CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3313 – Le società che derivano la loro genesi dal processo di trasformazione dell’ENEL, sono obbligate al pagamento della contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore al 1° gennaio 2009
il fondamento della previdenza sociale sta nel principio di solidarietà e che il concetto di sinallagma, inteso quale equilibrio di obbligazioni corrispettive, risulta insufficiente alla rappresentazione del sistema previdenziale, accompagnandosi all'apporto contributivo delle categorie interessate il costante intervento finanziario dello Stato e quindi della solidarietà generale, con la conseguenza che, non esistendo tra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale e ben potendo, dunque, persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni, il rinvio ai criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le malattie, contenuto nell'art. 15, l. n. 1204 del 1971, in tema di corresponsione dell'indennità di maternità, non consente di per sé di estendere ai contributi per la maternità l'esonero dall'obbligo contributivo previsto per i datori di lavoro tenuti a versare l'indennità di malattia