APPALTI

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, sentenza n. 6211 depositata il 13 novembre 2024 – Con il contratto di avvalimento l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. L’impresa ausiliaria si obbliga invece nei confronti della stazione appaltante con separata dichiarazione, mediante la quale mette a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Tale distinzione discende dalla previsione dell’art. 104 del d.lgs. 36 del 2023

Con il contratto di avvalimento l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. L'impresa ausiliaria si obbliga invece nei confronti della stazione appaltante con separata dichiarazione, mediante la quale mette a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Tale distinzione discende dalla previsione dell'art. 104 del d.lgs. 36 del 2023

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis, sentenza n. 21202 depositata il 26 novembre 2024 – L’accesso alle imprese estere al mercato unionale degli appalti pubblici, lungi dall’essere vietato dalla legge, è ammesso, ma non è garantito, per cui ai sensi dell’art. 170 D. Lgs. 36/2023 la scelta di non escludere un produttore di un Paese terzo che non soddisfi i requisiti previsti dalla norma, fungendo da eccezione rispetto alla suddetta esclusione, deve essere accompagnata da una motivazione espressa. Tale principio trova applicazione non solo nei casi di partecipazione diretta dell’impresa extraunionale agli appalti indetti nell’area UE, ma anche nell’ipotesi di partecipazione indiretta agli stessi, che si realizza tramite l’istituto dell’avvalimento

L’accesso alle imprese estere al mercato unionale degli appalti pubblici, lungi dall’essere vietato dalla legge, è ammesso, ma non è garantito, per cui ai sensi dell’art. 170 D. Lgs. 36/2023 la scelta di non escludere un produttore di un Paese terzo che non soddisfi i requisiti previsti dalla norma, fungendo da eccezione rispetto alla suddetta esclusione, deve essere accompagnata da una motivazione espressa. Tale principio trova applicazione non solo nei casi di partecipazione diretta dell’impresa extraunionale agli appalti indetti nell’area UE, ma anche nell’ipotesi di partecipazione indiretta agli stessi, che si realizza tramite l’istituto dell’avvalimento

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), sentenza n. 315 depositata il 30 gennaio 2024 – L’art. 104 c. 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, applicabile anche all’avvalimento premiale, prevede che l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta

L’art. 104 c. 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, applicabile anche all’avvalimento premiale, prevede che l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 2688 depositata il 20 marzo 2024 – L’impegno PNRR di cui all’art. 47, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 (in caso di nuove assunzioni dovute ad aggiudicazione appalto, obbligo di riservare una quota del 30% almeno alla occupazione giovanile ed una quota pari al 15% per l’occupazione femminile) costituisce “requisito necessario dell’offerta” , per cui il soccorso istruttorio non possa trovare applicazione

L’impegno PNRR di cui all’art. 47, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 (in caso di nuove assunzioni dovute ad aggiudicazione appalto, obbligo di riservare una quota del 30% almeno alla occupazione giovanile ed una quota pari al 15% per l’occupazione femminile) costituisce “requisito necessario dell’offerta” , per cui il soccorso istruttorio non possa trovare applicazione

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 8711 depositata il 4 novembre 2024 – In caso di “avvalimento operativo”, il prestito o trasferimento di requisiti (esperienza pregressa) e di risorse (umane, tecniche e materiali) deve essere specifico ed effettivo. Allorché tale trasferimento non risulti specifico ed effettivo (vuoi perché le risorse non siano specificamente indicate, vuoi perché know how ed esperienza pregressa siano solo enunciate e non anche concretamente trasferite, ad esempio mediante messa a disposizione della dirigenza tecnica o attraverso un programma di formazione) e dunque nell’ipotesi in cui il contratto si limiti a riportare mere enunciazioni di principio (es. ripetizione del dato legislativo oppure di quello del disciplinare di gara) il contratto si rivela inevitabilmente generico e indeterminato, dunque suscettivo di nullità

In caso di “avvalimento operativo”, il prestito o trasferimento di requisiti (esperienza pregressa) e di risorse (umane, tecniche e materiali) deve essere specifico ed effettivo. Allorché tale trasferimento non risulti specifico ed effettivo (vuoi perché le risorse non siano specificamente indicate, vuoi perché know how ed esperienza pregressa siano solo enunciate e non anche concretamente trasferite, ad esempio mediante messa a disposizione della dirigenza tecnica o attraverso un programma di formazione) e dunque nell’ipotesi in cui il contratto si limiti a riportare mere enunciazioni di principio (es. ripetizione del dato legislativo oppure di quello del disciplinare di gara) il contratto si rivela inevitabilmente generico e indeterminato, dunque suscettivo di nullità

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, ordinanza n. 62 depositata il 12 marzo 2024 – L’art. 11 commi 3 e 4 del Dlgs. n. 36/2023 determina certamente una limitazione della libertà di organizzazione aziendale, ma non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione. Si ritiene pertanto che un’impresa possa mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva (giuridica ed economica), il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia deteriore rispetto a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante, e vi sia corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto

L'art. 11 commi 3 e 4 del Dlgs. n. 36/2023 determina certamente una limitazione della libertà di organizzazione aziendale, ma non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione. Si ritiene pertanto che un’impresa possa mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva (giuridica ed economica), il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia deteriore rispetto a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante, e vi sia corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sezione prima,  sentenza n. 462 depositata il 25 giugno 2024 – La possibilità di porre in essere un avvalimento di garanzia o, più precisamente, un affidamento sulle capacità di altri soggetti solo per acquisire alcuni requisiti economico-finanziari non posseduti dall’operatore economico, è tuttora ammessa in forza dell’applicazione diretta delle suddette disposizioni autoesecutive, quantomeno negli appalti sopra-soglia come quello oggetto del presente giudizio; in caso di qualificazione del fatturato specifico come requisito tecnico, l’eventuale contratto di avvalimento avrebbe natura “operativa” e, quindi, richiederebbe l’effettiva messa a disposizione delle risorse umane, materiali e tecniche specificamente individuate

La possibilità di porre in essere un avvalimento di garanzia o, più precisamente, un affidamento sulle capacità di altri soggetti solo per acquisire alcuni requisiti economico-finanziari non posseduti dall’operatore economico, è tuttora ammessa in forza dell’applicazione diretta delle suddette disposizioni autoesecutive, quantomeno negli appalti sopra-soglia come quello oggetto del presente giudizio; in caso di qualificazione del fatturato specifico come requisito tecnico, l’eventuale contratto di avvalimento avrebbe natura “operativa” e, quindi, richiederebbe l’effettiva messa a disposizione delle risorse umane, materiali e tecniche specificamente individuate

Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Autonoma di Bolzano sentenza n. 62 depositata il 6 marzo 2024 – L’intervenuta sottoscrizione del contratto di cui è causa, finanziato con fondi del PNRR, fa sì che non possa essere utilmente pronunciata – anche in ipotesi di fondatezza delle censure articolate nel gravame – una pronuncia di annullamento degli atti impugnati, dovendo quindi essere diversamente accertata l’illegittimità degli stessi nei limiti in cui ne sussista l’interesse a fini risarcitori

L’intervenuta sottoscrizione del contratto di cui è causa (dd. 20 dicembre 2023, doc. 11), finanziato con fondi del PNRR, fa sì che non possa essere utilmente pronunciata – anche in ipotesi di fondatezza delle censure articolate nel gravame – una pronuncia di annullamento degli atti impugnati, dovendo quindi essere diversamente accertata l’illegittimità degli stessi nei limiti in cui ne sussista l’interesse a fini risarcitori

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