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Gestione dipendenti pubblici (GDP) – UNIEMENS\ListaPosPA – Flusso a Variazione – Introduzione di nuovi elementi – INPS – Messaggio n. 123 del 22 gennaio 2024

INPS - Messaggio n. 123 del 22 gennaio 2024 Gestione dipendenti pubblici (GDP) - UNIEMENS\ListaPosPA - Flusso a Variazione - Introduzione di nuovi elementi Premessa Con messaggio n. 2791 del 5 luglio 2017 è stata introdotta la possibilità per Aziende, Amministrazione ed Enti di inviare Flussi a Variazione delle denunce UNIEMENS\ListaPosPA, in aggiunta ai flussi [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1844 depositata il 17 gennaio 2024 – In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1604 depositata il 16 gennaio 2024 – L’annullamento del licenziamento impugnato sarebbe conseguito quand’anche si fosse potuto riconoscere nel comportamento della ricorrente “un inadempimento nella sua materialità”, posto che ai fini della tutela reale rileva anche la mancanza di illiceità disciplinare del fatto; e tale tutela va quindi accordata anche nell’ipotesi in cui non sussista alcuna responsabilità personale rispetto ad un fattispecie di inadempimento considerata nella sua materialità

L'annullamento del licenziamento impugnato sarebbe conseguito quand’anche si fosse potuto riconoscere nel comportamento della ricorrente “un inadempimento nella sua materialità”, posto che ai fini della tutela reale rileva anche la mancanza di illiceità disciplinare del fatto; e tale tutela va quindi accordata anche nell’ipotesi in cui non sussista alcuna responsabilità personale rispetto ad un fattispecie di inadempimento considerata nella sua materialità

Legittimo il licenziamento della dipendente per violazione degli obblighi di collaborazione e fedeltà per voler arrecare ad un superiore un danno ingiusto, e della insubordinazione

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 1686 depositata il 16 gennaio 2024, intervenendo in tema di licenziamento per giusta causa ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... la giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge - [...]

Obblighi previdenziali per gli Assistenti sanitari confluiti dagli albi della professione infermieristica negli albi TSRM e PSTRP – Interpello ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 – MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Interpello n. 1 del 19  gennaio 2024

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Interpello n. 1 del 19  gennaio 2024 Obblighi previdenziali per gli Assistenti sanitari confluiti dagli albi della professione infermieristica negli albi TSRM e PSTRP - Interpello ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 La Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia [...]

Corte di Giustizia UE sentenza n. C‑218/22, Prima Sezione, depositata il 18 gennaio 2024 – L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà

Lavoratori in somministrazione: comunicazione annuale obbligatoria ai sindacati da inviare entro il 31 gennaio dell’anno successivo

L'articolo 36 del D. Lgs. n. 81 del 2015 al comma 3 statuisce che "...  Ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica, alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 597 depositata l’ 8 gennaio 2024 – l rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

l rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

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