La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44399 depositata il 26 settembre 2017 intervenendo, in una fattispecie complessa, in tema di reati fallimentari ha statuito che si configura il reato di associazione a delinquere (art. 416 cp nel frattempo prescritta) e dichiarazione fraudolenta, di all’art. 3 del D.Lgs. 74/2000, in danno all’erario per le società telefoniche con traffico venduto in nero attraverso il pagamento in contanti o con le ricariche “postpay”. In particolar modo la previa disponibilità dei beni nel patrimonio di una società fallita può integrare il reato di bancarotta, anche laddove non vi sia tracciabilità di tali beni e, dunque, non possa essere direttamente accertata la distrazione.
La vicenda ha riguardato una serie di società operanti nel settore della telefonia i cui rappresentanti legali venivano accusati di una serie di reati tra cui il delitto di associazione a delinquere, di cui all’articolo 416 c.p., finalizzato alla realizzazione dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, statuito dall’art. 3 del DLgs. 74/2000, e di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ai sensi dell’art. 216 del RD 267/1942. Gli imputati attraverso l’ausilio di di alcuni degli imputati e della struttura di una srl con sede in Italia, aveva compiuto per circa un triennio azioni fraudolente utilizzando altre società con sede in Delaware.
In particolare le presunte operazioni fraudolente venivano realizzate attraverso la proposta agli utenti del traffico telefonico a prezzi vantaggiosi, utilizzando un sistema di “reseller” mediante il quale l’acquisto del traffico telefonico non veniva fatturato o lo fosse in minima parte e concordando pagamenti in contanti o tramite carte “postepay”. I ricavi non tracciabili venivano, poi, trasferiti dapprima in Svizzera e secondariamente nei conti londinesi delle società americane.
Ovviamente a causa di tale meccanismo di frode nelle scritture contabili risultavano perdite tali da condurre al fallimento la srl italiana gestita dagli imputati.
Gli imputati venivano condannati in sede di giudizio abbreviato. Tale condanna veniva confermata anche dalla Corte di Appello pur dichiarando non doversi procedere nei confronti degli odierni ricorrenti in ordine ai reati loro ascritti concernenti l’evasione IVA anche per l’anno 2005 e 2006, perché estinti per prescrizione.
Tutti gli imputati impugnarono la decisione dei giudici di appello con ricorso in cassazione.
Gli Ermellini annullano la sentenza di appello per il reato di associazione a delinquere per essere lo stesso prescritto, ma conferma nel resto la sentenza di appello.
Per i giudici di legittimità i ricavi in nero restano comunque cespiti di pertinenza della società che li ha originati e non di quelle statunitensi. Le quale per la Corte Suprema costituiscono i soggetti destinatarie finali delle operazioni illecite. Per cui la distrazione di tali ricavi può integrare la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale sulla base del principio, già enunciato dalla Cassazione, secondo cui la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento (Cass. n. 11095/2014).
Altro obbligo, anch’esso collegato alla precedente esigenza e penalmente sanzionato, è quello della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili durante la gestione della società. L’art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/1942 punisce, infatti, chi ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Infine precisa la Corte che coloro che sono condannati per il reato di bancarotta subiscono anche la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa della durata di dieci anni (termine fisso ed inderogabile, secondo l’orientamento sposato dalla sentenza in commento in conformità, tra le altre, con Cass. n. 41035/2014).
La sentenza in commento precisa in merito ai reati tributari come il meccanismo congegnato (tramite scritture contabili incongruenti, sottofatturazioni e pagamenti in contanti) mirasse a conseguire l’obiettivo di non rendere ricostruibili i segmenti della concatenazione operativa che consentiva l’evasione dell’IVA sulle transazioni aventi ad oggetto il traffico telefonico.