La Cassazione con sentenza n. 10312 del 03 maggio 2013 interviene sul caso di un contribuente che per il periodo d’imposta 2002 inoltrava regolare dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione emetteva il Ruolo per mancato assoggettamento e pagamento dell’IRAP. Il contribuente proponeva ricorso,per non assoggettamento del proprio reddito professionale all’IRAP, innanzi alla Commissione Tributaria. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza n. 17/38/10 del 1° marzo 2010 rigettava l’appello del contribuente affermando che il ricorso con cui dott. (..) aveva sostenuto il non assoggettamento ad IRAP dei suoi redditi professionali relativi all’attività svolta nell’anno 2002, doveva essere respinto; e ciò in quanto rivolto contro la cartella di pagamento emessa a seguito della denuncia dei redditi presentata dal contribuente stesso.
Il contribuente ricorre in Cassazione avverso la decisione dei giudici di merito. Gli Ermellini accolgono le doglianze del contribuente “in quanto è pacifico che il contribuente può contestare una pretesa tributaria anche in sede di impugnazione della cartella emessa sulla base delle sue dichiarazioni; purché ovviamente tale cartella costituisca il primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente. E non è affatto necessario che il contribuenti versi quanto chiesto in cartella e quindi presenti domanda di rimborso, impugnando il silenzio-rigetto.”
Per cui ribadendo il loro orientamento i giudici della Cassazione capovolgono la prospettiva delineata dalla Commissione tributaria regionale ed affermano che l’opposizione alla Cartella di pagamento è un’azione assolutamente legittima. Inoltre come chiarito dagli Ermellini “il contribuente può contestare una pretesa tributaria anche in sede di impugnazione della cartella emessa sulla base delle sue dichiarazioni”, a patto, però, che “tale cartella costituisca il primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente” aggiungendo che “non è affatto necessario che il contribuente versi quanto chiesto in cartella e quindi presenti domanda di rimborso”.
I Giudici della Suprema Corte nell’accogliere il ricorso rimettono la questione nuovamente nelle mani dei giudici tributari regionali.
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