call center, riforma fornero, corrispettivi minimi,Affinché i call center possano impiegare lavoratori in outbound mediante contratto di co.co.co., è necessario rispettare la paga minima del CCNL

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 14 del 02 aprile 2013  ribadendo che per i call center la possibilità di stipulare contratti co.co.co. senza progetto, pattuendo corrispettivi non inferiori a quanto fissato dalla contrattazione nazionale. Nel caso in cui, invece, siano stabiliti corripettivi inferiori a quelli dei CCNL  è prevista la sanzione della conversione della co.co.co. in rapporto dipendente a tempo pieno e indeterminato. Il Ministero si è soffermato sui limiti di applicabilità del lavoro a progetto nel settore dei call-center e sulle disposizioni volte a contrastare il fenomeno della delocalizzazione dei call-center nei Paesi comunitari ed extracomunitari.
L’art. 24 bis della legge 134/2012 ha escluso per gli operatori di call center,  che siano impiegati in attività di outbound, l’applicabilità delle norme   introdotte dalla legge  92/2012. L’esclusione dalla norme come modificate dalla legge 92/2012  trova applicabilità in tutti i call center a prescindere dal requisito dimensionale dei 20 dipendenti. Le attività in outbound, in particolare, sono definite come quelle “nell’ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente”. Ne consegue che il collaboratore può essere considerato autonomo a condizione che possa “unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa”. Pertanto il collaboratore deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione: se eseguire la prestazione e in quali giorni; a che ora iniziare e a che ora terminare la prestazione giornaliera; se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera.
Altro aspetto critico affrontato dalla circolare 14 del 2013 è quello riguardante l’effettiva estensione della deroga introdotta dall’art. 24 bis della legge 134/2012 per il settore dei call center. Per il Ministero la deroga e riferita solo all’obbligo di redigere un progetto e non riguarda le altre regole. Pertanto, secondo il Ministero, l’obbligo del rispetto dei corrispettivi minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva subordina la possibilità di non redigere il progetto. Per cui cui la stessa corresponsione del compenso minimo assume una “funzione autorizzatoria”. Il Ministero, infine, suggerisce che anche in mancanza di una contrattazione  collettiva specifica è possibile, al fine di adempiere all’obbligo del rispetto dei minimi, far riferimento ai CCNL per i dipendenti subordinati.

Il corrispettivo – Quanto appena affermato permette di stipulare collaborazioni senza individuare un preciso progetto “sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento”. Pertanto, in caso di mancata pattuizione di corrispettivi “definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento”, la co.co.co. andrà ritenuta illegittima con conseguente riconduzione a quella che costituisce la “forma comune di rapporto di lavoro”, cioè il lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’altra novità riguardai call center con almeno venti dipendenti che intendono delocalizzare l’attività fuori dal territorio nazionale. In questo caso, è obbligatorio comunicare al Ministero del Lavoro e al Garante della privacy almeno 120 giorni prima (indicando anche il numero dei lavoratori coinvolti), al fine di verificare il rispetto della normativa italiana e del Registro delle opposizioni, la decisione di localizzare l’attività in altri Paesi. In mancanza, l’azienda dovrà scontare una sanzione di 10.000 euro. In particolare, per il Ministero questo “limite dimensionale va calcolato sia tenendo conto del personale dipendente che del personale in servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.

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