La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza numero 25030 depositata il 9 giugno 2023 intervenendo sul reato di bancarotta riaffermato che “… in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento della previa disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell’impresa prevista dall’articolo 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate – soprattutto quando la loro corrispondenza al vero sia negata dall’imprenditore – nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali. …”
La vicenda ha riguardato sia l’amministratore di fatto che l’amministratore di diritto di una società fallita accusati, oltre per i reati tributari di cui all’art 11/1 nonché del reato di cui all’art 4 del D.Lgs. n. 74/2000, del reato di bancarotta fraudolente per distrazione di beni non reperiti e di bancarotta documentale, per avere nelle rispettive qualità, sottratto o distrutto le scritture contabili allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Gli imputati, inoltre, sostennero che i dati di bilancio erano stati gonfiati allo scopo di ottenere un finanziamento bancario. I due amministratore, uno di fatto e l’altro di diritto, condannati dal giudice di prime cure, proponevano ricorso innanzi alla Corte di Appello. I giudici di appello confermavano la sentenza impugnata desumendo che i beni siano effettivamente presenti in azienda dalle relative poste attive del bilancio. La Corte distrettuale fa riferimento alle reali attività dell’impresa, giudicate non così lontane da quanto rappresentato nelle scritture contabili. I giudici di appello hanno citato a conforto di quanto ritenuto, sulla base dei principi della Corte Suprema, che “… l’onere dell’imprenditore fallito di dare dimostrazione della destinazione data ai beni societari, sicuramente presenti nel patrimonio e non reperiti dagli organi fallimentari; giurisprudenza che considera integrata la prova della distrazione in caso di mancato soddisfacimento di tale onere.
Sotto altro profilo è stato richiamato l’orientamento per il quale la prova della precedente disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge. …”
Gli Ermellini hanno chiarito, con riguardo specifico alle scritture contabili, che la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo e redatti prima di interrompere l’esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili.
Inoltre per la Corte Suprema i giudici di appello non hanno tenuto in considerazione i consolidati principi per i quali “… l’accertamento della precedente disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall’art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate – anche nel silenzio del fallito – nella loro intrinseca attendibilità; ha, quindi, chiarito che il giudice dovrà congruamente motivare ove l’attendibilità della scrittura contabile non sia apprezzabile per l’intrinseco dato oggettivo. …”
Infine per la Suprema Corte l’accoglimento delle doglianze sulla bancarotta distrattiva importa l’annullamento con rinvio anche con riguardo al capo c) dell’imputazione – art 4 Divo 74/2000.
Il falso in bilancio, nelle procedure concorsuali, sottrae l’imprenditore alla condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione.
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