lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18075 depositata il 3 luglio 2025 – Il datore, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino l’assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al prestatore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata

Il datore, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino l’assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al prestatore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17419 depositata il 28 giugno 2025 – Licenziamento per giusta causa – Dirigente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17419 depositata il 28 giugno 2025 Licenziamento per giusta causa - Dirigente - Contestazione disciplinare - Tempestività - Statuto societario - Decisioni aziendali - Vincolo fiduciario - Attività professionale privata - Rigetto Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Palermo ha accolto l’appello di S.L.P. nei confronti [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18070 depositata il 3 luglio 2025 – Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis e delle società partecipate non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis e delle società partecipate non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18064 depositata il 3 luglio 2025 – L’onere del reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, sebbene non costituisca un requisito espresso a livello normativo, è stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità sulla base del principio generale secondo cui il recesso datoriale deve rappresentare sempre una extrema ratio; ed esso trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro ( artt. 4, 35 e 41, 2 comma Cost.) che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore

L’onere del reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, sebbene non costituisca un requisito espresso a livello normativo, è stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità sulla base del principio generale secondo cui il recesso datoriale deve rappresentare sempre una extrema ratio; ed esso trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro ( artt. 4, 35 e 41, 2 comma Cost.) che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17548 depositata il 30 giugno 2025 – La previsione a opera della contrattazione collettiva di sanzioni solo conservative implica la preclusione della sanzione espulsiva, qual è il licenziamento” e la Corte Costituzionale ha evidenziato la contrarietà all’art. 39 Cost. di una legge che “si sovrapponesse (alla) valutazione circa la sproporzione del licenziamento” come effettuata dalle parti sociali perché “comprimerebbe ingiustificatamente l’autonomia collettiva” e il ruolo essenziale alla stessa riconosciuta nella disciplina del rapporto di lavoro

La previsione a opera della contrattazione collettiva di sanzioni solo conservative implica la preclusione della sanzione espulsiva, qual è il licenziamento” e la Corte Costituzionale ha evidenziato la contrarietà all’art. 39 Cost. di una legge che “si sovrapponesse (alla) valutazione circa la sproporzione del licenziamento” come effettuata dalle parti sociali perché “comprimerebbe ingiustificatamente l’autonomia collettiva” e il ruolo essenziale alla stessa riconosciuta nella disciplina del rapporto di lavoro

Provvedimento di interdizione ante/post partum – D.Lgs. n. 151/2001 – Indicazioni operative – ISPETTORARO NAZIONALE del LAVORO – Nota n. 5944 dell’ 8 luglio 2025

ISPETTORARO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 5944 dell' 8 luglio 2025 D.Lgs. n. 151/2001: provvedimento di interdizione ante/post partum - Indicazioni operative Allo scopo di fornire indicazioni utili ad uniformare l’attività degli Uffici nelle fasi di istruttoria e valutazione dei procedimenti volti all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18189 depositata il 3 luglio 2025 – La qualifica deve corrispondere alle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, infatti, essendo stabilito a tutela dei diritti del lavoratore, può essere derogato in suo favore, anche nel caso in cui la deroga alla contrattazione collettiva non sia totalmente favorevole al lavoratore, ma presenti aspetti a lui sfavorevoli, in quanto la deroga costituisce legittima espressione di autonomia negoziale se risponde ad un apprezzabile interesse delle parti e non ha finalità elusive di norme imperative, e in particolare di quelle concernenti il divieto di contratti di lavoro a tempo determinato

La qualifica deve corrispondere alle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, infatti, essendo stabilito a tutela dei diritti del lavoratore, può essere derogato in suo favore, anche nel caso in cui la deroga alla contrattazione collettiva non sia totalmente favorevole al lavoratore, ma presenti aspetti a lui sfavorevoli, in quanto la deroga costituisce legittima espressione di autonomia negoziale se risponde ad un apprezzabile interesse delle parti e non ha finalità elusive di norme imperative, e in particolare di quelle concernenti il divieto di contratti di lavoro a tempo determinato

In tema di responsabilità dell’imprenditore per il danno da esposizione del lavoratore a polveri di amianto, ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha l’onere di provare l’adozione di misure idonee a impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell’ambiente di lavoro, a prescindere sia dall’accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie-essendo comunque accertata la nocività della polvere, di qualsiasi sostanza, per l’apparato respiratorio – sia dall’acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione alla sostanza nociva e patologia diversa, e letale, rispetto a quella per la quale la nocività è già accertata all’epoca dello svolgimento dell’attività lavorativa

In tema di responsabilità dell'imprenditore per il danno da esposizione del lavoratore a polveri di amianto, ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha l'onere di provare l'adozione di misure idonee a impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere sia dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie-essendo comunque accertata la nocività della polvere, di qualsiasi sostanza, per l'apparato respiratorio - sia dall'acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione alla sostanza nociva e patologia diversa, e letale, rispetto a quella per la quale la nocività è già accertata all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa

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