del Fuoco.
19. Lamenta che nelle sentenze impugnate la motivazione era stata omessa in merito all’autorizzazione n. 2/1987, al fatto che il parere dei Vigili del Fuoco aveva durata di soli 27 mesi, in ordine al fatto che lo stesso Comune il 26 agosto 2008 aveva contestato ad essa società di avere impedito l’organizzazione del servizio di rimozione dei rifiuti, perchè non aveva effettuato le comunicazioni relative alla apertura ed alla chiusura dell’attività alberghiera. Sostiene che il Comune avrebbe dovuto applicare la riduzione del tributo prevista dall’art. 66 del D. Lgs 507/1993. I motivi del ricorso n. RG. 12392/2012
20. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c, violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 32 del D. Lgs 546/1992.
21. Deduce che la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il gravame del Comune di Missanello, non costituito nel giudizio di primo grado, anche sulla base di documenti prodotti, per la prima volta, nel giudizio di appello e, comunque, oltre il termine previsto dall’art. 32 del D. Lgs 546/1992.
22. Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 58, 62 e 66 del D. Lgs. 507/1993, sulla scorta di argomentazioni sovrapponibili a quelle esposte nel terzo motivo del ricorso rubricato con il n. 12390/2012.
23. Esame dei motivi del giudizio n. 12392/2012
24. Sul primo motivo
25. Al di là dell’erroneo riferimento nella rubrica del motivo in esame all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., e pur essendo dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, le prospettazioni esposte nella parte argomentativa evidenziano che il vizio denunciato non attiene alla sufficienza o logicità della motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi della controversia, nemmeno allegati, e tampoco alla violazione di norme di diritto sostanziale, bensì alla violazione di norme che regolano il processo tributario.
26. Il vizio in esame, ammissibile in applicazione dei principi affermati dalle SS. UU di questa Corte nella sentenza n. 17931/2013, è pertanto riconducibile al vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.
27. Esaminato sotto questa prospettiva esso presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.
28. E’ infondato nella parte in cui è denunciata la violazione dell’art. 58 del D. Lgs. 546/1992 perché questa disposizione al c. 2 abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e, con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel comma 1, sottopone a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova ( Cass. 655/2014,7714/2013, 20109/2012).
29. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 32 del D. Lgs 546/1992 , il motivo è inammissibile perché, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, la società ricorrente si è limitata a rappresentare di avere eccepito la preclusione alla produzione documentale nelle controduzioni depositate in data 14.3.2009, ma non ha riportato nel testo del ricorso il contenuto degli atti dei precedenti gradi del giudizio , e nemmeno ne ha indicato la specifica sede di allocazione processuale, dai quali desumere che il Comune produsse i documenti oltre il termine previsto dalla disposizione sopra richiamata (ex multis Cass. SSUU8077/2012; Cass. 11738/2016, 19410/2015, 21621/2007, 20405/2006, 5148/2003).
30. Il motivo in parte qua presenta un ulteriore profilo di inammissibilità. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela, infatti, l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza della denunciata violazione. Questa Corte ha più volte affermato che è, in conseguenza, inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte , una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito ( Cass. 3432/2016, 22978/2015, 6330/2014).
31. Ebbene, nel caso in esame la ricorrente non ha prospettato alcunché in ordine al possibile, verosimile sviluppo ed esito che avrebbe avuto il processo, né quale decisione di merito non avrebbe potuto essere resa nel senso in cui è stata adottata, ove non si fosse stato dato ingresso ai documenti assunti come prodotti in violazione dell’art. 32 del D. Lgs. 546/1992.
32. Sul secondo motivo
33. Anche il motivo in esame presenta, ad un tempo, profili di inammissibilità e di infondatezza.
34. Il primo profilo di inammissibilità consegue alla violazione della regola di chiarezza e di autosufficienza del ricorso.
35. Pur contenendo il mezzo di impugnazione censure riferite nella rubrica al vizio di cui all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., nelle prospettazioni esposte nella parte argomentativa, esso si muove su binari di incerto confine tra le ragioni di violazione e falsa applicazione degli artt. 58, 62 e 66 del D. Lgs 597/1993 ( denunciabile ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.) e di vizi motivazionali, secondo uno schema argomentativo non lineare e di disagevole lettura e che, per questo, non consente di riferire con certezza le doglianze all’uno o all’altro dei motivi di cui all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c.
36. Ulteriore profilo di inamissibilità consegue al fatto che la società ricorrente addebita alla sentenza la violazione delle norme citate nelle rubriche e la falsa applicazione (sussunzione) delle medesime alla fattispecie dedotta in giudizio, senza confronto alcuno con i principi affermati ripetutamente da questa Corte sulla differenza ontologica tra vizio di violazione di legge, riconducibile all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., e vizio di errata applicazione della legge alla fattispecie concreta , riconducibile, invece, all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. ( Cass. 7568/2016,26307/2014, 22348/2007).
