lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 ottobre 2018, n. 26498 – Licenziamento per superamento del periodo di comporto ed esclusione delle giornate di assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale in cui sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.

la fattispecie di recesso del datore di lavoro in caso di assenze determinate da malattia del lavoratore si inquadri nello schema previsto e sia soggetta alle regole dettate dall’art. 2110 c.c., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, con la conseguenza che, in dipendenza di tale specialità e del contenuto derogatorio delle suddette regole, il datore di lavoro, da un lato, non può unilateralmente recedere o, comunque, far cessare il rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cosiddetto periodo di comporto), predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall'altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è all'uopo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2018, n. 26210 – L’assemblea sul posto di lavoro può essere indetta da un singolo componente RSU

L'assemblea sul posto di lavoro può essere indetta da un singolo componente RSU - l'autonomia collettiva può prevedere organismi di rappresentatività sindacale in azienda diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali, assegnando ad essi prerogative sindacali non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a., con l'unico limite, di cui all'art. 17 della I. n. 300 del 1970, del divieto di riconoscere ad un sindacato un’ingiustificata posizione differenziata

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 ottobre 2018, n. 26679 – Nel licenziamento per mancato superamento del periodo di prova l’obbligo di motivazione non può avere il medesimo contenuto prescritto nel caso di licenziamento di un lavoratore con rapporto a tempo indeterminato

Nel licenziamento per mancato superamento del periodo di prova l'obbligo di motivazione non può avere il medesimo contenuto prescritto nel caso di licenziamento di un lavoratore con rapporto a tempo indeterminato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 ottobre 2018, n. 26675 – L’art. 18 cit., nel settimo comma introdotto dall’art. 1. l. n. 92 del 2012, prevede espressamente la reintegrazione per il caso in cui il giudice accerti il difetto di giustificazione del licenziamento “intimato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore”, senza attribuire al giudice stesso alcuna discrezionalità”

L'art. 18 cit., nel settimo comma introdotto dall'art. 1. l. n. 92 del 2012, prevede espressamente la reintegrazione per il caso in cui il giudice accerti il difetto di giustificazione del licenziamento "intimato per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore", senza attribuire al giudice stesso alcuna discrezionalità"

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 ottobre 2018, n. 26489 – In materia di sanzioni civili per la mancata iscrizione di lavoratori nel libro matricola, l’art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. nell’art. 1, comma 1, della l. n. 248 del 2006, è inapplicabile

In materia di sanzioni civili per la mancata iscrizione di lavoratori nel libro matricola, l'art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. nell'art. 1, comma 1, della I. n. 248 del 2006, è inapplicabile, essendo stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte cost. con sentenza 13 novembre 2014, n. 254, nella parte in cui prevede che l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a euro 3.000,00, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26676 – Il compenso del collaboratore fisso deve quantificarsi tenendo conto dei parametri indicati nell’art. 2 del C.C.N.L.G. e cioè l’importanza delle materie trattate, il tipo, la qualità e quantità delle collaborazioni

«Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al presente contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni al mese»

INPS – Messaggio 18 ottobre 2018, n. 3880 – Gestione Contributiva – Note di rettifica per conguagli CIGO/CIGS di cui al D.lgs n. 148/2015 – Differimento temine di trasmissione alla procedura “Nuovo Recupero Crediti” – Nuovi codici importo CIG aggregata

INPS - Messaggio 18 ottobre 2018, n. 3880 Gestione Contributiva - Note di rettifica per conguagli CIGO/CIGS di cui al D.lgs n. 148/2015 - Differimento temine di trasmissione alla procedura "Nuovo Recupero Crediti" - Nuovi codici importo CIG aggregata 1. Premessa Nel mese di luglio del corrente anno sono state emesse le note di rettifica [...]

Torna in cima