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Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone – Messaggio n. 2199/2024 – Precisazioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia – INPS – Messaggio n. 2461 del 2 luglio 2024

INPS - Messaggio n. 2461 del 2 luglio 2024 Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone - Messaggio n. 2199/2024 - Precisazioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia Con riferimento alle indicazioni fornite con il messaggio n. 2199 dell’11 giugno 2024 in ordine alla copertura assicurativa per [...]

I premi e i contributi previdenziali – avendo natura pubblicistica e origine legale, in quanto prestazioni patrimoniali imposte per legge – sono equiparabili alle obbligazioni tributarie, per cui anche per i contributi si applica una deroga alla disciplina generale prevista dall’articolo 2506 quater, comma terzo, c.c.

I premi e i contributi previdenziali – avendo natura pubblicistica e origine legale, in quanto prestazioni patrimoniali imposte per legge – sono equiparabili alle obbligazioni tributarie, per cui anche per i contributi si applica una deroga alla disciplina generale prevista dall’articolo 2506 quater, comma terzo, c.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza 27 giugno 2024, n. 17721 – In materia di rapporto di lavoro dirigenziale, ferma l’insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, le garanzie procedimentali dettate dall’art. 7, commi 2 e 3, della l. n. 300 del 1970, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione anche nell’ipotesi del licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell’impresa, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se a base del recesso siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, sicché la loro violazione preclude le possibilità di valutare le condotte causative del recesso

In materia di rapporto di lavoro dirigenziale, ferma l'insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, commi 2 e 3, della l. n. 300 del 1970, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione anche nell'ipotesi del licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se a base del recesso siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, sicché la loro violazione preclude le possibilità di valutare le condotte causative del recesso

Esonero per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di beneficiari del reddito di cittadinanza – Articolo 1, comma 294, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) – INPS – Circolare n. 75 del 28 giugno 2024

INPS - Circolare n. 75 del 28 giugno 2024 Articolo 1, comma 294, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) - Esonero per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16674 depositata il 17 giugno 2024 – Il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell’orario di lavoro se le relative operazioni si svolgano sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro; ne consegue che – in ipotesi di personale tecnico “on field”, addetto all’installazione e alla manutenzione degli impianti presso le abitazioni e i locali dei clienti, dotato di un terminale aziendale attraverso il quale visualizzare i luoghi degli interventi da compiere, “timbrare” l’orario di inizio del lavoro e ricevere le disposizioni datoriali – sono da considerare nulli gli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso

Il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell'orario di lavoro se le relative operazioni si svolgano sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro; ne consegue che - in ipotesi di personale tecnico "on field", addetto all'installazione e alla manutenzione degli impianti presso le abitazioni e i locali dei clienti, dotato di un terminale aziendale attraverso il quale visualizzare i luoghi degli interventi da compiere, "timbrare" l'orario di inizio del lavoro e ricevere le disposizioni datoriali - sono da considerare nulli gli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 17715 depositata il 27 giugno 2024 – L’istituto del whistleblowing non è utilizzabile per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori. Questo tipo di conflitti infatti sono disciplinati da altre norme e da altre procedure

L'istituto del whistleblowing non è utilizzabile per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori. Questo tipo di conflitti infatti sono disciplinati da altre norme e da altre procedure

Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Comunicazione esiti controlli – INPS – Messaggio n. 2406 del 27 giugno 2024

INPS - Messaggio n. 2406 del 27 giugno 2024 Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Comunicazione esiti controlli Con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021 l’Istituto ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di [...]

Legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che utilizza le whistleblowing per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 17613 depositata il 27 giugno 2024, intervenendo in tema di licenziamento e tutela prevista dalla whistleblowing, ha ribadito il principio secondo cui "... L'istituto del whistleblowing non è utilizzabile per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei [...]

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