37. Il motivo è, comunque, infondato, se ricondotto al vizio di violazione degli artt. 58, 62 e 66 del D. Lgs 507/.
38. Va osservato che, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi, l’art. 62 del citato D. Lgs.nel disporre che essa “è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie dì civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e’ istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59” pone una presunzione soltanto relativa di tassabilità, giacché nel medesimo comma ed in quelli successivi elenca numerose ipotesi di edifici o aree esentate, totalmente o parzialmente, dal tributo. Tuttavia, costituendo tali esenzioni un’eccezione alla regola generale di assoggettamento alla tassa di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito o attivato, l’onere della prova circa l’esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto grava su chi ritiene di avere diritto all’esenzione e non sull’amministrazione del Comune ( cass. 15083/2004, 9309/2003 ).
39. Va anche osservato che la circostanza che i Vigili del Fuoco non abbiano rilasciato il nulla osta è del tutto irrilevante, atteso che presupposto per l’imposizione TARSU è l’occupazione o la detenzione di fatto dell’immobile, indipendentemente dal suo completamento e dalla sua “abitabilità” sul piano giuridico.
40. A tale regola si è correttamente attenuto il giudice di merito, che ha ritenuto non superata la presunzione di tassabilità delle superfici, con un apprezzamento a lui esclusivamente riservato (Cass.SSU 24148/ 2013; Cass.1541/2016, 15208/2014), sull’idoneità e sufficienza della prova fornita dalla contribuente a documentare il mancato funzionamento del complesso alberghiero.
41. Il motivo è infondato anche laddove sembra prospettare vizi motivazionali perché la Commissione Regionale ha esaminato le autorizzazioni rilasciate dal Comune ( n. 2/1987) e dalla Regione Basilicata ( n. 3 del 22.6.1992) ed ha spiegato in maniera lineare ed esaustiva che era risultato provato che nel 2003 la struttura alberghiera gestita dalla società era attiva e funzionante, che dalla scheda di rilevazione risultava che il fabbricato era pienamente utilizzabile per mq 3.393,63, era servito da cassonetti e da rete idrica e fognaria e che era stato effettuato con regolarità il servizio di raccolta dei rifiuti.
42. Infine, quanto alla nota in data 26.8.2008, con la quale il comune avrebbe rilevato l’omessa comunicazione dei tempi di apertura e di chiusura dell’attività , da cui la ricorrente desume la natura stagionale dell’attività alberghiera, con conseguente diritto all’applicazione della riduzione di cui all’art. 66 del D. Lgs n. 507 del 1993, va rilevato che, per quanto emerge dal contenuto riportato in ricorso, la nota del Comune la nota è riferita all’anno 2008, mentre il giudizio in esame vede sulla annualità anno 2003.
43. Il ricorso, sulla scorta delle considerazioni svolte, va respinto.
44. Non v’è spazio per pronunzia sulle spese in quanto il Comune di Missanello è rimasto intimato. Esame dei motivi del giudizio n. R.G. 12390/2012
45. Sul primo motivo
46. Questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass.n.25297/2014; Ord. 3315/2016) che in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa.
47. Si tratta di orientamento che si inscrive in un consolidato indirizzo, secondo il quale, con specifico riferimento al caso qui all’esame, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l’Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili ( Cass. 15957/2015, 15029/2015, 10987/2011).
48. Il primo motivo del ricorso in esame va, in conclusione, accolto, con assorbimento delle questioni poste nel secondo e nel terzo motivo.
49. Le sentenze nn. 75/1/11, 77/1/11, 78/71/11 e 79/1/2011 vanno, pertanto, cassate, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, limitatamente ai giudizi definiti con le sentenze 77/01/2011, 78/01/2011, 79/01/2011, che, in diversa composizione, farà applicazione dei principio di diritto enunciati nei punti 46 e 47 di questa sentenza e provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 50. Il rinvio è limitato ai giudizi definiti con le sentenze 77/01/2011, 78/01/2011, 79 /01/2011 perchè , in conseguenza del rigetto del ricorso n. 12392/2012 , avente ad oggetto la sentenza 76/01/2011, relativa alla cartella di pagamento del tributo TARSU 2003, si è formato il giudicato sulla pretesa impositiva azionata dal Comune, sicchè non sussiste alcun interesse della ricorrente a proseguire, in sede di rinvio, nel giudizio impugnatorio della sentenza n. 75/1/11, che ha definito il giudizio concernente l’avviso di pagamento relativo al tributo TARSU 2003.
P.Q.M.
La Corte Riunisce i ricorsi n.i 12390 e 12392 del 2012.
Accoglie il ricorso n. 12390/2012 Cassa la sentenze n. 75/01/2011, 77/1/011, 78/1/2011, 79/01/2011. Rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, quanto ai giudizi definiti con le sentenze n. i 77/1/011, 78/1/2011, 79/01/2011, in relazione al motivo accolto, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Rigetta il ricorso n. 12392/2012. Nulla per le spese quanto al giudizio R.G. 12392/2012. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’ 8 ettembre 2016
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